Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19255 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/07/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 17/07/2019), n.19255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18210-2013 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. BELLONI 8 presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE GARGANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 249/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/01/2013 R.G.N. 4260/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Daniela DAL BO;

udito l’Avvocato Raffaele GARGANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce (sentenza del 28.1.2013), accogliendo solo in parte l’impugnazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, che aveva annullato le cartelle esattoriali di pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 2001 – 2006 alle quali si era opposta l’avv. A.M.G., ha dichiarato che quest’ultima era obbligata a versare unicamente i contributi relativi all’anno 2001.

La Corte territoriale ha spiegato le ragioni della propria decisione nei seguenti termini: – Si era formato il giudicato interno sia in ordine all’accertamento della insussistenza di qualsiasi ipotesi di decadenza della A. in relazione alla tempestività della proposizione della sua domanda di ripetizione dei contributi, sia in merito alla verificata mancanza di continuità dell’esercizio da parte della medesima della professione nel periodo 2004-2006; doveva ritenersi acquisito, in mancanza di impugnativa specifica, il diritto della predetta legale alla ripetizione dei contributi versati, sussistendo i relativi presupposti al loro recupero ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 21; sussisteva, altresì, il diritto dell’appellata, ai sensi della L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 21, al rimborso dei contributi soggettivi versati; il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi in merito ai contributi dovuti per l’anno 2001; poteva, infine, essere operata la compensazione tra i contributi oggetto di ripetizione da parte dell’appellata e quanto ancora dalla medesima dovuto alla Cassa Forense per gli anni 2002 e 2003, considerato che la A. non aveva prodotto redditi professionali per il periodo 2004 2006.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con sei motivi, cui la A. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi, al cui accoglimento si oppone la Cassa. Le parti depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 324 e 434 c.p.c., la Cassa Forense contesta l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui si era formato il giudicato interno su elementi determinanti della controversia.

Al riguardo la difesa della Cassa assume che, contrariamente a quanto statuito dai giudici d’appello, non si era formato alcun giudicato, nè in merito alla questione della pretesa insussistenza della decadenza dell’ A. dalla domanda di ripetizione dei contributi concernenti il periodo 2001-2003, nè riguardo alla rivendicata esistenza del diritto ad una tale ripetizione in conseguenza della asserita inapplicabilità, nella fattispecie, della nuova norma regolamentare (art. 4) che aveva escluso un tale diritto. Invero, secondo la ricorrente, la L. n. 576 del 1980, art. 21, abrogato a decorrere dall’1.12.2004 ai sensi della L. n. 335 del 1995 e ad opera del nuovo testo del Regolamento generale della cassa forense (art. 4), prevedeva in origine la possibilità di ottenere la restituzione del contributo soggettivo di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 10 in caso di cancellazione dell’iscritto dalla Cassa senza diritto a prestazione pensionistica. La disciplina transitoria aveva poi previsto la decadenza dal diritto alla restituzione in assenza di specifica domanda entro il termine del 30.11.2004 (delibera del 23.7.2004 del Comitato dei delegati della cassa forense). Ebbene in sede di appello tali questioni erano state riproposte nella loro globalità, fatta eccezione per quella, da considerarsi superata alla luce della documentazione prodotta dall’interessata in via stragiudiziale, della mancata continuità dell’attività professionale per gli anni 2004-2005-2006, per cui non si era formato rispetto alle stesse il giudicato ritenuto erroneamente sussistente dalla Corte di merito.

2. Col secondo motivo del ricorso principale è denunziata l’erronea e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 21,del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 e dell’art. 3, con conseguente violazione del nuovo regime della non restituibilità dei contributi. Secondo il presente assunto difensivo è stata erroneamente decretata una sorta di ultrattività della norma di cui all’art. 21 sulla ripetibilità dei contributi, norma, questa, abrogata a decorrere dall’1.12.2004. Pertanto, è stato erroneamente affermato che si era formato il giudicato interno, così come è stata erroneamente ritenuta ancora applicabile la disciplina transitoria che consentiva la richiesta di restituzione dei contributi fino al 30.11.2004, nonostante che al momento della cancellazione dell’ A. (1.12.2006) il citato art. 21 non fosse più in vigore.

3. Oggetto del terzo motivo del ricorso principale è la denunzia del vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 21 per avere la Corte d’appello di Lecce fatto erronea applicazione di tale norma nel momento in cui ha confuso la situazione della restituzione dei contributi con quella differente dell’automatico esonero dal loro versamento. Specifica al riguardo la ricorrente che nella fattispecie i contributi richiesti per il periodo 2001-2003 non erano stati mai versati (in entrambi i gradi del giudizio si era insistito sul fatto che gli stessi erano dovuti, tanto che la Corte d’appello aveva accolto, seppur parzialmente, la domanda con riferimento ai contributi da versare per il 2001). Ciò nonostante la Corte di merito ha ritenuto che la A. potesse chiederne la restituzione (pur non avendoli mai versati), fondando il suo convincimento sull’erroneo presupposto del formarsi di un giudicato interno.

4. Attraverso il quarto motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 21 e 22 nella parte in cui nell’impugnata sentenza è stato affermato che non erano restituibili le somme non presenti nelle elencazioni normative. Si assume, invece, che sia l’art. 21, durante la sua vigenza, che l’art. 22, tuttora vigente, non hanno mai interessato la contribuzione integrativa ex art. 11, nè quella per la maternità, nè tanto meno gli interessi e le sanzioni. In pratica, si evidenzia che bene aveva fatto la Corte di merito a dare atto della circostanza che la contribuzione restituibile L. n. 576 del 1980, ex art. 21 fosse costituita esclusivamente dal contributo soggettivo di cui all’art. 10 della stessa legge, mentre male aveva fatto a confondere le due quote di tale contributo (10% ex lettera a e 3% ex lettera b del comma 1 dello stesso art. 10) con la contribuzione dovuta ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11 e dell’art. 7 del regolamento dei contributi della Cassa Forense (cioè la contribuzione integrativa e di maternità) che non rientrava nella sfera di applicazione del citato art. 10.

5. Col quinto motivo, dedotto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ci si duole dell’omessa valutazione della circostanza dell’assenza di pagamento dei contributi richiesti. Si contesta, in particolare, la disposta compensazione operata dalla Corte in maniera illogica tra contributi dovuti e contributi restituibili, assumendosi che non era stato mai eseguito il loro versamento, come già eccepito ripetutamente in sede di merito.

6. Col sesto motivo, formulato per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1241,1242 e 1243 c.c., la ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti legali di cui all’art. 1241 c.c. per la compensazione disposta dal giudice, non essendovi nella fattispecie coesistenza di crediti reciprocamente opponibili, senza considerare che occorreva tener conto degli interessi e delle penalità.

7. Col primo motivo del ricorso incidentale A.M.G. deduce la nullità delle cartelle opposte per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi, precisando che tale doglianza era stata prospettata in entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre col secondo motivo sostiene che è inapplicabile nella fattispecie la nuova regolamentazione adottata dalla Cassa con delibera del 23.7.2004, ove si modificava l’art. 4 del regolamento già adottato con delibera del 28.2.2004 a seguito dei rilievi formulati dal Ministero del lavoro. Pertanto, secondo tale assunto difensivo, fino alla emanazione della L. n. 296 del 2006 il nuovo regolamento non avrebbe potuto incidere sulle posizioni, come quella in esame, già acquisite, in cui era possibile invocare il diritto alla restituzione di tutti i contributi versati in difetto dei requisiti di pensionabilità alla data della cancellazione.

8. Osserva la Corte che i primi tre motivi del ricorso principale, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

Invero, la ricorrente principale ha dimostrato, attraverso la puntuale trascrizione delle parti dell’atto d’appello concernenti la problematica oggetto di causa, che la questione dell’inapplicabilità della L. n. 576 del 1980, art. 21 era stata riproposta nella sua globalità, per cui nessuna acquiescenza poteva essersi manifestata sull’argomento, tanto più che in entrambi i gradi del giudizio di merito era stata invocata l’applicazione nella fattispecie del testo dell’art. 4 del nuovo Regolamento che non consentiva più la ripetizione dei contributi così come pretesa dalla A., con la conseguenza che alcun giudicato interno si era verificato con riguardo al diritto alla restituzione dei contributi L. n. 576 del 1980, ex art. 21. Tra l’altro, non si era in presenza di un capo autonomo della sentenza di primo grado sul quale avrebbe potuto formarsi un giudicato interno, in quanto la questione giuridica, cioè l’applicabilità del nuovo regime di irripetibilità dei contributi vigente al momento della cancellazione dell’ A. (1.12.2006), era stata sottoposta al giudicante nella sua interezza.

9. Inoltre, sono fondati gli altri rilievi, diversi dal giudicato, alla luce del quadro normativo di riferimento che è stato già scrutinato da questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 4980 del 2.3.2018) allorquando ha avuto modo di precisare che ” In tema di trattamento previdenziale, è legittimo l’art. 4 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense che, prevedendo il divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell’intero sistema previdenziale, ha abrogato la L. n. 576 del 1980, art. 21; tale delegificazione trova, infatti, fondamento nella L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata”.

Quest’ultimo precedente, dal quale non ci si intende discostare, è sostanzialmente confermativo dell’altro (Sez. Lav. n. 24202 del 16.11.2009) per il quale “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 21, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del “pro rata”), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all’irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l’art. 4 del regolamento della Cassa, come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai Ministeri vigilanti)”.

10. E’, infine, fondata la censura di cui al quarto motivo, posto che la L. n. 576 del 1980, art. 21 all’epoca vigente prevedeva il diritto, in favore di coloro che cessavano dal servizio senza aver maturato i requisiti assicurativi per il conseguimento della pensione, ad ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, vale a dire il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto gli Albi professionali tenuto all’iscrizione, e non anche del contributo integrativo di cui al successivo art. 11 della stessa legge o di altri tipi di contributi.

11. L’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale rende superfluo l’esame dei restanti motivi sulla contestata compensazione che rimane, pertanto, assorbito.

12. Quanto al ricorso incidentale condizionato si osserva che è, anzitutto, destituito di fondamento il rilievo, prospettato con l’ultima memoria, sulla paventata non corretta estensione del contraddittorio al soggetto emittente la cartella esattoriale oggetto del procedimento, atteso che nei confronti di quest’ultimo non è ravvisabile alcuna ipotesi di litisconsorzio, nè necessario, nè processuale.

Comunque, il primo motivo di tale ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando la produzione delle cartelle contenenti l’asserita causa di nullità, mentre è infondato il secondo, posto che il nuovo regolamento della Cassa del 2004 era già in vigore sia al momento della cancellazione che della proposizione dell’opposizione alle cartelle esattoriali, per cui lo stesso va rigettato.

13. In definitiva, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso principale, restando assorbiti il quinto ed il sesto motivo; va, invece, rigettato il ricorso incidentale condizionato; conseguentemente, l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari; il contributo unificato, liquidato come da dispositivo, va posto a carico della controricorrente, il cui ricorso incidentale è stato respinto.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbiti il quinto ed il sesto, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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