Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19256 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13179/2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato SGROMO STUDIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO SGROMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA, 24, presso

lo studio dell’avvocato MARINA GENTILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2115/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.N. di avviso di iscrizione ipotecaria, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello proposto dal contribuente inammissibile perchè fondato su motivi prospettanti questioni nuove con inserimento di temi d’indagine nuovi.

In particolare, il Giudice di appello ha evidenziato che nel caso di specie il contribuente ha proposto davanti alla commissione tributaria di primo grado delle doglianze relative esclusivamente alla notifica delle cartelle esattoria”, ed al mancato ovvi” dell’intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, mentre con l’atto di appello eccepisce la mancata produzione delle cartelle esattoriali da parte del concessionario che aveva l’obbligo di conservarle ai sensi dell’art. 26, comma 5 stesso D.P.R.. Si tratta all’evidenza di motivo nuovo che rende inammissibile il gravame.

Avverso la sentenza Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, deducendosi l’onere da parte dell’Agente della riscossione di conservare la copia della cartella e l’originale della relata di notificazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, deducendosi l’error in indicando commesso dal Giudice di merito nell’avere ritenuto provata la notificazione delle cartelle di pagamento laddove la norma invocata non sarebbe applicabile al caso di specie siccome riferibile solo ai tributi.

3. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l’appello ravvisando un novum rispetto ai motivi del ricorso introduttivo, mentre esso ricorrente, sin dall’inizio della vicenda processuale, aveva sostenuto di non avere ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali.

4. Le prime due censure sono inammissibili per inconducenza con il decisum laddove la C.T.R. si è limitata a dichiarare inammissibile l’appello per violazione del divieto dei nova.

5. E’ inammissibile anche la terza censura laddove non individua un “fatto” nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/2014) il cui esame sarebbe stato omesso dal Giudice di merito.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente, soccombente, alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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