Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19255 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13008/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI SELLITTO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE NAPOLI, in persona del suo

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato SRL

GNOSIS FORENSE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI

FIORE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9763/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

R.C. ricorre, con unico motivo, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva, integralmente, riformato la decisione di primo grado e dichiarato la legittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

L’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – è inammissibile, dovendosi applicare (per essere stata la sentenza impugnata depositata in data 11.11.2014) la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale prevede, unicamente, il ricorso per cassazione per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Al proposito le SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretati, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “miniano costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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