Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19260 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21497/2019 proposto da:

B.N.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonia Condemi, con studio in

Reggio Calabria via P.Andiloro Svinc. Aut n. 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Dei Portoghesi 12;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CROTONE SEZ REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il

21/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da B.N.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria che respingendo la sua opposizione ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria decisi dalla Commissione territoriale di Crotone;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire da (OMISSIS), dove aveva vissuto con i genitori, le sorelle ed il fratello prima che questi andasse a vivere a (OMISSIS); ha dichiarato di avere lasciato il suo paese il (OMISSIS) per il timore di essere ucciso da gruppi di bande armate che attaccavano i giovani del villaggio per rapinarli e li conducevano poi fuori al villaggio e li uccidevano; – aveva altresì aggiunto di non essersi rivolto alla polizia per il timore di ritorsioni e che questo tipo di rapine seguite da uccisioni avvenivano anche in altre regioni del Pakistan;

– il tribunale respingeva l’opposizione del richiedente, evidenziando come i fatti narrati dal ricorrente non erano riconducibili a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale nè alle fattispecie di protezione sussisdiaria previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè a quella della violenza indiscriminate di cui del citato art. 14, lett. c);

– il tribunale escludeva, altresì, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

-la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, per avere il tribunale rigettato la domanda di protezione internazionale sulla sola base della ritenuta non credibilità e senza avere attivato i poteri istruttori ufficiosi volti ad accertare i fatti rilevanti in relazione alla protezione richiesta;

– la censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato che non si fonda sulla non attendibilità del racconto allegato dal richiedente, ma, e a prescindere dalla non veridicità ed alla estrema indeterminatezza dello stesso, sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato così come di quelli per la protezione sussidiaria previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), con particolare riguardo alla esclusione che il danno grave alla persona, nel caso in esame, provenga da soggetti nei confronti dei quali le autorità del Pakistan non possano o non vogliano offrire tutela;

– con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato perchè ritenuto in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, laddove il tribunale ha ritenuto di negare il rifugio politico e la protezione sussidiaria perchè il richiedente non sarebbe esposto al rischio di un danno grave alla persona derivante dallo Stato, da un partito o da un’altra organizzazione che controlla lo Stato o una parte consistente del suo territorio ma deriverebbe da bande di criminali con il fine di compiere atti contro il patrimonio; la conclusione del tribunale sarebbe, quindi, in contrasto con la possibilità riconosciuta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, che l’autore del danno grave possa essere anche un soggetto privato autore di atti e trattamenti inumani e degradanti;

– la censura è inammissibile perchè anche sotto questo profilo non si confronta con la ratio decidendi esplicitata nel decreto impugnato;

– il tribunale, infatti, si è pronunciato espressamente sul profilo censurato e, indicando le fonti utilizzate in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria, ha ritenuto di escludere che il ricorso alle autorità locali sia inutile per l’assenza di un apparato pubblico capace di apprestare una tutela effettiva contro forme di aggressione provenienti da delinquenti comuni; peraltro, il tribunale ha sottolineato come è lo stesso ricorrente ad avere raccontato che la polizia “si attiverebbe nei casi di uccisione delle vittime rapinate”, circostanza che autorizza a ritenere che le autorità locali presterebbero attenzione a simili vicende, il che esclude alcuna colpevole inerzia o incapacità dello Stato che giustifichi l’intervento protettivo di un paese terzo;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento al richiesto riconoscimento della protezione umanitaria, per non avere il giudice analizzato i motivi che hanno spinto il richiedente a lasciare il suo paese in relazione alla situazione della regione di provenienza ed in comparazione con la sua attuale condizione di vita ed integrazione nel tessuto sociale ed economico raggiunta nel paese di accoglienza;

– anche questa censura è inammissibile perchè non considera la ratio decidendi del mancato riconoscimento della particolare fragilità soggettiva cui il ricorrente si troverebbe esposto in caso di ritorno nel paese di origine;

– il tribunale, in realtà, dopo avere correttamente precisato che il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non pregiudicano la possibilità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 6880/2011; id. 4455/2018) ha tuttavia rilevato come nel caso di specie non ricorrano ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva diverse da quelle già esaminate in relazione alla richiesta di protezione internazionale;

– tale statuizione non viene attinta dalla censura che non specifica quali speciali condizioni soggettive non siano state adeguatamente valutate dal tribunale nel decreto impugnato;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese stante l’intervenuta costituzione del Ministero ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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