Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19257 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 17130-2015 proposto da:
SOCIETA’ CAVE TEGHIL SNC DI TRANS GHIAIA SRL, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO LONGO;
– ricorrente contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del
Presidente pro tempore, e DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E
LAVORI PUBBLICI, in persona del vice Direttore in carica,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLONNA 355 C/

Data pubblicazione: 19/07/2018

REGIONE FVG, presso l’ufficio distaccato della R.A.F.V.G.,
rappresentati e difesi dagli avvocati VINICIO MARTINI ed
ESTER BRATTOVICH;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 243/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l’avvocato FRANCESCO LONGO per la parte ricorrente,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avvocato
VINICIO MARTINI per la parte controricorrente, che ha
concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 7.11.2008 la Cave Teghil di Trans
Ghiaia srl proponeva opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione n.1800/2008, con la quale la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia aveva ingiunto alla ricorrente, in solido con
altri soggetti, il pagamento di C 140.000 per violazione
dell’art.19 comma 1 lettera a) della Legge Regionale Friuli
Venezia Giulia n.35/1986, a fronte dell’estrazione senza
autorizzazione di inerti per totali mc.24.258,24 in area nella
quale il Comune di Mortegliano aveva autorizzato la
realizzazione di un campo da golf. Come motivi di opposizione
venivano dedotti l’erronea applicazione dell’art.12-bis della
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.25/1992 e il
travisamento dei fatti, sia con riguardo all’elemento oggettivo

Ric. 2015 n. 17130 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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TRIESTE, depositata il 12/05/2014;

che a quello soggettivo; in subordine, si invocava la riduzione
della sanzione economica.
Il Tribunale di Udine, con sentenza n.315/2011, rigettava
l’opposizione rideterminando la sanzione in C 65.000.
Interponeva appello avverso tale decisione l’odierna ricorrente,

aventi ad oggetto le analoghe opposizioni promosse dai
coobbligati solidali, e riproponendo le censure formulate in
prime cure.
Con la sentenza impugnata, n.243/2014, la Corte di Appello di
Trieste, senza disporre la riunione dei giudizi, confermava la
sentenza di prime cure respingendo il gravame, ritenendo che
l’art.12-bis della L.R. n.25/1992, che esclude i movimenti di
terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private dalla
normativa prevista per le attività estrattive, non potesse
essere applicato al caso di specie, posta la non inerenza del
movimento terra rispetto al progetto da realizzare e la
rilevante quantità del materiale inerte estratto e
commercializzato.
Propone ricorso per Cassazione avverso detta decisione la
parte ricorrente, affidandosi a quattro motivi. Resiste con
controricorso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione
dell’art.12-bis della L.R. Friuli Venezia Giulia n.25/1992 e s.m.i.
in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale
non avrebbe considerato che il movimento di terra contestato
era da ritenersi inerente al progetto di realizzazione di un
campo da golf, regolarmente autorizzato dal Comune di
Mortegliano, e quindi non era soggetto alla disciplina
autorizzativa prevista per le normali attività estrattive.
Ric. 2015 n. 17130 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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invocando preliminarmente la riunione del giudizio con gli altri,

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5
c.p.c., perché la Corte triestina non avrebbe tenuto conto che
l’escavazione di mc.208.000, prevista nel progetto approvato
dal Comune, era strettamente funzionale alla realizzazione del

autofinanziamento del progetto. Considerato che detto
progetto era stato approvato dal Comune in base ad una
variante di P.R.G., a sua volta assentita dalla Regione, il
complessivo intervento era stato sostanzialmente ritenuto
ammissibile.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt.1 R.D. n.1443/1927; 4,5,7, 20 e 32 L.R. n.52/1991; 97
Cost.; 1 L. n.241/90; 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art.360
n.3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di
considerare che l’intervento era stato autorizzato all’esito di
una complessa istruttoria amministrativa, nel corso della quale
erano stati esattamente chiariti i termini del progetto ed
all’esito della quale era stata rilasciata regolare concessione
edilizia, con conseguente giudizio di compatibilità e conformità
dell’intervento alle prescrizioni del P.R.G. Secondo la
ricorrente, l’esercizio da parte della Regione del potere di
riesaminare la fattispecie sotto il profilo della (mancata)
autorizzazione all’attività estrattiva violerebbe i principi di buon
andamento, economicità e semplificazione dell’attività
amministrativa, nella misura in cui tale attività era già stata
ritenuta funzionale all’intervento edilizio, e quindi autorizzata in
uno ad esso.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt.3 e 23 L. n.689/81; 5 c.p. in relazione agli artt.20 e 32
L.R. n.52/1991; 2 e 3 L.R. n.3/2001; 112 e 132 c.p.c. in
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campo da golf, atteso che essa costituiva la fonte di

relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte territoriale non
avrebbe considerato l’assenza dell’elemento soggettivo nella
commissione dell’illecito. A fronte della complessità dell’iter
burocratico, dell’autorizzazione edilizia conseguita, della
sentenza n.726/2013 resa dal Tribunale di Udine in altro

dell’obbligatoria istituzione da parte della Regione del cd.
Sportello Unico delle Attività Produttive che ai sensi dell’art.2
L.R. n.3/2001 costituisce l’unico punto di accesso per il
richiedente a tutte le vicende amministrative riguardanti le
attività produttive e di servizi, nonché del principio espresso
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988, non
sussisterebbe nel caso di specie la colpa dell’agente.
I motivi, per la loro intima connessione, possono essere
esaminati congiuntamente.
L’art.12-bis della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia
n.25/1992, introdotto dall’art.13 comma 1 della L.R.
n.38/1992; successivamente modificato nel comma 1,
dall’art.27 comma 1 della L.R. n.22/1996; nel comma 4,
dall’art.15 comma 1 della L.R. n.25/2005 e dall’art.61 comma
5 della L.R. n.19/2009; parzialmente abrogato, quanto ai
commi 2, 3 e 4, dall’art.20 comma 1 lettera b) della L.R.
n.6/2011; ed infine abrogato interamente dall’art.39 comma 1
lettera e) della L.R. n.12/2016, ma comunque applicabile nel
caso di specie ratione temporis, prevedeva che le attività di
movimento terra funzionali ed inerenti alla realizzazione di
costruzioni di opere pubbliche e private non ricadessero sotto il
regime autorizzativo previsto per le attività estrattive.
L’originaria formulazione del testo normativo in esame
prevedeva altresì analoga esclusione per i movimenti di terra
funzionali a miglioramenti fondiari, a condizione che il
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giudizio asseritamente avente ad oggetto i medesimi fatti,

materiale estratto non fosse utilizzato a scopo industriale o
edilizio. La ratio della disposizione risiedeva nell’esigenza di
esonerare dal particolare regime autorizzativo delle attività
estrattive i soli interventi direttamente finalizzati alla
realizzazione delle opere, pubbliche e private, sull’evidente
presupposto che si trattasse di attività confinata nei limiti di

quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera
stessa.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il Servizio geologico della
Regione Friuli Venezia Giulia ha accertato che, dei totali
mc.208.000 dei quali era prevista l’escavazione, soltanto una
parte fosse necessaria al livellamento del terreno. La restante
parte, invece, era destinata (per stessa ammissione della parte
ricorrente) all’autofinanziamento del progetto, e quindi a scopi
non direttamente inerenti alla progettata realizzazione del
campo da golf. Sotto questo profilo, pertanto, non sussiste
alcuna violazione di legge, né alcun omesso esame da parte del
giudice di appello, che si è limitato ad individuare, e
correttamente applicare al caso di specie, la normativa
regionale di riferimento. Le censure di cui ai primi tre motivi di
ricorso sono quindi infondate, per la parte in cui in esse si
denuncia la scorretta applicazione della normativa predetta.
Sono invece addirittura inammissibili il secondo e il terzo
motivo, per la diversa parte in cui in essi la ricorrente contesta
l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi. Sotto questo secondo
profilo i predetti motivi, ancorché apparentemente rubricati
come violazione di legge, ricadono nell’ambito del vizio
motivazionale, che (secondo l’art. 360 primo comma n.5 c.p.c.,
nel testo applicabile ratione temporis a seguito della novella di
cui all’art.54 del D.L. n.83/2012, convertito in Legge
n.134/2012) deve essere interpretato “… alla luce dei canoni
Ric. 2015 n. 17130 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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”\\

ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza

sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,
nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Restano quindi esclusi da un lato qualunque altro vizio della
motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi
istruttori che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.21257 del
08/10/2014, Rv.632914; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n.23828 del
20/11/2015, Rv.637781; Cass. Sez. 3, Sentenza n.23940 del
12/10/2017, Rv.645828).
Del resto, in continuità con il precetto contenuto nella sentenza
delle S.U. di questa Corte
n.24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790) il motivo di ricorso non
può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”.
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della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della

Nel caso di specie, la ricorrente propone una complessiva
rivalutazione e rilettura dei dati fattuali apprezzati dal giudice
di merito, peraltro erronea nella parte in cui la ricorrente
medesima omette di considerare, come invece correttamente
ha fatto la Corte territoriale, che la norma speciale di cui

coordinata con la previsione generale di cui alla normativa sulle
attività estrattive, a suo tempo contenuta nella L.R. 35/1986,
oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n.12/2016. Sotto questo
profilo, il giudice di merito ha giustamente ritenuto che una
escavazione di totali mc.208.000 di materiale inerte,
espressamente prevista nel progetto come finalizzata
all’autofinanziamento del medesimo, e comunque ritenuta dal
Servizio geologico regionale largamente eccessiva rispetto alle
esigenze legate alla realizzazione dal campo dal golf
autorizzato non potesse essere ritenuta inerente all’opera
realizzanda. Tale escavazione, quindi, avrebbe dovuto essere
preceduta dall’apposita autorizzazione prevista dalla normativa
regionale per le attività estrattive.
Il quarto motivo, invece, va respinto in base all’assorbente
considerazione che l’attività estrattiva era espressamente
prevista nel progetto come finalizzata al suo
autofinanziamento. La ricorrente, quindi, era perfettamente
consapevole da un lato della tipologia di attività che si
proponeva di intraprendere, dall’altro della non diretta inerenza
della stessa alla progettata realizzazione del campo da golf, se
non per la dedotta funzione di autofinanziamento. Né può
sostenersi che nell’autorizzazione edilizia sia compresa anche
la diversa autorizzazione all’attività estrattiva, posta la già
accertata inapplicabilità al caso di specie della norma di cui
all’art.12-bis L.R. n.25/1992, la totale diversità dei titoli
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all’art.12-bis della L.R. n.25/1992 andava evidentemente

autorizzativi in esame e l’autonomia dei rispettivi procedimenti
formativi. Non rileva, a contrario, la considerazione conclusiva
proposta dalla ricorrente circa il cd. Sportello unico per le
attività produttive,

posto che la sentenza impugnata ha

accertato (cfr. pag.16) che il Comune di Mortegliano non lo

proposto specifico motivo di impugnazione. Di conseguenza la
ricorrente non poteva ritenersi autorizzata, neppure
implicitamente, all’attività estrattiva contestatagli.
Inoltre, e conclusivamente, occorre considerare che l’attività
formativa della volontà amministrativa, proprio in fattispecie
complesse quali sembra essere quella de qua, può anche
articolarsi mediante particolari forme di partecipazione e
concertazione (ad es. la conferenza di servizi, prevista anche
dall’art.14 della Legge n.241/90), che nel caso di specie la
ricorrente non ha neppure dedotto di aver tentato di attivare.
Conclusivamente, il ricorso è respinto.
Ne consegue la condanna della società ricorrente alle spese del
presente giudizio di cassazione.
Poiché il

ricorso per cassazione è stato proposto

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’arti. comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1 quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del grado, che liquida in C 4.200 di cui C 200 per

Ric. 2015 n. 17130 sez. 52 – ud. 20-02-2018
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aveva istituito all’epoca dei fatti, e sul punto non risulta

spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cap
ed iva come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002,
inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

principale a norma dell’art.1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 20 febbraio 2018.
Il Presidente
(S. Petitti)
Il Consigliere estensore

(S. Oli a)

F

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

j9 LUG. 2018

,

a)\–

ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso

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