Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19256 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24584/2009 per regolamento di giurisdizione d’ufficio

proposto dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA con

ordinanza n. 240/2009, depositata il 04/11/2009 nella causa vertente

tra:

VERNISSAGE S.C.R.L.;

e

REGIONE PUGLIA;

– parti non costituitesi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte

vogliano dichiarare che spetta al G.A. la giurisdizione in ordine al

ricorso per la declaratoria di illegittimità della deliberazione di

revoca di ammissione a contributi adottata dall’Assessorato per lo

Sviluppo della Regione Puglia nei confronti della Soc. Vernissage.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con determinazione n. 1387 in data 29.9.2006 la Regione Puglia revocava le agevolazioni regionali concesse alla società Vernissage scarl a titolo di contributi all’imprenditoria femminile, ex lege n. 215 del 1992.

La società, con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di Bari, contestando la legittimità del provvedimento di revoca.

Il tribunale, con provvedimento del 16.3.2009, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che l’agevolazione, di cui si chiedeva la restituzione, era stata concessa a titolo provvisorio e parziale e che, quindi, la controversia investiva il venir meno dei requisiti per la relativa fruizione.

Riassunta la causa davanti al TAR Puglia, il giudice amministrativo, con ordinanza del 28.10-4.11.2009, sollevava d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, non essendo stata ancora celebrata la prima udienza di merito; in via cautelare, poi, sospendeva il provvedimento impugnato limitatamente all’obbligo di restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Nessuna delle parti si è costituita.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il regolamento di giurisdizione d’ufficio è inammissibile.

E’ principio pacifico, sia sotto la disciplina processuale anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, sia dopo l’entrata in vigore della norma indicata, che il giudice investito della controversia non possa investire direttamente le Sezioni unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, essendo tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c..

E la ragione per la quale il primo giudice adito non può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle Sezioni unite è da ricercare nel tenore e nella ratio della stessa norma che impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante translatio iudicii.

Soltanto quest’ultimo, ai sensi dell’art. 59, comma 3, citato, può rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le stesse Sezioni unite non abbiano già statuito al riguardo (v. anche S.U. ord. 3.3.2010 n. 5022).

Ora, nel caso in esame il provvedimento del 16.3.200, con il quale il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario era un provvedimento d’urgenza, pronunciato a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale la società attrice contestava la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse, il principio ripetutamente affermato da questa Corte (S.U. ord. 20.11.2008 n. 27537; s.u. 28.12.2007 n. 21187; s.u.

ord. 18.10.2005 n. 20128) che contro i procedimenti cautelari sia inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

E ciò perchè, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei suddetti procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Legittimità.

Ora, i provvedimenti urgenti anteriori all’inizio del giudizio di merito ed anticipatori degli effetti della sentenza di merito ai sensi dell’art. 700 c.p.c., conservane natura cautelare anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui alla D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, ma hanno autorità ed efficacia invocabile solo nel successivo processo di merito e devono considerarsi ancora come non ricorribili per Cassazione, per la loro natura, comunque, instabile.

La novella non ha inciso sulle condizioni per la concessione del provvedimento di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., all’esito del procedimento ante causam, ed ha intenti deflattivi delle cause ordinarie, non imponendo l’azione di merito successiva per conservare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza cautelare, pur non eliminando il carattere strumentale del procedimento cautelare e del provvedimento d’urgenza, rispetto al giudizio di merito, perchè il suo contenuto accertativo non può mai fare stato tra le parti ed i loro aventi causa, ai sensi dell’art. 2909 c.c..

La sua efficacia, infatti, può venire sempre meno per effetto di altra sentenza anche non passata in giudicato, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso. Non vi è, quindi, una stabilità o definitività del provvedimento urgente, il cui contenuto decisorio e anticipatorio della eventuale sentenza di merito può conservare efficacia permanente allorchè la eliminazione del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c., abbia soddisfatto ogni interesse del ricorrente, tanto da indurlo a non far valere in via ordinaria il diritto stesso e, per la sua revoca, il destinatario del provvedimento non agisca con azione di accertamento negativo del diritto cautelato, per farne dichiarare la inesistenza.

Il permanere dell’efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude, comunque, non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., restando fermo il collegamento funzionale tra procedimento cautelare ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., e giudizio di merito, che devono entrambi avere a fondamento una stessa causa petendi, potendo l’interessato chiedere il provvedimento cautelare di urgenza solo per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ad evitare un pregiudizio imminente e irreparabile che al diritto, oggetto del giudizio, possa derivare dal decorso del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria (v.

anche S.U. ord. 7.7.2009 n. 15854, s.u. 28.12.2007 n. 27187).

Se questi sono i caratteri del provvedimento d’urgenza – quale è quello adottato dal tribunale di Bari nel caso in esame -, e nei confronti dello stesso, anche se declinatorio della giurisdizione del giudice ordinario – non avendo attitudine al giudicato – non è proponibile il regolamento di giurisdizione, se ne deve dedurre necessariamente che il giudice amministrativo investito della causa, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, non può essere considerato “il giudice davanti al quale la causa è riassunta” ai sensi della L. 18 giugno 2005, n. 69, art. 59, comma 3, nè può parlarsi di “successivo processo”, ex art. 59, comma 2 della stessa legge.

Questi è il giudice investito della causa di merito, il quale non può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione rimettendola alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma è ritenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c..

Conclusivamente, il regolamento di giurisdizione d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

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