Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. II, 07/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22512/2016 proposto da:

ISOQAR ITALIA SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE,

rappresentata e difesa dall’avv. MICHELE TROISI;

– ricorrente –

contro

RJC SOFT SRL, UNIPERSONALE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE,

rappresentata e difesa dagli avv.ti ALBERTO GIOVANNELLI, ATTILIO

SORRENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10305/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo da parte della RJC Soft s.r.l. per il pagamento delle prestazioni derivanti da un contratto concluso con la Isoquar avente ad oggetto le procedure dell’attività di certificazione.

1.1. La Isoquar propose opposizione avverso il decreto e notificò l’atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82; all’udienza del 4.10.2012, il Tribunale di Pisa ne dispose la rinnovazione della notifica rilevando che la società ricorrente aveva indicato il proprio indirizzo PEC. La RIC Soft s.r.l., costituendosi in giudizio, eccepì la tardività dell’opposizione.

1.2. Il primo giudice dichiarò improcedibile l’opposizione perchè tardivamente proposta e, esaminata nel merito la domanda proposta della RIC Soft s.r.l., l’accolse e rigettò la domanda riconvenzionale di inadempimento proposta dalla Isoquar.

1.3. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’1.3.2016, aderì alla motivazione del Tribunale in ordine alla tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed all’impossibilità di rinnovazione o sanatoria dell’atto in caso di nullità della notifica; nella specie la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuto, tramite deposito in cancelleria e non tramite posta elettronica certificata, come previsto dalla L. n. 183 del 2011, art. 25.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione Isoqar Italia srl sulla base di due motivi.

2.1.La RJC Soft s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria difensive, in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; osserva il ricorrente che, a seguito dell’ordine di rinnovazione della notifica avvenuta all’udienza del 4.10.2012, l’opposta si era costituita spontaneamente in cancelleria ed aveva preso posizione sui motivi di opposizione, in tal modo sanando la nullità, poichè l’atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 291 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perchè la rinnovazione della notifica dell’atto di opposizione avrebbe impedito ogni decadenza e sanato i vizi della notifica, i cui effetti sostanziali e processuali si sarebbero prodotti sin dal momento della prima notificazione.

2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.

2.2. La notificazione dell’atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, integra un’ipotesi di nullità della notifica in quanto la ricorrente per decreto ingiuntivo aveva indicato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica. A partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cassazione civile sez. un., 20/06/2012, n. 10143; Cass. Civ., Sez. VI, 14.9.2017, n. 21335).

2.3. Nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite non avevano peraltro chiarito quali fossero, sul piano della validità della notificazione, gli effetti dell’inosservanza della regola che ne imponeva l’effettuazione in via prioritaria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata.

2.4. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno dichiarato non necessario, in quanto estraneo al modello legale della notificazione, il requisito del collegamento tra il luogo in cui è stata effettuata ed il destinatario, attribuendo invece rilievo alla sussistenza degli elementi strutturali idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione. E’ stato così affermato che, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui non ricorrano a) l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita). Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916; v. anche Cass., Sez. 6, 27/01/17, n. 2174).

2.5. Alla stregua di tale principio, l’errata individuazione da parte dell’appellante delle modalità di notificazione assicura la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore, con la conseguenza che il vizio di nullità imponeva la rinnovazione della notifica e/o la sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva (Cassazione civile sez. VI, 27/07/2017, n. 18694 proprio in tema di notifica effettuata presso la Cancelleria anzichè all’indirizzo PEC).

2.6. giudice di merito, rilevata la nullità della notifica, deve quindi ordinarne la rinnovazione che, se regolarmente effettuata, impedisce ogni forma di decadenza (Cass. 98/6410; Cass. 9233/2009).

2.7. Tali principi, di carattere generale sono espressione del principio generale previsto dall’art. 291 c.p.c. e non trovano eccezione o deroga nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo sicchè il giudice può sempre ordinare la rinnovazione della notifica, che va eseguita nel termine perentorio appositamente concesso ancorchè la seconda notificazione sia stata effettuata oltre il termine prescritto per l’opposizione stessa (Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n. 22113; Cassazione civile sez. II, 24/02/2014, n. 4379).

2.8. La corte di merito ha disatteso gli enunciati principi di diritto, ritenendo (pag. 3 della sentenza impugnata) che la perentorietà del termine previsto dalla legge per l’opposizione a decreto ingiuntivo impedisse la rinnovazione e, conseguentemente, l’efficacia sanante della notifica successiva così come la spontanea costituzione in giudizio dell’opposto.

2.9. Dall’esame degli atti processuali, consentiti in ragione del vizio dedotto, avente natura di error in procedendo, risulta che all’udienza del 4.10.2012, il Tribunale, rilevato che la notifica dell’atto di opposizione era stata effettuata ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, dispose correttamente la rinnovazione della notifica. A seguitò del rinnovo, la RIC Soft s.r.l. si costituì in giudizio, sanando la nullità della notifica dell’opposizione, con effetto ex tunc.

2.10. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che, in applicazione dei principi di diritto enunciati, deciderà la causa nel merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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