Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19261 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11447-2016 proposto da:

O.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL

CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato NATALIE DE CINTIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BIGGINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6213/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il contribuente chiede la revocazione della sentenza impugnata per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere “considerato gli elementi di fatto” elencati in ricorso sub A), B) e C) – “che avrebbero dovuto condurre il Giudice, se ritenuti sussistenti, ad affermare confermare l’applicabilità nella fattispecie in esame della L. n. 212 del 2000, art. 10” (v. pag. 9) – nonchè per aver adottato “una motivazione del tutto apodittica ed insufficiente”, non avendo esplicitato “i motivi per cui nel caso di specie si ritengono applicabili le sanzioni e gli interessi pecuniari” (v. pag. 19);

2. l’amministrazione controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di autosufficienza, sia perchè con esso si mirerebbe “ad ottenere un quarto grado di giudizio” e al tempo stesso si “sottopone a censura un giudizio di diritto”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. va preliminarmente dato atto dell’inammissibilità della “istanza di differimento udienza camerale” pervenuta in data 19/04/2017 – con la quale il ricorrente ha chiesto un rinvio ovvero la sospensione del giudizio, per consentire il perfezionamento della propria “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata L. n. 225 del 2016, art. 6… relativamente alla cartella… oggetto del presente procedimento” – in quanto la cd. rottamazione dei ruoli non può trovare applicazione in sede di revocazione, essendo ostativa alla definizione agevolata l’intervenuta pronuncia di sentenza definitiva (arg. D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 3, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96); Cass. 2750/12; conf. Cass. 13306/16, 272/14, 13080/06.

5. il ricorso è a sua volta inammissibile, poichè, sebbene formalmente veicolato come revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), esso consiste, in realtà, in una serie di censure di carattere prettamente motivazionale, con le quali si addebita alla Corte, testualmente, l’omesso esame di fatti decisivi (v. da pag. 9 a pag. 14) e l’omessa (“apodittica”) motivazione (v. da pag. 17 a pag. 19) della sentenza qui impugnata, finendo così per riproporre in questa sede il merito dell’intero giudizio;

6. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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