Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19258 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 17802-2015 proposto da:
ACANTE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e ANESE DOMENICO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato
MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO LONGO;
– ricorrenti contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del
Presidente pro tempore, e DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E
LAVORI PUBBLICI, in persona del vice Direttore in carica,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLONNA 355 C/

V22›,2

,

Data pubblicazione: 19/07/2018

REGIONE FVG, presso l’ufficio distaccato della R.A.F.V.G.,
rappresentati e difesi dagli avvocati VINICIO MARTINI ed
ESTER BRATTOVICH;
– con troricorrenti avverso la sentenza n. 562/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE , che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l’avvocato FRANCESCO LONGO per la parte ricorrente,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avvocato
VINICIO MARTINI per la parte controricorrente, che ha
concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 7.11.2008 la società Acante srl ed
Anese Domenico proponevano opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione n.1800/2008, con la quale la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia aveva ingiunto ai ricorrenti, in solido con
altri soggetti, il pagamento di € 140.000 per violazione
dell’art.19 comma 1 lettera a) della Legge Regionale Friuli
Venezia Giulia n.35/1986, a fronte dell’estrazione senza
autorizzazione di inerti per totali mc.24.258,24 in area nella
quale il Comune di Mortegliano aveva autorizzato la
realizzazione di un campo da golf. Come motivi di opposizione
venivano dedotti l’erronea applicazione dell’art.12-bis della
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.25/1992 e il
travisamento dei fatti, sia con riguardo all’elemento oggettivo

Ric. 2015 n. 17802 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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TRIESTE, depositata il 23/09/2014;

che a quello soggettivo; in subordine, si invocava la riduzione
della sanzione economica.
Il Tribunale di Udine, con sentenza n.313/2011, rigettava
l’opposizione rideterminando la sanzione in C 65.000.
Interponevano appello avverso tale decisione gli odierni

con gli altri, aventi ad oggetto le analoghe opposizioni
promosse dai coobbligati solidali, e riproponendo le censure
formulate in prime cure.
Con la sentenza impugnata, n.562/2014, la Corte di Appello di
Trieste, senza disporre la riunione, confermava la sentenza di
prime cure respingendo il gravame, ritenendo che l’art.12-bis
della L.R. n.25/1992, che esclude i movimenti di terra relativi
alla costruzione di opere pubbliche e private dalla normativa
prevista per le attività estrattive, non potesse essere applicato
al caso di specie, posta la non inerenza del movimento terra
rispetto al progetto da realizzare e la rilevante quantità del
materiale inerte estratto e commercializzato.
Propone ricorso per Cassazione avverso detta decisione la
parte ricorrente, affidandosi a quattro motivi. Resiste con
controricorso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
dell’art.12-bis della L.R. Friuli Venezia Giulia n.25/1992 e s.m.i.
in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale
non avrebbe considerato che il movimento di terra contestato
era da ritenersi inerente al progetto di realizzazione di un
campo da golf, regolarmente autorizzato dal Comune di
Mortegliano, e quindi non era soggetto alla disciplina
autorizzativa prevista per le normali attività estrattive.

Ric. 2015 n. 17802 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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ricorrenti, invocando preliminarmente la riunione del giudizio

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5
c.p.c., perché la Corte triestina non avrebbe tenuto conto che
l’escavazione di mc.208.000, prevista nel progetto approvato
dal Comune, era strettamente funzionale alla realizzazione del

autofinanziamento del progetto. Considerato che detto
progetto era stato approvato dal Comune in base ad una
variante di P.R.G., a sua volta assentita dalla Regione, il
complessivo intervento era stato sostanzialmente ritenuto
ammissibile.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli
artt.1 R.D. n.1443/1927; 4,5,7, 20 e 32 L.R. n.52/1991; 97
Cost.; 1 L. n.241/90; 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art.360
n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di
considerare che l’intervento era stato autorizzato all’esito di
una complessa istruttoria amministrativa, nel corso della quale
erano stati esattamente chiariti i termini del progetto ed
all’esito della quale era stata rilasciata regolare concessione
edilizia, con conseguente giudizio di compatibilità e conformità
dell’intervento alle prescrizioni del P.R.G. Secondo i ricorrenti,
l’esercizio da parte della Regione del potere di riesaminare la
fattispecie sotto il profilo della (mancata) autorizzazione
all’attività estrattiva violerebbe i principi di buon andamento,
economicità e semplificazione dell’attività amministrativa, nella
misura in cui tale attività era già stata ritenuta funzionale
all’intervento edilizio, e quindi autorizzata in uno ad esso.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli
artt.3 e 23 L. n.689/81; 5 c.p. in relazione agli artt.20 e 32
L.R. n.52/1991; 2 e 3 L.R. n.3/2001; 112 e 132 c.p.c. in
relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale non
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campo da golf, atteso che essa costituiva la fonte di

avrebbe considerato l’assenza dell’elemento soggettivo nella
commissione dell’illecito. A fronte della complessità

dell’iter

burocratico, dell’autorizzazione edilizia conseguita, della
sentenza n.726/2013 resa dal Tribunale di Udine in altro
giudizio asseritamente avente ad oggetto i medesimi fatti,

Sportello Unico delle Attività Produttive che ai sensi dell’art.2
L.R. n.3/2001 costituisce l’unico punto di accesso per il
richiedente a tutte le vicende amministrative riguardanti le
attività produttive e di servizi, nonché del principio espresso
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988, non
sussisterebbe nel caso di specie la colpa dell’agente.
I motivi, per la loro intima connessione, possono essere
esaminati congiuntamente.
L’art.12-bis della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia
n.25/1992, introdotto dall’art.13 comma 1 della L.R.
n.38/1992; successivamente modificato nel comma 1,
dall’art.27 comma 1 della L.R. n.22/1996; nel comma 4,
dall’art.15 comma 1 della L.R. n.25/2005 e dall’art.61 comma
5 della L.R. n.19/2009; parzialmente abrogato, quanto ai
commi 2, 3 e 4, dall’art.20 comma 1 lettera b) della L.R.
n.6/2011; ed infine abrogato interamente dall’art.39 comma 1
lettera e) della L.R. n.12/2016, ma comunque applicabile al
caso di specie ratione temporis, prevedeva che le attività di
movimento terra funzionali ed inerenti alla realizzazione di
costruzioni di opere pubbliche e private non ricadessero sotto il
regime autorizzativo previsto per le attività estrattive.
L’originaria formulazione del testo normativo in esame
prevedeva altresì analoga esclusione per i movimenti di terra
funzionali a miglioramenti fondiari, a condizione che il
materiale estratto non fosse utilizzato a scopo industriale o
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dell’obbligatoria istituzione da parte della Regione del cd.

edilizio. La ratio della disposizione risiedeva nell’esigenza di
esonerare dal particolare regime autorizzativo delle attività
estrattive i soli interventi direttamente finalizzati alla
realizzazione delle opere, pubbliche e private, sull’evidente
presupposto che si trattasse di attività confinata nei limiti di

stessa.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il Servizio geologico della
Regione Friuli Venezia Giulia ha accertato che, dei totali
mc.208.000 dei quali era prevista l’escavazione, soltanto una
parte fosse necessaria al livellamento del terreno. La restante
parte, invece, era destinata (per stessa ammissione della parte
ricorrente) all’autofinanziamento del progetto, e quindi a scopi
non direttamente inerenti alla progettata realizzazione del
campo da golf. Sotto questo profilo, pertanto, non sussiste
alcuna violazione di legge, né alcun omesso esame da parte del
giudice di appello, che si è limitato ad individuare, e
correttamente applicare al caso di specie, la normativa
regionale di riferimento. Le censure di cui ai primi tre motivi di
ricorso sono quindi infondate, per la parte in cui in esse si
denuncia la scorretta applicazione della normativa predetta.
Sono invece addirittura inammissibili il secondo e il terzo
motivo, per la diversa parte in cui in essi i ricorrenti contestano
l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi. Sotto questo secondo
profilo i predetti motivi, ancorché apparentemente rubricati
come violazione di legge, ricadono nell’ambito del vizio
motivazionale, che (secondo l’art. 360 primo comma n.5 c.p.c.,
nel testo applicabile ratione temporis a seguito della novella di
cui all’art.54 del D.L. n.83/2012, convertito in Legge
n.134/2012) deve essere interpretato “… alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
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quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera

minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della

risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,
nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Restano quindi esclusi da un lato qualunque altro vizio della
motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi
istruttori che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.21257 del
08/10/2014, Rv. 632914; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n.23828
del 20/11/2015, Rv.637781; Cass. Sez. 3, Sentenza n.23940
del 12/10/2017, Rv.645828).
Del resto, in continuità con il precetto contenuto nella sentenza
delle S.U. di questa Corte n.24148 del 25/10/2013
(Rv.627790) il motivo di ricorso non può mai risolversi

“in

un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una
nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed
ai fini del giudizio di cassazione”.

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sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le

Nel caso di specie, i ricorrenti propongono una complessiva
rivalutazione e rilettura dei dati fattuali apprezzati dal giudice
di merito, peraltro erronea nella parte in cui i ricorrenti
medesimi omettono di considerare, come invece correttamente
ha fatto la Corte territoriale, che la norma speciale di cui

coordinata con la previsione generale di cui alla normativa sulle
attività estrattive, a suo tempo contenuta nella L.R. 35/1986,
oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n.12/2016. Sotto questo
profilo, il giudice di merito ha giustamente ritenuto che una
escavazione di totali mc.208.000 di materiale inerte,
espressamente prevista nel progetto come finalizzata
all’autofinanziamento del medesimo, e comunque ritenuta dal
Servizio geologico regionale largamente eccessiva rispetto alle
esigenze legate alla realizzazione dal campo dal golf
autorizzato non potesse essere ritenuta inerente all’opera
realizzanda. Tale escavazione, quindi, avrebbe dovuto essere
preceduta dall’apposita autorizzazione prevista dalla normativa
regionale per le attività estrattive.
Il quarto motivo, invece, va respinto in base all’assorbente
considerazione che l’attività estrattiva era espressamente
prevista nel progetto come finalizzata al suo
autofinanziamento. I ricorrenti, quindi, erano perfettamente
consapevoli da un lato della tipologia di attività che si
proponevano di intraprendere, dall’altro della non diretta
inerenza della stessa alla progettata realizzazione del campo
da golf, se non per la dedotta funzione di autofinanziamento.
Né può sostenersi che nell’autorizzazione edilizia sia compresa
anche la diversa autorizzazione all’attività estrattiva, posta la
già accertata inapplicabilità al caso di specie della norma di cui
all’art.12-bis L.R. n.25/1992, la totale diversità dei titoli
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all’art.12-bis della L.R. n.25/1992 andava evidentemente

autorizzativi in esame e l’autonomia dei rispettivi procedimenti
formativi. Non rileva, a contrario, la considerazione conclusiva
proposta dai ricorrenti circa il cd. Sportello unico per le attività
produttive, posto che la sentenza impugnata ha accertato (cfr.
pag.16) che il Comune di Mortegliano non lo aveva istituito

motivo di impugnazione. Di conseguenza i ricorrenti non
potevano ritenersi autorizzati, neppure implicitamente,
all’attività estrattiva contestata loro.
Inoltre, e conclusivamente, occorre considerare che l’attività
formativa della volontà amministrativa, proprio in fattispecie
complesse quali sembra essere quella de qua, può anche
articolarsi mediante particolari forme di partecipazione e
concertazione (ad es. la conferenza di servizi, prevista anche
dall’art.14 della Legge n.241/90), che nel caso di specie i
ricorrenti non hanno neppure dedotto di aver tentato di
attivare.
Conclusivamente, il ricorso è respinto.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Poiché il

ricorso per cassazione è stato proposto

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1 quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del grado, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per
Ric. 2015 n. 17802 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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all’epoca dei fatti, e sul punto non risulta proposto specifico

spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cap
ed iva come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002,

inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei

principale a norma dell’art.1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 20 febbraio 2018.
Il Presidente
(S. Petitti)
Il Consigliere estensore
(S. Oliva)

Il

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

19 LIGI 2018

ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso

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