Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19259 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BELLINI UBALDO

CC. 23/02/2018
ORDINANZA

sul ricorso 4458-2014 proposto da:
SCAGLIONE CARLA, rappresentata e difesa

dagli Avvocati

MASSIMO FANTIN e ROBERTO RUSSI,

nonché anche

disgiuntamente dall’Avvocato ROBERTO SANNIBALE, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
ROMA, VIALE di VILLA PAMPHILI 59;
– ricorrente contro

COLUSSI AVV. LAURA, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MARIA AGOSTINA ALLA, ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in TERRACINA (LT), VIA ROMA 53;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza (R.G. 3551/12; cron. 6060/13; rep.
1262/13) del TRIBUNALE di PORDENONE depositata il
2/07/2013;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Scaglione Carla proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 1244/12 emesso in data 13.8.2012, con il quale il

somma di C 20.242,07, oltre interessi e spese di procedimento,
in favore dell’avvocato Laura Colussi, a titolo di compenso per
attività giudiziale e stragiudiziale da quest’ultima prestata in
relazione a un contenzioso in materia ereditaria. L’opponente
eccepiva il difetto di competenza del giudice del decreto in
relazione al foro del consumatore; deduceva l’invalidità del
decreto stesso, emesso nelle forme del cd. monitorio puro, per
mancanza di idonea prova scritta (stante l’abrogazione della
tariffa professionale e ritenuta la conseguente abrogazione degli
artt. 2333, 10 comma, c.c. e 636 c.p.c.); contestava, in ogni
caso, l’esattezza della quantificazione del compenso in relazione
al valore effettivamente disputato nella causa, da ritenere ben
inferiore a quello preso a riferimento dal professionista;
sosteneva una carenza nell’attività espletata dal professionista,
in relazione alla quale formulava una domanda riconvenzionale di
condanna del professionista stesso al risarcimento del danno
(quantificato nell’importo di C 26.000,00).
Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 2.7.2012,
rigettava l’opposizione sulla base, per quanto qui rileva, delle
seguenti considerazioni: a) l’opposizione promossa dalla
Scaglione risultava tardiva, con la conseguenza che non era
possibile prendere in considerazione la richiesta riconvenzionale
di risarcimento della ingiunta, fondandosi quest’ultima sul

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Tribunale di Pordenone le aveva intimato il pagamento della

presupposto di un presunto inadempimento da imputare al
professionista nello svolgimento dell’incarico affidatogli; b)
vertendosi in materia di compenso professionale di avvocato,
l’opponente Scaglione, a prescindere dal tenore delle
contestazioni sollevate, avrebbe in ogni caso dovuto proporre

anzichè mediante atto di citazione; c) dall’errata individuazione
del mezzo prescelto per introdurre l’opposizione a decreto
ingiuntivo era derivata l’intempestività dell’opposizione stessa
rispetto al termine decadenziale di quaranta giorni dalla
notificazione del d.i., termine ormai già spirato quando la causa
era stata iscritta a ruolo.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Scaglione Carla, sulla base di un unico motivo, illustrato con
memoria. Colussi Laura si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico, articolato, motivo la ricorrente denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011,
in relazione agli artt. 3 e 4 del medesimo d.lgs., e 641 e 645
c.p.c. (con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, e co. 5, c.p.c.),
per aver il tribunale erroneamente, a suo dire, ritenuto tardiva
l’opposizione a d.i. da lei proposta, senza considerare che la
corretta interpretazione dell’art. 14 citato avrebbe dovuto
condurlo ad affermare che l’opposizione a d.i. invocato per il
recupero di competenze giudiziali civili debba essere proposta
con citazione sia che l’opponente contesti la mera liquidazione
(quantum debeatur) sia qualora, come nel caso di specie, con
l’opposizione venga contestato anche il diritto al compenso del
professionista (an debeatur); e che, in ogni caso, nell’ipotesi di

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l’opposizione nelle forme del rito sommario e, quindi, con ricorso,

introduzione di una causa in forme diverse da quelle prescritte,
l’art. 4, co. 5, del menzionato d.lgs. prevede che gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le
norme del rito seguito prima del mutamento.
1.1. – Quanto al primo profilo, oggetto di ricorso, va

ribadito come (fino alla entrata in vigore della riforma di cui al
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) fosse pressochè
costantemente orientata a ritenere che l’atto di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento dei
propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile
dovesse rivestire la forma dell’atto di citazione – ha nel
contempo espressamente sottolineato che non poteva dubitarsi
che il principio in parola fosse destinato (in futuro) ad essere
radicalmente rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
150/2011, a mente del quale l’atto di opposizione all’ingiunzione
deve rivestire la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non
più dell’atto di citazione (laddove comunque, secondo l’espressa
previsione dell’art. 36 del medesimo testo legislativo, le
modifiche normative da esso introdotte sono applicabili
esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto, mentre le controversie
pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle
disposizioni abrogate o modificate).
1.2. – Sul piano normativo, il primo comma dell’art. 14 del
d.lgs. n. 150/2011 dispone che: «Le controversie previste
dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di
procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,

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rilevato che questa Corte (Cass. sez. un. n. 21675 dell 2013) –

diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono
regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo».
A tale riguardo, questa Corte (Cass. n. 23898 del 2014) muovendo dal presupposto per cui

(ex art. 14 del D.Lgs.

sono regolate dal rito sommario di cognizione ex artt. 702 bís e
ss. c.p.c. (nello stesso senso si sono pronunciate, tra l’altro,
anche le recenti Cass. n. 4002 del 2016; Cass. n. 11479 del
2017; Cass. n. 12411 del 2017) – ha affermato che «ai sensi del
cit. art. 702 bis, comma 3, c.p.c. il ricorso deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la
sua costituzione, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell’udienza fissata per la comparizione delle parti».
2. – Orbene, il Tribunale (rilevato che l’opponente
«avrebbe in ogni caso dovuto adeguarsi alle forme imposte dalla
“materia”, agendo dunque con ricorso in opposizione nelle forme
del rito sommario, e non, come invece ha fatto, mediante atto di
citazione») si è limitato ad affermare che «dalla errata
individuazione del mezzo prescelto per introdurre l’opposizione a
decreto ingiuntivo è derivata l’intempestività dell’opposizione
stessa rispetto al termine decadenziale di quaranta giorni dalla
notificazione del d.i., termine ormai già spirato quando la causa
veniva iscritta a ruolo».
In tal modo, tuttavia, il Tribunale ignora del tutto la
sollecitazione dell’opponente, non fornendo alcuna spiegazione
della ragione per cui abbia ritenuto inapplicabile al caso di specie
il disposto del comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. 150/2011 (evocato
dalla opponente) che – in relazione alla previsione di cui ai

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150/2011), le controversie nella materia delle spettanze legali

commi 1 e 2 del medesimo art. 4, secondo cui «Quando una
controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste
dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con
ordinanza»; e «L’ordinanza prevista dal comma 1 viene
pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima

sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le
norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le
decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento».
2.1. – Sicché, rispetto alla preclusione rilevata dal
Tribunale – derivante dalla ritenuta tardività della opposizione, di
ogni discussione in ordine alla spettanza del diritto al compenso
in favore dell’avvocato, come riconosciuto nel decreto ingiuntivo,
stante il formqrsi di una preclusione pro iudicato anche sulla
richiesta riconvenzionale di risarcimento (ordinanza impugnata,
pag. 2) – appare pregiudiziale e assorbente il rilievo che, nel
caso di specie, non è stata disposta alla prima udienza di
comparizione delle parti il mutamento del rito, senza dare di ciò
alcuna motivazione.
3. – Per quanto di ragione, il motivo deve quindi essere
accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale
di Pordenone, che provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, per quanto di
ragione. Cassa e rinvia al Tribunale di Pordenone, in diversa
composizione collegiale, che provvederà anche alla liquidazione
delle spese del presente giudizio.

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udienza di comparizione delle parti» – stabilisce che «Gli effetti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio
2018.
La sentenza è stata redatta con la collaborazione

Il Presidente
Dr. Lina Matera

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ISp,.

• nario Giudiziatio
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

dell’Assistente di Studio Dott. Andrea Penta.

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