Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19256 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13172/2009 proposto da:

PASINA IMPERMEABILIZZAZIONI SRL (OMISSIS), (già Pasina

Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C. S.A.S.), in persona

del

legale rappresentante pro tempore signor B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio

dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati

DEL CURTO Marco, GEROSA MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI (OMISSIS), già Sasa Assicurazioni e

Riassicurazione S.p.A. elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO Angelo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 22/05/2007, depositata il

23/04/2008; R.G.N. AB4/11459/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIUFFRIDA CATERINA per delega Avvocato VALLEFUOCO

ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/4/2008 la Corte d’Appello di Milano, reietto quello incidentale degli appellati sigg.ri V. – S., Sa. – C., P. – M., e dichiarato inammissibili quelli del pari incidentali della società Pasina Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C. s.a.s. e del sig. B.R., in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., chiamata in causa per manleva giusta polizza per la responsabilità civile verso terzi per imprese industriali stipulata con la società Pasina, in relazione della pronunzia Trib.

Monza 8/10/2003, dichiarava la carenza di legittimazione del sig. B.R. nei confronti di quest’ultima, confermando per il resto l’impugnata sentenza di primo grado di accoglimento della domanda principale di condanna della società Pasina Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C. s.a.s. e del sig. B.R. al risarcimento dei danni rispettivamente subiti dai coniugi V. – S., Sa. – C., P. – M. in conseguenza di incendio sviluppatosi il (OMISSIS) nella porzione di villa a schiera di proprietà del sig. P.V., successivamente propagatosi nelle ville contigue di proprietà Sa. e V., nel corso dell’esecuzione, ad opera del B., di lavori di impermeabilizzazione del tetto di copertura dell’edificio appaltati alla società Pasina; nonchè di accoglimento della domanda incidentale di manleva e di quella incidentale, proposta in via riconvenzionale dalla società Pasina, di pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di sistemazione degli immobili danneggiati dall’incendio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pasina Impermeabilizzazioni s.r.l. (già Pasina Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C. s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a.

(già Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia falsa applicazione degli artt. 100, 287 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizio di motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile la propria domanda di correzione della sentenza di prime cure, contenente errore materiale, mediante “integrazione del dispositivo”.

Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che l’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal ricorso risulta formulato in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla polizza assicurativa, al “secondo appalto”, alla sentenza di primo grado ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; C) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per dìsporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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