Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19255 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27962/2008 proposto da:

D.P.M.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato BELLINO Francesco giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

V.C. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), SUDITALIA ASSICURAZIONI SIA COMPAGNIA

ASSICURAZIONE RIASSICURAZIONE, M.G., FONDIARIA SAI SPA

(OMISSIS), TITANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

S.A. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA, rappresentati e

difesi dagli avvocati FANARA CRISTINA, CANNIZZARO GIUSEPPA, GALVAGNO

SALVATORE giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.P.M.V. (OMISSIS), SUDITALIA

ASSICURAZIONI SIA COMPAGNIA ASSICURAZIONE RIASSICURAZIONE, M.

G., FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), TITANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

V.C. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), D.P.M.V.

(OMISSIS), SUDITALIA ASSICURAZIONI SIA COMPAGNIA

ASSICURAZIONE RIASSICURAZIONE, M.G., TITANO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 913/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 04/07/2007, depositata il

20/09/2007; R.G.N. 736/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e per l’inefficacia dei due ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/9/2007 la Corte d’Appello di Catania dichiarava inammissibili i gravami interposti, in via principale, dalla società Fondiara Sai s.p.a. (incorporante della società Sai Assicurazioni s.p.a.), quale impresa designata per il F.G.V.S., e, in via incidentale, dai sigg.ri D.P.M.V. ed altri nei confronti della pronunzia Trib. Caltagirone 18/2/2003, di condanna del sig. M.G. e della compagnia assicuratrice Sai Assicurazioni s.p.a. al risarcimento, in solido (nella misura del 75%) con i sigg.ri S.A. e V.C. e della società Sai Assicurazioni s.p.a. (nella misura del restante 25%) dei danni dalla D.P.M. sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la S.S. (OMISSIS), direzione (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice della corte di merito la D.P.M. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società Fondiara Sai s.p.a.

(già società Sai Assicurazioni s.p.a.) nonchè il S. e la V., cha spiegano entrambi ricorso incidentale sulla base unico motivo. Il S. e la V. hanno presentato anche memoria.

Già chiamata all’udienza in Camera di consiglio del 1/10/2009, la causa è stata rimessa alla P.U..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 286, 325, 326 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66 (come modif. dalla sentenza Corte Cost. n. 532 del 2002), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per essere stato proposto oltre trenta giorni dalla relativa notificazione in forma esecutiva alla Fondiara Sai s.p.a., incorporante della società Sai Assicurazioni s.p.a., ravvisandone l’idoneità a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c..

Il ricorso è, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal ricorso risulta formulato in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 2&/03/2007, n. 7258).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci gli incidentali. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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