Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19260 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19260 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BELLINI UBALDO

CC. 23/02/2018
ORDINANZA
sul ricorso 18708-2014 proposto da:
OGGIANU MARCHESA, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MARIO CARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’Avv. Spartaco Gabellini in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209;
– ricorrente contro

OGGIANU STEFANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLA
PALA elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Leonardo Bitti in ROMA, VIA NOCERA UMBRA 34;
– con troricorrente nonché contro

OGGIANU PASQUALINO, SERRA GEMMA, SERRA SANDRINA e
MARONGIU MARIO GIUSEPPE
– intimati –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza parziale n. 115/2014 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI,
depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Con atto di citazione, in data 30 luglio 1993, MARCHESA
OGGIANU, unitamente a MARIO GIUSEPPE MARONGIU (erede di
Giovanna Maria Oggianu), conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Sassari PASQUALINO OGGIANU, STEFANO
OGGIANU, ANTONIO SERRA, MARIA GEMMA SERRA E SAN DRINA
SERRA (gli ultimi tre eredi di Giuseppina Oggianu), per la
divisione dei beni caduti in successione, del defunto padre
Giovanni Maria Oggianu, apertasi il 30.4.1990, in forza di
testamento pubblico rogato dal notaio De Rosa il 21.10.1975
registrato a Sassari il 14.9.1990. I beni caduti in successione
sono: a) terreno agricolo sito in Agro di Alghero, Loc. Arenosu,
distinto in catasto alla partita 6332, foglio 33, mapp. 11 di ha.
36.29.89; foglio 34, mappali 9, 13 e 28, rispettivamente di ha.
11.72.53, ha. 00.04.60 e ha. 02.18.56; foglio 35, mapp. 4 di ha.
04.61.47; b) risultavano non ancora censiti in catasto n. 1
fabbricato rurale a uso abitativo di mq 93; c) n. 1 fabbricato
rurale per la custodia e allevamento bestiame di mq 125; d) n. 1
fabbricato rurale per la conservazione dei prodotti agricoli di mq
122. La successione doveva essere ripartita tra i coeredi, in parte
per testamento e, per quanto non previsto, in quote uguali ex
lege. Si chiedeva procedersi alla divisione giudiziale della massa
ereditaria, in esecuzione delle disposizioni testamentarie.

2

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale, istruita la causa ed espletata la richiesta
C.T.U., faceva proprio il progetto di divisione n. 1, con ordinanza
del 4.12.2001. In seguito all’accettazione di tale progetto, la
parte attrice concludeva chiedendo: 1) l’attribuzione delle
rispettive quote con immediata immissione nel possesso; 2) in

quanto disposto dal

de cuius

con testamento e relativa

attribuzione delle quote, nonché, per quanto non disposto con
testamento, in base al progetto di divisione fatto proprio dal
Giudice, disporsi l’attribuzione; 3) dichiararsi tenuti i convenuti
condividenti a rendere conto dei frutti dei beni da loro posseduti
in via esclusiva; 4) porsi a carico della massa le spese di
divisione; 5) condannare i convenuti alle spese di giudizio.
I convenuti Antonio Serra, Maria Gemma Serra e Sandrina
Serra concludevano: 1) reietta ogni contraria istanza ed
eccezione; 2) ricostituirsi la massa di tutti i beni del defunto; 3)
procedersi alla divisione dei beni immobili così come è stabilito
per testamento pubblico de cuius, assegnando congiuntamente
ad Antonio Serra, Maria Gemma Serra e Sandrina Serra la quota
loro spettante tenendo conto della relazione del C.T.P., geom.
Pinna e tenendo conto, nelle attribuzioni delle quote, della
divisione parziale effettuata dal de cuius; 4) disporsi che ciascun
coerede prenda possesso della quota che verrà a lui attribuita; 5)
con spese della divisione a carico della massa; 6) con vittoria di
spese e onorari; 7) in via subordinata e istruttoria, disporre altra
C.T.U. al fine di individuare e accertare l’effettivo valore dei beni
costituenti l’asse ereditario, la divisibilità dei medesimi, nonché,
individuate le quote assegnate dal de cuius con il testamento,

3

subordine, procedersi alla divisione della massa in esecuzione di

provvedere alla determinazione del residuo e alla formazione
delle quote.
Il convenuto Stefano Oggianu concludeva: in via principale,
1) dichiarare lo scioglimento della comunione; 2) facendo propria
la relazione del C.T.P., provvedere alla divisione dell’asse

conseguenza a ciascun erede la relativa quota; 3) frutti e danni
da liquidarsi in separato giudizio; 4) porre le spese di divisione a
carico della massa; 5) porre le spese di giudizio a carico degli
attori; 6) in via subordinata, disporre altra C.T.U. al fine di
individuare e accertare l’effettivo valore dei beni costituenti
l’asse ereditario, la divisibilità dei medesimi, nonché, individuate
le quote assegnate dal de cuius con il testamento, provvedere
alla determinazione del residuo e alla formazione di cinque quote
uguali; 7) con vittoria di spese.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 493/04 del
13.2.2004, accoglieva la domanda e dichiarava esecutivo il
progetto di divisione fatto proprio, opponendosi all’integrale
compensazione dei frutti per difetto di quella disomogeneità
allegata, posto che tutti i condividenti avevano preso possesso
dal 1975 dei beni loro attribuiti dal testatore, mentre non vi era
prova di un possesso esclusivo con riferimento agli altri beni.
Avverso tale sentenza era proposto appello da Stefano
Oggianu, il quale concludeva chiedendo di predisporre un nuovo
piano di divisione o di rivedere alcune delle proposte già
elaborate, tenendo conto dei vincoli ambientali e di indisponibilità
dei terreni orientati a bosco, con annessi fabbricati, attualmente
detenuti dall’Ente Foreste; provvedere alla formazione di cinque
quote di uguale natura e valore, che contemplino anche

4

ereditario secondo il progetto di divisione ed assegnare di

l’attribuzione dei terreni boschivi tra tutti i coeredi; in subordine,
dichiarare esecutivo il progetto di divisione n. 1 elaborato dal
C.T.P. Cannas nella relazione del 30.9.2010, aggiornato ai valori
proposti dal C.T.U.; assegnare ai coeredi le quote così come
individuate in detto piano di divisione. Con il favore delle spese

esecutivo il progetto di divisione elaborato dal C.T.U. nella
relazione del 18.5.2010, con esclusione del piano 1 bis, 2 e 2
bis; conseguentemente, previa estrazione a sorte, assegnare le

quote di cui sopra a tutti i coeredi in ugual misura. Sempre con il
favore delle spese.
L’appellato Pasqualino Oggianu confermava le conclusioni
dell’appellante, mentre in via meramente subordinata, chiedeva
di dichiarare esecutivo il progetto di divisione n. 2 del CTU;
conseguentemente, previa estrazione a sorte, assegnare le quote
di cui sopra a tutti i coeredi in ugual misura. Sempre con il
favore delle spese.
Gli appellati Marchesa Oggianu e Mario Marongiu
concludevano, in via principale, chiedendo il rigetto del gravame
in quanto totalmente infondato, con l’integrale conferma della
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e onorari del
secondo grado di giudizio. In via subordinata, nell’ipotesi di
richiamo del CTU o di nomina di ulteriore, chiedevano che
venissero computati nella massa dividenda i volumi
arbitrariamente utilizzati da Pasqualino Oggianu, in ordine alla
realizzazione della maggiore quota di fabbricato dallo stesso
realizzato sul bene indiviso; quantificarsi la diversificazione dei
frutti relativi alla minore quota di terreno lasciata nel possesso di
Marchesa Oggianu rispetto agli altri coeredi, in relazione al

5

del doppio grado. In via meramente subordinata, dichiarare

mancato godimento del fabbricato rurale esistente, rimasto per
tutto il corso del giudizio nel compossesso di tutti i coeredi, con
grave pregiudizio e danno della medesima, assegnataria del
fabbricato. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In
via ulteriormente subordinata, chiedevano che venisse fatto

a carico della massa e quelle di causa a carico dell’appellante
principale e degli ulteriori appellati che hanno aderito all’appello.
Le eredi di Giuseppina Oggianu, Maria Gemma Serra e
Sandrina Serra rimanevano contumaci.
Con sentenza parziale n. 115/2014, depositata il
18.3.2014, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di
Sassari, accoglieva l’appello proposto da Stefano Oggianu
avverso la sentenza non definitiva n. 493/2004 del Tribunale di
Sassari e, per l’effetto, dichiarava esecutivo il progetto n. 1 del
CTU dr. Milia, come integrato e rettificato con le relazioni
integrativa (aprile 2011), suppletiva (gennaio 2012) e
nell’integrazione di perizia (ottobre 2012). Rimetteva le parti
davanti al C.I. per l’udienza del 19.5.2014 per la fissazione
dell’udienza di svolgimento delle operazioni di estrazioni a sorte.
Per la cassazione della suddetta sentenza parziale
Marchesa Oggianu ha proposto ricorso sulla base di tre motivi,
cui ha resistito con controricorso Stefano Oggianu, che ha anche
depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la
«Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi
dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 556, 566,
674, 587, 728, 729, 733, 734 e 757 c.c., e L. R. Sardegna del

6

proprio il progetto di divisione n. 2 bis, ponendo le spese del CTU

23.10.2009 n. 4, così come previsti nella disposizione
testamentaria, oggetto della divisione de qua, richiamata nel
testamento». Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe
erroneamente decurtato parte della quota di immobile (un
ampliamento realizzato a proprie spese da Marchesa Oggianu in

terreno della stessa corte), per farlo illegittimamente confluire in
accrescimento nella quota residua da dividere in parti uguali tra
tutti i coeredi, senza la previa attribuzione delle quote di
Marchesa tra gli eredi privilegiati, come viceversa disposto nel
testamento. La Corte d’Appello avrebbe dunque erroneamente
omesso di indicare che il tratto di terreno lasciato dal padre a
Marchesa era “sufficiente e necessario a costruirsi una propria
casa”. Mentre – in conformità della relazione integrativa del
16.9.1998 alla CTU, espletata in primo grado dal geom. Oronti,
in cui si evidenziava che «le stesse parti in data 5 giugno 1990,
subito dopo la morte del genitore avvenuta in data 30.4.1990,
avevano firmato una scrittura privata per la divisione amichevole
dei beni patrimoniali, concordando, quanto alla casa rurale, di
lasciare la propria quota alla signora Oggianu Marchesa» – il
Tribunale aveva legittimamente fatto proprio il progetto di
divisione n. 1 del suddetto geom. Oronti, che prevedeva le
specifiche attribuzioni ai coeredi, così come in gran parte
concordate dai medesimi. Inoltre, secondo la ricorrente, la stessa
violazione della disposizione testamentaria, da parte della Corte
d’Appello, appare evidente anche in relazione alla normativa
Regionale, L.R. Sardegna del 23.10.2009, n. 4, che prevede
l’ampliamento del proprio manufatto in agro nella misura del
35% e di cui la stessa Marchesa potrebbe beneficiare, mentre la

7

esecuzione della disposizione testamentaria, su un tratto di

sentenza impugnata preclude tale possibilità con violazione dei
diritti della ricorrente.
1.1. – Il motivo non è fondato.
1.2. – Il testamento, pubblicato in data 11.9.1990, così
dispone: «Nomino miei eredi universali i miei figli Stefano,

Pasqualino riconosco la piena proprietà della casa che ha
costruito, con suo denaro, nella corte del mio podere, in Alghero,
regione Arenosu; egualmente riconosco la proprietà a Giuseppina
della casa che sta costruendo, con suo denaro, adiacente a
quella di Pasqualino. A Marchesa lascio invece la tettoia, o
magazzeno che si trova nella stessa corte e un tratto di terreno,
sempre nella stessa corte, sufficiente e necessario a costruirsi
una propria casa, come quella di Pasqualino e Giuseppina. Il
residuo mio patrimonio, nulla escluso, sia diviso in eguali quote
tra tutti i miei figli. Ai miei figli raccomando di esaudire le mie
volontà senza nulla opporre».
La Corte distrettuale osserva che «al momento del decesso
del testatore il predetto cortile – inizialmente edificabile – ha
perso tale qualità, per cui la ricordata disposizione testamentaria
è divenuta inattuabile»; e che «secondo l’impostazione del c.t.u.
– condivisa dal tribunale – alla figlia Marchesa spetterebbe, in
sostituzione dell’area cortilizia divenuta inedificabile,
l’ampliamento della casa colonica di 26 mq ed un’area
dell’estensione pari a quella intorno alle case di Pasqualino e
Giuseppina» (sentenza impugnata, pagg. 5-6). Ma ciò premesso,
la Corte afferma che «è agevole rilevare che tale interpretazione
è contraria alla volontà del testatore, che ha inteso lasciare alla
figlia Marchesa un tratto di terreno se ed in quanto edificabile sul

8

Giovanna Maria, Giuseppina, Pasqualino e Marchesa. A

quale costruire la propria abitazione, non diversamente da
quanto lasciato agli altri due figli Pasqualino e Giuseppina»
(sentenza impugnata, pag. 6).
1.3. – Trattasi, all’evidenza, di una interpretazione della
volontà del

de cuius,

come ricavata dal contenuto del

giudizio di fatto che è incensurabile in sede di legittimità, in
quanto sorretta da motivazione congrua ed immune da
violazione delle norme di ermeneutica (Cass. n. 23393 del
2017), basata sull’inequivoco dato letterale emergente dal testo
delle ultime volontà del defunto. Una interpretazione, dunque,
altresì rispettosa del principio affermato da questa Corte,
secondo cui «nell’interpretazione del testamento il giudice di
merito deve accertare secondo il principio generale di
ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli
opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale
sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa,
valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento
letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del
principio di conservazione» (Cass. n. 26791 del 2016; Cass. n.
23278 del 2013; Cass. n. 4022 del 2007).
1.4. – Ne consegue, sotto altro aspetto, che non si profila
alcuna violazione e/o falsa applicazione di legge (in danno dei
molteplici parametri normativi evocati, ben vero in modo
alquanto apodittico), giacché, del tutto coerentemente alla
premessa interpretativa, la Corte distrettuale ravvisa che
«l’impossibilità di realizzare la casa – stante la sopravvenuta
inedificabilità dell’area in questione – comporta l’inefficacia della
previsione testamentaria valida ed efficace limitatamente alla

9

testamemento, spettante al giudice di merito, che si risolve in un

tettoia e non anche per il tratto di cortile che essendo funzionale
alla attività edificatoria, non può attibuirsi in proprietà»; laddove
neppure «potrebbe assegnarsi alla Marchesa Oggianu una
porzione di cortile corrispondente alla superficie del costruito di
Pasqualino e Giuseppina, atteso che è incontroverso che gli

conclude, altrettanto coerentemente, per l’impossibilità di
condividere i progetti divisionali (n. 1 bis

e n. 2 bis, della

consuenza in grado di appello) «che presuppongono l’esclusione
a favore della Marchesa dell’ampliamento della casa colonica, con
conseguente sottrazione alla massa ereditaria» (sentenza
impugnata, pag. 6).
1.4. – Quanto infine, in riferimento alle ricadute, sul piano
dei rapporti tra coeredi, della scrittura privata redatta il 5 giugno
1990 per la divisione amichevole dei beni patrimoniali, il profilo
non appare autosufficiente, giacché non risulta riportato e/o
trascritto l’intero contenuto di detta scrittura, ma solo una
clausola (peraltro diversamente interpretata dalla parti in lite),
relativa alla affermazione per cui le parti erano concordi nel
lasciare la propria quota alla signora Oggianu Marchesa, la
contestata valenza della quale è stata appunto oggetto del
presente giudizio.
E, neppure, assume rilievo il riferimento – anch’esso
totalmente privo di autosufficienza – alla eccepita violazione
della sopravvenuta L.R. Sardegna n. 4 del 2009 (Piano casa),
genericamente evocata, che, in assenza delle necessarie
specificazioni, appare estranea al thema decidendum (anche in
ragione della totale mancanza di argomentazioni in ordine alla
applicabilità alla fattispecie di alcuno dei suoi dettami).

10

edifici di questi ultimi non hanno alcun cortile di pertinenza». E

2.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,
n. 5 c.p.c., in relazione all’ordinanza della Corte di merito del
4.5.2009 e della L.R. Sardegna 23.10.2009 n. 4, in relazione agli

erroneamente la Corte d’appello, con ordinanza del 4.5.2009,
abbia contestato i valori della massa così come stimati dal geom.
Oronti nel progetto di divisionale dichiarato esecutivo dal
Tribunale; mentre essa avrebbe potuto ricorrere ai conguagli in
denaro ai sensi dell’art. 728 c.c., senza demolire un progetto di
divisione esecutivo, con le quote nel possesso dei coeredi,
suffragato da una scrittura privata del 5.6.1990 da tutti i coeredi
e da altra scrittura privata del 6.11.2006, confermativa
dell’accordo sul progetto di divisione esecutivo del Tribunale e
intervenuta tra tutti i coeredi, sottoscritta dal CTU dr. Milia, che
avrebbe dovuto far dichiarare estinto il processo fin dal
18.5.2007, data dell’accettazione dell’ultimo condividente (Mario
Giuseppe Marongiu). Inoltre, secondo la ricorrente, nella
suddetta ordinanza la Corte di merito commetterebbe due
ulteriori errori sostanziali, e precisamente: a) violerebbe la
disposizione testamentaria, modificando arbitrariamente la
volontà del testatore, nell’asserire che la disposizione
testamentaria del terreno nella corte a favore di Marchesa per
edificare una casa come quella di Pasqualino e Giuseppina, nel
1995 sarebbe risultata vietata, con una contraddittoria
valutazione che toglie sic et simpliciter un privilegio che il de
cuius aveva volutamente disposto a favore di Marchesa nel 1975,

consentendole di realizzare, come in effetti è stato,

11

artt. 728, 733, 734 c.c.». Osserva la ricorrente che

l’ampliamento in aderenza, divenendone proprietaria esclusiva;
b) immotivatamente non riconoscerebbe detto ampliamento in
aderenza quale proprietà esclusiva di Marchesa; così facendolo
rientrare nella massa residua da dividere in parti uguali e
comprimendo, senza alcuna ragione, il diritto contenuto nel

pronunciando ultra petita). Infine, la ricorrente deduce che la
Corte di merito avrebbe trascurato di tenere conto della già
citata L.R. Sardegna n. 4 del 2009, che consente in agro un
incremento edilizio, di cui la Marchesa può usufruire, in forza
della propria quota di immobile costruito in aderenza, rimasto
incontestato di sua proprietà.
2.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la
«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,
n. 5 c.p.c., in relazione alla disposizione testamentaria del

de

cuius, Oggianu Giovanni Maria, ed il progetto di divisione n. 1 del
CTU dr. Milia, fatto proprio dalla Corte di merito, e della L.R.
Sardegna 23.10.2009 n. 4, in relazione agli artt. 728, 733, 734
c.c.». Osserva la ricorrente che la Corte distrettuale sarebbe in
errore quando fa proprio il progetto di divisione n. 1 del CTU dr.
Milia, che prevede l’estrazione a sorte delle quote di egual
valore, omettendo di individuare ed estrapolare dalla massa
residua le quote di proprietà esclusiva dei tre privilegiati e
depauperando Marchesa Oggianu del privilegio disposto nel
testamento.
3. – Stante la stretta connessione logico giuridica e la
medesima evocazione del vizio di motivazione ex art. 360, primo

12

testamento per l’integrazione della costruzione (con ciò

comma, n. 5, c.p.c., i due motivi vanno riuniti e congiuntamente
decisi. Essi sono inammissibili.
3.1.

La denuncia di “omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”, risulta inammissibile per non essere riconducibile

nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze
impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano
state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e
quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in
esame, pubblicata il 18 marzo 2014.
Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere
impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti”. Orbene è noto come, secondo le
Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di
denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e
cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio
dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato,

1

3

al modello introdotto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n.
14014 e n. 9253 del 2017).
3.2. – Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli
artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc.
civ., la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto

extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando”
tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti
e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti
(sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere
all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia. Sicché, alla
luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale,
riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione
rispetto al previgente vizio di “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”, le censure mosse in riferimento al parametro di
cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza,
nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una
(ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in
parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018),
inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla
congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito
per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e
contestata dalla ricorrente.
4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa
altresì la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.

14

storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente delle spese del
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 6.200,00
di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso

legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio
2018.
Il Presidente
Dr. Lina Matera

II

St\

inario Giudiziario
eria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
19 LUG. 2018

forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA