Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 09/09/2010
Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 64, presso lo studio dell’avvocato CARFAGNA ROSARIO MARIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCIROCCO ANTONI, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO FRANCESCO, che
lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 197/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
5/12/08, depositata il 22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 22/1/2009 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento (per quanto ancora d’interesse) del gravame interposto dal sig. R.S., riformava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 11/3/2002, e per l’effetto rigettava la domanda originaria proposta dalla sig. P.L. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di asseritamente erronea prescrizione e somministrazione di farmaci.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la P. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resiste con controricorso il R..
Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso, il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini piu’ sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che essa possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010