Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13421/2015 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RAFFAELLA

PONTIGGIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei

Portoghesi n. 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6677/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO

O.M. ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativi ad irpef per gli anni 2007 e 2008 – aveva riformato, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, la decisione di secondo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente non avesse fornito la prova che quanto ricevuto in eredità fosse stato utilizzato per fare fronte alle normali spese di gestione familiare o che fosse rimasta nella disponibilità dell’appellata essendo, di contro, risultato che quel denaro era stato, invece, utilizzato per altri scopi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, laddove la Commissione Regionale aveva ritenuta necessaria la prova dell’effettivo e puntuale utilizzo delle somme ricevute in eredità.

A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, infatti, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

In materia, questa Corte (cfr. Cass. n. 8995/2014) ha avuto modo di chiarire che “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. E’, peraltro, appena il caso di aggiungere che la prova documentale richiesta dalla norma in esame non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente)”.

Nella specie, la sentenza impugnata si è mossa lungo tale solco interpretativo laddove, peraltro, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, il Giudice di appello ha affermato che, per contro, come risultato, il denaro ricevuto in eredità era stato utilizzato per altri scopi, quali donazioni ai figli ed accrediti su altri conti colmai, come emerso dalle registrazioni delle movimentazioni bancarie.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.050,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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