Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1926 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26725-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNA CORRADO;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI AGRIGENTO, QUESTURE DI BRINDISI;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che M.R. ha depositato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale dal medesimo presentata alla competente Commissione Territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

che, in data 22 agosto 2019, la Cancelleria ha attestato che non risulta depositata dal ricorrente copia del ricorso con la relazione della notifica rinnovata alla Avvocatura Generale dello Stato;

ritenuto che l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso, anche se in tal caso la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 1930/2017; n. Sez. 3 n. 19053/06; S.U. n. 13602/04);

che quindi, non essendo stato eseguito il deposito entro il termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di difese svolte dal Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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