Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1926 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1926 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11489-2010 proposto da:
– A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI IN
LIQUIDAZIONE 07679350632, in persona del legale
rappresentante pro tempore, – A.R.I.N. – AZIENDA
SPECIALE, in persona del Commissario liquidatore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SARDEGNA 50,
2013
3471

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,
rappresentate e difese dall’avvocato TURRA’ SERGIO,
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 29/01/2014

LAURETTA BRUNO MARIA C.F. LRTBNM61E19F839H, CHIANESE
GESUALDA CHNGLD32C26F839Y, LAURETTA LARA O LAURA
LRTLRA65L06F839L, tutti già elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio
dell’avvocato PARLATO GUIDO, che li rappresenta e

domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1592/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2009 R.G.N.
10955/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PARLATO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ì che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

difende, giusta delega in atti e da ultimo

R.G. n. 11489/10
Ud. 3 dic. 2013

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da
Lauretta Salvatore nei confronti di ARIN S.p.A. e di ARIN – Azienda
Speciale, in liquidazione, volta ad ottenere il computo della
indennità di incentivazione, prevista dall’accodo sindacale del 2
settembre 1971, nella base di calcolo della pensione aziendale, e la
condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze
pensionistiche.
Proponevano impugnazione principale il Lauretta ed
incidentale le Aziende, e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza
10 marzo – 28 aprile 2009, accoglieva la domanda e condannava le
Aziende, in solido, al pagamento, a favore di Chianese Gesualda,
Lauretta Bruno Maria e Lauretta Lara, quali eredi di Lauretta
Salvatore, costituitisi in giudizio a seguito del decesso del loro
congiunto, al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti al

de cuius.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte anzidetta,
ricostruito il sistema pensionistico applicabile ai dipendenti
dell’ARIN assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963, osservava
che l’indennità di incentivazione aveva il carattere della continuità,
in quanto, ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva
presenza, era causalmente correlata all’ordinaria prestazione
lavorativa e dunque, quale elemento fisso e continuativo della
retribuzione, doveva essere computata nel trattamento
pensionistico aziendale ai sensi dell’art. 30 D.L. n. 55 del 1983,
convertito nella L. n. 131 del 1983, che aveva equiparato dal 10
gennaio 1987 i criteri di determinazione della base di calcolo di tale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

trattamento al sistema pensionistico della Cassa di Previdenza
Dipendenti Enti Locali (CPDEL).
Aggiungeva che l’indennità in questione era disciplinata dal
regolamento organico dell’Azienda del 22 settembre 1945 e dai
successivi accordi sindacali e relative delibere di ratifica; che con

dell’AMAN (poi ARIN), era stato dato esplicitamente atto del
carattere defmitivo dell’indennità di incentivazione, corrisposta
ininterrottamente dall’aprile 1972, essendo stato raggiunto lo
scopo prefissato, e cioè quello di una massiccia contrazione delle
assenze; che pertanto tale indennità doveva essere inclusa nella
base di calcolo della pensione aziendale spettante al defunto
Lauretta Salvatore.
La cassazione di questa sentenza è domandata dalle Aziende
sulla base di quattro motivi. Gli intimati resistono con
controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.
,? L73

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, le ricorrenti, denunziando violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, deducono
che Lauretta Salvatore, nell’impugnare la decisione di rigetto di
primo grado, non ha censurato la stessa laddove era stato escluso
il carattere di continuità, fissità ed irrevocabilità della indennità di
incentivazione. Sul punto la sentenza di primo grado era dunque
passata in giudicato.
Inoltre la sentenza di primo grado nulla aveva affermato
circa il computo della indennità nel trattamento pensionistico
aziendale e l’appellante non aveva mosso al riguardo alcuna
censura, onde sul punto il giudice d’appello non avrebbe dovuto
adottare alcuna statuizione.
2. Il motivo è destituito di fondamento.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la decisione del
giudice di primo grado era stata censurata per non avere

delibera n. 185 del 1975 della Commissione amministratrice

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riconosciuto il computo dell’indennità di incentivazione nel
trattamento pensionistico aziendale spettante al Lauretta,
questione il cui nucleo essenziale era costituito dai caratteri di tale
emolumento.
La Corte di merito, in accoglimento delle censure formulate

emolumento fisso e continuativo e che, pur erogata nelle sole di
giornate di effettiva presenza, fosse causalmente correlata
all’ordinaria prestazione lavorativa, con la conseguenza che era
computabile nel trattamento pensionistico aziendale.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti, denunziando violazione
degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione,
rilevano che la domanda di condanna non avrebbe potuto essere
accolta, non essendo stata fornita la prova della percezione
dell’indennità in questione negli ultimi dodici mesi del rapporto di
lavoro e della misura della stessa.
Con il terzo motivo, denunziando omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, le ricorrenti
rilevano che, pur presupponendo il computo della indennità di
incentivazione la percezione della stessa nell’ultimo anno di
servizio, la Corte di merito ha accolto la richiesta di condanna
senza che fosse stata accertata tale circostanza.
4. I predetti due motivi, che, in quanto connessi, vanno
trattati congiuntamente, non sono fondati.
Risulta infatti dalla sentenza impugnata che con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado erano stati depositati i
conteggi delle differenze pensionistiche “sviluppati anno per anno

dal 1986 al 2003, con indicazione del valore iniziale della stessa
indennità relativo al primo anno di adozione della delibera, cioè il
1986, valore ragguagliato negli anni successivi, fino ad ottenere
l’importo definitivo richiesto….”.
La Corte di merito, con valutazioni c~ insindacabili in
questa sede, ha ritenuto che tali conteggi fossero idonei ai fmi del

dall’appellante, ha ritenuto che detta indennità costituisse un

4

computo dell’indennità in questione nel trattamento pensionistico
aziendale.
Avendo, tuttavia, la stessa Corte accolto l’eccezione di
prescrizione proposta dalle Aziende, ha affermato che la condanna
al pagamento delle relative differenze non poteva che essere

indispensabili per la guantificazione delle spettanze concernenti il
diverso periodo oggi riconosciuto”.
5. Con il quarto motivo, denunziando vizio di motivazione
su un punto decisivo della controversia nonché violazione dell’art.
132 cod. proc. civ., le ricorrenti deducono che gli effetti della
delibera n. 104/87 della Commissione Amministratrice dell’AMAN
(poi ARIN) – con la quale venne stabilito che, analogamente al
sistema pensionistico della Cassa Previdenza Dipendenti Enti
Locali, la base imponibile delle pensioni aziendali dovesse
comprendere tutti gli elementi aventi le caratteristiche di fissità,
continuità ed irrevocabilità – non potevano riguardare il defunto
Lauretta Salvatore, essendo questi cessato dal servizio in data 1
maggio 1986, anteriormente cioè all’adozione della citata delibera.
6.

Con il quinto motivo le ricorrenti, nel denunziare

violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.,
ribadiscono l’inapplicabilità della delibera n. 104/87 al Lauretta,
aggiungendo che l’equiparazione della base imponibile dianzi
indicata decorreva, per espressa previsione della stessa delibera,
dal

10 gennaio 1987, data questa successiva a quella di

collocamento a riposo del Lauretta.
7. Anche i predetti due motivi, che in ragione della loro
connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha affermato al riguardo che la suddetta
delibera fissa la decorrenza del nuovo sistema di calcolo a far
tempo dal 10 gennaio 1987, vale a dire da epoca antecedente alla
data della sua approvazione (29 settembre 1987). Il che sarebbe
incomprensibile qualora si fosse voluto prevedere l’applicazione del

“necessariamente generica in mancanza dei dati contabili

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nuovo sistema di computo ai soli dipendenti in servizio, i quali
certamente non potevano essere titolari di pensione alla pregressa
data di decorrenza. E del tutto decisiva – ha aggiunto la Corte – si
rivela la dizione “senza calcolo retroattivo al pregresso regime
pensionistico”, con la quale l’Azienda, nell’estendere l’applicabilità

preoccupata di evitare che siffatta estensione potesse incidere sul
trattamento precedentemente percepito (Cass. 1 ottobre 2013 n.
22377; Cass. 3 ottobre 2007 n. 20734).
8. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto
riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013.

della delibera a favore dei dipendenti già in quiescenza, si è

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