Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19257 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 624-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI SIRACUSA – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del

direttore generale f.f., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ;

– controricorrente –

e contro

INVIDIA S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2188/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

26/05/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla

contribuente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento per Iva-Irap anno 2009 emesse su liquidazione automatizzata, la C.T.R. ha rilevato “la nullità dell’atto impugnato per omessa notifica, da parte del concessionario, della comunicazione preventiva (o dello avviso bonario)”, in assenza di “prova di avere ottemperato tale suo preciso obbligo non avendo prodotto detta comunicazione”, in violazione del “principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente nella fase precontenziosa o endoprocedimentale”;

2. l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non solo per avere il giudice d’appello ritenuto che l’obbligo del cd. avviso bonario gravasse sull’agente della riscossione e per non essersi avveduto che l’Ufficio aveva inviato apposite raccomandate per comunicare alla società gli omessi versamenti Irap ed Iva, ma soprattutto perchè solo in caso di controllo automatico che riveli “un risultato diverso da quello indicato nella dichiaraone” le norme indicate prevedono apposita comunicazione di irregolarità, mentre nel caso di specie si trattava del mancato versamento di imposte dichiarate dalla stessa contribuente;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. fermo l’accertamento in fatto operato conformemente dai giudici di entrambi i gradi di merito, la censura in diritto è meritevole di accoglimento, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, “In tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6,comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrane finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incertezze e rilevanti questioni interpretative” (Cass. sez. V, 795/11), con la precisazione che la norma suddetta “non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione” “(Cass. sez. 6-5, 7536/11; conf. Cass. sez. 5, 12023/15; Cass. sez. 6-5, 15740/16).

5. anche più di recente questa Corte ha avuto modo di ribadire che “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterane di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2” (Cass. sez. 5, 13759/16) e che “la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente (Cass. sez. 5, 9643/17).

6. segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per l’esame degli ulteriori motivi di appello formulati dalla contribuente.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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