Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15415/2009 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente ed

Amministratore Delegato Dr. D.P.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio

dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FOSSATI Massimo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DE CAPOA ANTONIO, CAGNASSO ORESTE giusta delega in

calce al controricorso;

C.A. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso

lo studio dell’avvocato DE FAZI MARCO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati COMMODO STEFANO MARIA, AMBROSIO RENATO

giusta delega a margine del controricorso;

BIM FIDUCIARIA SPA (OMISSIS) (già INTERMOBILIARE FIDUCIARIA

SPA), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

signor S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 22r presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRERI VITTORIO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

CANTIERE NAUTICO SANREMO SRL;

– intimati –

nonchè da:

CANTIERE NAUTICO SANREMO SRL, nella persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 173,

presso lo studio dell’avvocato MARCHESE TEODORA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ODDO DAVIDE giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale subordinato;

– ricorrente incidentale –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente ed

Amministratore Delegato Dr. D.P.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio

dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FOSSATI MASSIMO, giusta delega in calce al ricorso

principale;

BIM FIDUCIARIA SPA (OMISSIS) (già Intermobiliare Fiduciaria

s.p.a.), in persona del Presidente e legale rappresentante prò

tempore signor S.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO GRANISCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRERI VITTORIO giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

B.L. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), F.G. (OMISSIS), M.

T. (OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

C.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 389/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 20/02/2009, depositata il 23/03/2009;

R.G.N. 732/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/12/2007 la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la pronunzia Trib. Torino 22/2/2008 di condanna al risarcimento dei danni in accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri C.A. ed altri nei confronti dei sigg.ri M.T. e altri in relazione a sinistro occorso presso il porto di (OMISSIS) il (OMISSIS) sullo yacht all’epoca denominato (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Toro Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, cui resistono con separati controricorsi i sgg.ri C.A. ed altri, la società B.I.M. Fiduciaria s.p.a. e la società Cantiere Nautico Sanremo s.r.l., che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che anteriormente all’udienza, la ricorrente ha presentato in cancelleria atto di rinunzia al ricorso, accettata dai sigg.ri B.L., M.T., B. M..

La detta dichiarazione di rinunzia determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte alla pronunzia sulle censure ivi formulate avverso l’impugnata decisione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente rinunaiante e i controricorrenti sigg.ri B.L., M.T. e B.M., che hanno accettato la rinunzia.

La ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti che non hanno aderito alla suindicata rinunzia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società B.I.M. Fiduciaria s.p.a.; in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Cantiere Nautico Sanremo s.r.l.; in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti C.A., C.L. e F.G..

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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