Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11708/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2545/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA- SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.D. dell’avviso di accertamento, portante IRPEF da reddito di partecipazione per l’anno 2005, conseguente all’accertamento di maggior reddito ai danni della B. srl., della quale il contribuente era socio, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto ha, in riforma della decisione di primo grado, annullato l’avviso di accertamento impugnato.

In particolare, il Giudice di appello -richiamando la sentenza resa nei confronti della Società con la quale era stato annullato il relativo avviso di accertamento- rilevava che le dichiarazioni di terzo sulle quali era stato fondato l’atto impositivo avevano valore meramente indiziario, nella specie, non suffragate da nessun altro elemento.

B.D. non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione laddove la C.T.R. aveva richiamato le motivazioni di altra pronuncia dello stesso Collegio, relativo al proc.n.3394/2013 nei confronti della srl B & D., assumendo che da essa era stato dedotto il maggior redddito in capo alla controparte, ma erroneamente perchè, nella specie, il B. aveva impugnato l’avviso di accertamento ricevuto non quale socio della s.r.l. B. & D. bensì della diversa s.r.l. Rasile, onde la motivazione svolta per relationem non si attagliava alla fattispecie.

2.Con il secondo motivo la ricorrente, nel censurare il giudizio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale sulle dichiarazioni rese dal terzo (tale G.) e sulla mancanza in atti di ulteriori riscontri, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come il Giudice di appello avesse omesso di esaminare fatti decisivi quale la circostanza che il terzo era indiziato di reato ed in tale veste aveva reso le dichiarazioni alla Guardia di Finanza e che tali dichiarazioni avevano trovato riscontro in altri elementi, come la modalità dei pagamenti.

2.1 Tale censura, esaminata da prima per ragioni di ordine logico delle questioni, è fondata. In materia, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova (cfr. Cass. n. 20032/2011; id n. 6946/2015). Questo il quadro normativo, alla luce dell’interpretazione fornitane da questa Corte, appare evidente il vizio della sentenza impugnata laddove il Giudice di appello ha omesso di esaminare i fatti decisivi, nell’accezione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sopra evidenziati che, ove valutati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 2698 e 2727 e ss. c.c.- si censura il passo motivazionale della sentenza richiamata per relationem nella sentenza impugnata con il quale si era argomentato che sul piano oggettivo, non vi è dato alcun riscontro da cui possa ragionevolmente dedursi che questi (il G.), dopo avere personalmente curata la riscossione presso la banca trattaria, restituisse brevi manu alla società appellante l’importo degli assegni da questi emessi in suo favore, trattenendo per sè il quindici-venti per cento delle somme fatturate. Secondo la prospettazione difensiva tale statuizione era illegittima perchè dall’affermazione del fatturante (per lui penalmente pregiudizievole) non poteva negarsi natura di serio indizio della non realtà delle operazioni.

4.Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 654 c.p.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, laddove la CM, richiamando e facendo propria la sentenza resa nei confronti della società aveva ritenuto confermata l’inattendibilità delle dichiarazioni del terzo dal fatto che questo “fosse un evasore totale, evidentemente interessato a contenere, anche con le menzogne l’entità dei redditi non denunciati.

5. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, laddove – nell’evidenziare quello che appare essere un mero errore materiale e nel censurare passi motivazionali della sentenza richiamata per relationem dalla sentenza impugnata – non ne viene riprodotto per intero il contenuto nè tale sentenza viene allegata in atti.

5.Ne consegue, in accoglimento del solo secondo motivo e dichiarati inammissibili i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia per il riesame e per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del solo secondo motivo e dichiarati inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA