Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. III, 09/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 09/09/2010), n.19257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA PALUMBO SPA in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato

TRANE PASQUALE, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPI

RICCARDO, FILIPPI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TUB OIL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1525/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16.4.08, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI

Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/4/2008 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ Tub Oil s.r.l. e in conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Napoli 8/3/2004, condannava la societa’ La Palumbo s.p.a. al pagamento in favore della suindicata appellante di somma dovuta a titolo di fornitura contrattuale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ La Palumbo s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1398, 1399 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ insufficienza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ insufficienza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi si appalesano sotto plurimi profili inammissibili.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilita’, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini piu’ sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

I motivi, oltre che formulati in violazione del principio di autosufficienza, con i quali si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto non recano per altro verso i prescritti quesiti di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

considerato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneita’ dei formulati quesito di diritto e motivi;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non e’ peraltro a farsi luogo in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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