Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15415/2009 proposto da:
TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente ed
Amministratore Delegato Dr. D.P.L., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio
dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FOSSATI Massimo giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.T. (OMISSIS), B.L.
(OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DE CAPOA ANTONIO, CAGNASSO ORESTE giusta delega in
calce al controricorso;
C.A. (OMISSIS), C.L.
(OMISSIS), F.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso
lo studio dell’avvocato DE FAZI MARCO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati COMMODO STEFANO MARIA, AMBROSIO RENATO
giusta delega a margine del controricorso;
BIM FIDUCIARIA SPA (OMISSIS) (già INTERMOBILIARE FIDUCIARIA
SPA), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
signor S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI 22r presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRERI VITTORIO
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
CANTIERE NAUTICO SANREMO SRL;
– intimati –
nonchè da:
CANTIERE NAUTICO SANREMO SRL, nella persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 173,
presso lo studio dell’avvocato MARCHESE TEODORA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ODDO DAVIDE giusta delega a margine
del controricorso e ricorso incidentale subordinato;
– ricorrente incidentale –
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente ed
Amministratore Delegato Dr. D.P.L., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio
dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FOSSATI MASSIMO, giusta delega in calce al ricorso
principale;
BIM FIDUCIARIA SPA (OMISSIS) (già Intermobiliare Fiduciaria
s.p.a.), in persona del Presidente e legale rappresentante prò
tempore signor S.M., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANTONIO GRANISCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE
FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRERI VITTORIO giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
B.L. (OMISSIS), B.M.
(OMISSIS), F.G. (OMISSIS), M.
T. (OMISSIS), C.L. (OMISSIS),
C.A. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 389/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
Sezione Terza Civile, emessa il 20/02/2009, depositata il 23/03/2009;
R.G.N. 732/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/12/2007 la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la pronunzia Trib. Torino 22/2/2008 di condanna al risarcimento dei danni in accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri C.A. ed altri nei confronti dei sigg.ri M.T. e altri in relazione a sinistro occorso presso il porto di (OMISSIS) il (OMISSIS) sullo yacht all’epoca denominato (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Toro Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, cui resistono con separati controricorsi i sgg.ri C.A. ed altri, la società B.I.M. Fiduciaria s.p.a. e la società Cantiere Nautico Sanremo s.r.l., che propone altresì ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che anteriormente all’udienza, la ricorrente ha presentato in cancelleria atto di rinunzia al ricorso, accettata dai sigg.ri B.L., M.T., B. M..
La detta dichiarazione di rinunzia determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte alla pronunzia sulle censure ivi formulate avverso l’impugnata decisione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente rinunaiante e i controricorrenti sigg.ri B.L., M.T. e B.M., che hanno accettato la rinunzia.
La ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti che non hanno aderito alla suindicata rinunzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società B.I.M. Fiduciaria s.p.a.; in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Cantiere Nautico Sanremo s.r.l.; in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti C.A., C.L. e F.G..
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011