Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1926 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27555-2007 proposto da:

C.M., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VAL MAGGIA 26, presso lo studio dell’avvocato GIANNASIO

MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato LINO GIORGIO GIOVANNI,

giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

CA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TITO

LABIENO,70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAGGI ROBERTO, giusta mandato in

calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 165/2007 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO,

Sezione Distaccata di SARONNO, depositata il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Michele Giannasio (per delega avv.

Giorgio Giovanni Lino) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma

le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – E’ stato proposta istanza per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 2 ottobre 2007 con la quale è stata dichiarata l’incompetenza per territorio di detto tribunale, per essere competente il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di M.F.;

Gli istanti lamentano la violazione dell’art. 38 c.p.c., avendo il Tribunale dichiarato la propria incompetenza oltre la prima udienza di trattazione, nella quale peraltro era stato emesso un provvedimento di rigetto dell’eccezione in tal senso formulata dalla convenuta e formulano, in conclusione, adeguati e corretti quesiti di diritto.

La controparte ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. la Procura Generale ha concluso per l’ammissibilità e la fondatezza dell’stanza.

Gli istanti hanno depositato memoria.

3.- Le conclusioni della Procura Generale sono pienamente condivisibili e vanno accolte.

3.1 – Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

Infatti, occorre osservare che il contrasto giurisprudenziale area la deducibilità con lo speciale rimedio previsto dall’art. 42 c.p.c. anche di violazioni non specificamente attinenti alle norme in tema di individuazione del foro competente, ma riguardanti veri e propri errores in procedendo, quali la tardività della relativa eccezione o rilievo (in violazione dell’art. 38 c.p.c.) è stato definitivamente risolto dalle SS. UU. con due ordinanze (nn. 21858 e 22639 del 2007), con le quali è stato affermato che “nel regime dell’art. 38 cod. proc. civ. novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sui tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo”.

3.2 – Quanto al merito del ricorso, occorre osservare che risulta dall’esame degli atti (consentito in ragione della natura della censura dedotta) che il primo Giudice, dopo avere dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, pronunciando in tal senso ordinanza in data 21 novembre 2006 con la quale disponeva altresì procedersi oltre, ritornava autonomamente su tale questione – peraltro non riprodotta nelle conclusioni della convenuta – dichiarando la propria incompetenza con la sentenza impugnata.

Tale decisione deve ritenersi errata, perchè emessa in violazione dell’art. 38 c.p.c. che (unitamente all’art. 187 c.p.c., comma 3), che attribuisce al giudice il potere di decidere la questione di competenza tempestivamente sollevata unitamente al merito, tranne che egli, sia pure con ordinanza, dichiari immediatamente la propria competenza, nel qual caso gli resta preclusa ogni ulteriore pronuncia sul punto, anche solo di riesame, essendo la sua decisione suscettibile solo di impugnazione (cfr. Cass. 18944/2006).

Conseguentemente, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza dell’individuazione della competenza adottata con la citata ordinanza (avente natura di sentenza e non oggetto di impugnazione in questa sede), la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale erroneamente dichiaratosi incompetente.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie l’istanza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio. Fissa il termine di giorni 90 per la riassunzione. Condanna Ca.An. alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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