Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19258 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13435-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PIERLUIGI DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO PEPPUCCI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di D.C. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria – nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento con il quale erano stati rideterminati i redditi da partecipazione del contribuente per l’anno (OMISSIS), a seguito di avviso di accertamento emesso a carico della Il Borgo dell’Antico Gelso s.a.s., della quale il contribuente era socio- ne aveva rigettato l’appello confermando la prima decisione favorevole al contribuente.

Va rilevata, d’ufficio e, quindi, con assorbimento dei motivi di ricorso, la nullità dell’intero giudizio per violazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità dì un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie la società e l’altro socio) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con travolgimento delle due sentenze di merito ed il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La soluzione in mero rito della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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