Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 16/09/2020), n.19259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19508/2019 proposto da:

D.A., alias J.A., rappresentato e difeso dall’Avv.

Chiara Bellini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– controricorrente –

e contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

Internazionale Verona sez. Padova;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1715/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. D.A. alias J.A. ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Padova;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di riconoscere la protezione internazionale e le eventuali forme gradate;

– per ottenere la protezione il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal paese d’origine su consiglio della madre a seguito di un litigio con dei nomadi;

– il tribunale ha rigettato e l’ordinanza è stata gravata in Corte di appello di Venezia di riformare integralmente l’impugnata ordinanza riconoscendo la protezione internazionale sussidiaria o concedendo un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari;

– anche la Corte di Appello di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 25/06/2019 ed affidata a tre motivi cui resiste il Ministro con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), (per la protezione umanitaria);

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) – e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio di “non refoulemant” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra;

– ciò posto, rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3;

– come infatti ripetutamente enunciato (cfr Cass. Sez. Un. 22575/2018; Cass. 10072/2018) il ricorso deve indicare a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;

– nel caso di specie, tale esposizione sommaria dei fatti di causa manca e, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Ministro e liquidate in Euro 2100, oltre a spese prenotate a debito ed oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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