Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19255 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5225/2009 proposto da:

COMUNE DI MIAGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, COMUNITA’

MONTANA VALLE DEL CERVO LA BURSCH, elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato BASSO Paolo, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato

e difeso dagli avvocati SCAPARONE Paolo, PICCO CINZIA, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

133/2007 del TRIBUNALE di BIELLA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

letto le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Marco PIVETTI, il quale chiede che la Corte voglia, provvedendo in

camera di consiglio, rigettare il ricorso e dichiarare la

giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto (OMISSIS) conveniva, davanti al tribunale di Biella, la Comunità Montana Valle del Cervo – La Bursch ed il Comune di Miagliano chiedendone la condanna, in via solidale od alternativa, al pagamento della somma di Euro 33.825,36, quale integrazione della retta per la degenza, presso tale istituto, di C.M. nel periodo compreso fra l’1.1.1997 ed il 31.12.2002.

Lo stesso istituto conveniva anche la C. chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata, in via subordinata, nell’ipotesi in cui fosse accertato l’obbligo di integrazione della retta a carico degli enti convenuti.

Esponeva l’attore che dalla data del ricovero (6.5.1996) fino al 31.12.1996 la Comunità Montana Valle del Cervo – La Bursch, delegata dal Comune di Miagliano alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dello stesso comune, aveva rimborsato le spese di degenza sostenute dall’Istituto in favore dell’anziana, considerato che la pensione percepita dalla C. non era sufficiente a coprire l’intera retta. Tuttavia, dal gennaio del 1997, la Comunità Montana sospendeva l’integrazione della retta sul presupposto che la C., avendo venduto la propria casa, potesse provvedervi per intero con i propri mezzi.

L’integrazione della retta riprendeva dal gennaio 2003.

Si costituivano la Comunità Montana Valle del Cervo – La Bursch ed il Comune di Miagliano che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito prospettando, in relazione alla domanda proposta nei loro confronti, che la giurisdizione spettasse in via esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, trattandosi di controversia relativa alle attività e prestazioni rese dagli enti convenuti nell’espletamento di un pubblico servizio sociale e sanitario.

inoltre, sosteneva che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo sulla base del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, comma 1, n. 5), in considerazione del fatto che la controversia aveva per oggetto anche l’individuazione dell’ente pubblico – Comunità Montana o Comune – obbligato a sopportare gli oneri di assistenza della C..

I convenuti, in corso di giudizio, hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’Istituto (OMISSIS), il PG ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile.

Difetta, nel ricorso proposto, il requisito dell’esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa, prescritto – a pena di inammissibilità – dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La norma prescrive tale requisito come requisito di c.d. contenuto – forma del ricorso per cassazione, ivi compreso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; nel senso, cioè, che in base al principio della libertà delle forme, ma, pur sempre, nel rispetto di una forma idonea al raggiungimento dello scopo, il ricorso deve contenere una parte apposita dedicata all’adempimento della funzione dell’esposizione, pur sommaria, dei fatti della causa.

Gli stessi – riguardando il processo civile una vicenda sostanziale ed il suo svolgimento in giudizio – sono costituiti dal ed, fatto sostanziale oggetto del processo, cioè dalla situazione sostanziale dedotta in giudizio secondo le prospettazioni delle parti e dal c.d.

fatto processuale, cioè dallo svolgimento dinamico del processo nelle fasi di merito.

Il requisito, peraltro, può risultare rispettato, anche in assenza di questa parte apposita, se la stessa esposizione dei motivi consenta, in via immediata, la percezione del detto fatto sostanziale e processuale.

La giurisprudenza della Corte, in proposito rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali è chiesta alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari al giudice di legittimità per avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti, ed atti del processo (fra le tante Cass. 30.5.2007 n. 12688).

Sullo stesso presupposto, è stato precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, postula che il ricorso per Cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come promessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, clementi tali da consentire una cognizione chiara e completa, non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (S.U. 17.7.2009 n. 16628).

Inoltre, costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 3.2.2004 n. 1959).

Alla luce dei principii enunciati, peraltro, il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in entrambe le alternative di formulazione enunciate, deve, comunque, essere assolto attraverso il contenuto dell’atto – ricorso, che nel ricorso per cassazione è la domanda di impugnazione rivolta alla Corte di Cassazione, e che nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è semplicemente lo strumento con il quale si chiede alla Corte di legittimità di pronunciarsi, in via preventiva, sulla giurisdizione del giudice adito.

Posto che si tratta di domanda e, quindi, di atto di parte, l’assolvimento del requisito in funzione di essa è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula una narrazione finalizzata a riassumere, sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo.

I principii esposti, ai fini della valutazione della ricorrenza o meno del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, sono stati enunciati anche con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione, pur se in funzione della sola questione della giurisdizione, dovendosi escludere, per il principio di autosufficienza del ricorso, che i presupposti per l’individuazione della giurisdizione nella controversia possano essere attinti dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d’ufficio (S.U. ord. 18.12.2009 n. 26644; s.u.

ord. 9.6.2004 n. 10980; s.u. 20.10.2000 n. 1129).

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto non rispetta tale requisito.

Il ricorso, infatti, riporta pedissequamente gli atti del giudizio di merito: atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta per la Comunità Montana Valle del Cervo – La Bursch, dà atto che il Comune di Miagliano si era costituito con comparsa di identico tenore, la fase iniziale dello svolgimento del giudizio di merito in cui si costituiva anche la C. chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Comunità Montana e del Comune di Miagliano, l’atto di citazione per la chiamata in causa di tale enti, la comparsa di costituzione del tutore della interdetta C. M., e la citazione della Comunità Montana e del Comune di Miagliano da parte di quest’ultimo, la comparsa di costituzione e risposta, quale terza chiamata, della Comunità Montana Valle dei Cervo – La Bursch, dando atto che il Comune di Miagliano, sempre quale terzo chiamato, si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta di identico tenore.

Ora, l’assemblaggio di atti di cui il ricorso si compone fino alla pagina n. 14 è assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto, perchè pretende di assolvervi costringendo la Corte alla lettura integrale degli atti di parte attraverso i quali si è svolto il processo di merito.

In sostanza, tale modalità di formulazione del ricorso equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti; cioè di tutti gli atti della fase di merito bypassando, in tal modo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e dello stesso regolamento di giurisdizione (v. anche S.U. orci. 24.4.2002 n. 6040).

In sostanza, il requisito dovrebbe essere attinto da atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe più come requisito di contenuto – forma del ricorso, essendo oltretutto carente la sua funzione riassuntiva.

Deve, peraltro, a tal fine, sottolinearsi che i rilievi esposti con riferimento al caso in esame non valgono nell’ipotesi – che non ricorre nella specie – in cui un ricorso sia redatto con assemblaggio degli atti del processo di merito, ma ad essi segua, comunque, una parte contenente l’esposizione sommaria del fatto, o autonoma, o emergente in modo chiaro dall’esposizione dei motivi (Cass. ord. 22.9.2009 n. 20393, cass. ord. 30.6.2010 n, 16631; v. anche S.U. 17.7.2009 n. 16628).

Nel caso in esame, viceversa, la parte in “diritto” esordisce semplicemente con la seguente dizione “Come risulta dalla sovraestesa narrativa……….” dando per assolto, in tal modo, l’obbligo di sommaria esposizione dei fatti di causa, sia pure ai fini della questione di giurisdizione, e passando, quindi, all’esame delle ragioni di diritto invocate.

In base, quindi a questi elementi, non è consentito individuare i presupposti per l’individuazione della giurisdizione nella controversia.

Conclusivamente, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente, delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

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