Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19259 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9087/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO AVITABILE, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALFREDO ZABEO e MARCO ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1521/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 06/10/2015;

lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c., prodotte da entrambe le

parti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha annullato gli avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap dell’anno di imposta 2006, per mancato rispetto, senza ragioni di urgenza, del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, affermando l’obbligo dell’amministrazione di redigere “sempre un verbale di chiusura delle operazioni compiute nei confronti del contribuente, a maggior ragione se sono ripetute”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce: 1) “violazione e falsa applicazione” della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, essendosi nella fattispecie di fronte ad una serie di accessi mirati, tutti conclusi con il relativo “processo verbale giornaliero di verifica”, l’ultimo dei quali datato 10 maggio 2010, seguito da avviso di accertamento notificato il 23 dicembre 2011, quindi ampiamente oltre il termine dilatorio in questione; 2) in subordine, “violazione e falsa applicazione” della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che per i cd. tributi armonizzati l’obbligo del contraddittorio preventivo sussiste a condizione che il contribuente assolva l’onere di dimostrare le ragioni, non pretestuose, che avrebbe potuto far valere se esso fosse stato attivato (Cass. S.U. n. 24823/15);

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la censura principale è fondata – con assorbimento della subordinata – alla luce del composito orientamento di questa Corte che può così di seguito sintetizzarsi:

4.1. “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7” (Cass. sez. 5 n. 7843/15);

4.2. “La garanzia di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52,comma 6” (Cass. sez. 5, n. 15624/14);

4.3. “Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la nullità dell’avviso di accertamento notificato nel rispetto del termine de quo con riferimento ad un verbale di accesso, nonostante l’assenza di un successivo processo verbale di constatazione” (Cass. sez. 6-5 n. 15010/14);

4.4. “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti più accessi nei locali dell’impresa per reperire documentazione strumentale all’accertamento, il termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre dall’ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento ed ad esprimere le proprie valutazioni” (Cass. sez. 6-5 n. 18110/16).

5. nel caso di specie, è pacifico che tra l’ultimo “processo verbale giornaliero di verifica” (datato 10 maggio 2010) e la notifica dell’atto impositivo (in data 23 dicembre 2011) sono trascorsi ben più dei sessanta giorni prescritti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7; nè può assumersi che fosse necessaria l’emissione di un apposito verbale finale di chiusura, in quanto dall’esame dei verbali giornalieri trascritti in ricorso emerge che gli stessi recavano non solo la descrizione delle operazioni compiute ma anche rilievi su fatti specifici, donde comunque l’assolvimento sostanziale della funzione del verbale ai fini dell’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice di secondo grado, anche per l’esame delle ulteriori contestazioni del contribuente, rimaste assorbite (v. pag. 3 della memoria della controicorrente).

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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