Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1926 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1926 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 20077-2012 proposto da:
BAR.S.A.

S.P.A. C.F.

05577300725,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo
studio dell’avvocato MICHELE GUZZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
4117

CIVITA GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 3740/2012 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 15/06/2012 R.G.N.

Data pubblicazione: 25/01/2018

4716/2010.

R.G. 20077/2012

Premesso
che con sentenza n. 3740/2012, depositata il 15 giugno 2012, la Corte di appello di Bari
ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Trani aveva
dichiarato, con le statuizioni conseguenti, la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro stipulato in data 5/10/2002 da Giuseppe Civita e dalla BAR.S.A. S.p.A.;

appello ha condannato la stessa al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a cinque
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo del pagamento, disposto dal
primo giudice, delle retribuzioni maturate a far data dalla costituzione in mora;
che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con unico
motivo;
che il lavoratore è rimasto intimato;

rilevato
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte,
e che sussistono le altre condizioni previste dall’art. 390 c.p.c.;

ritenuto
conseguentemente che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
che non ricorrono i presupposti per la condanna della rinunciante alle spese, l’altra parte
essendo rimasta intimata

p.q.m.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerate del 24 ottobre 2017.

che con tale sentenza, in parziale accoglimento del gravame della società, la Corte di

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