Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19258 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 629/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R. COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5119/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Ires, Iva, Irap, anno di imposta 2007 con riguardo a fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti, la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente ed ha annullato gli atti impositivi “limitatamente al recupero dei costi”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce la “nullità della sentenza per incoerenza e mera apparenza delle motivazioni”, in quanto: a) la cessazione dell’attività non poteva “in alcun modo giustificare la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie”; b) non si comprende il motivo della derubricazione delle “operazioni contestate da oggettivamente a soggettivamente inesistenti per il solo fatto che la società accertata avrebbe acquistato non solo materiale da costruzione ma anche beni strumentali”; c) contraddicendosi il giudice d’appello “afferma che la società AR Costruzioni non ha fornito la prova dell’assenza di buona fede”; d) la C.T.R. “giunge ad annullare parzialmente l’accertamento limitatamente al recupero dei costi senza rendersi conto che l’attività erariale si esaurisce nel recupero di tali costi in quanto afferenti ad operazioni commerciali in realtà mai avvenute”; e) in assenza di specificazione alcuna, è del tutto apparente la motivazione per cui “la ricorrente società ha prodotto elementi probanti tali da comprovare l’esistenza della stessa, dell’attività posta in essere, della veridicità delle operazioni realmente avvenute ed il sostenimento di determinati e determinabili costi certi, effettivi, inerenti e di competenza”;

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la censura è fondata, in quanto la motivazione della sentenza impugnata presenta effettivamente tutti i profili di contraddittorietà ed apparenza puntualmente evidenziati da parte ricorrente;

5. al riguardo va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09);

6. ebbene nel caso di specie la motivazione risulta al di sotto del “minimo costituzionale” in quanto contraddittoria in alcuni passi ed in altri meramente “apparente”, tale essendo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice di secondo grado, per nuovo esame e compiuta motivazione della decisione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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