Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19254 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19254 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 26561-2014 proposto da:
DELICATI ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI

ANDREA BADOERO,

82,

presso

lo

studio

dell’avvocato MARIA PAOLA DI NICOLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato FULVIO CARLO MAIORCA;
– ricorrente contro

COMUNE MARTINSICURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2018
463

V. DORA l, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
DELL’UNTO,

1 -0″

rappresenta e

diferip%

P\all’avvocato MASSIMINO LUZI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 375/2014 del TRIBUNALE di
TERAMO, depositata il 13/03/2014;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI;
Lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO

SERVELLO, che ha chiesto l’accoglimento.

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

Fatti di causa
Delicati

Ilaria,

con

depositato

ricorso

il

24.10.2011,

proponeva opposizione all’ingiunzione di pagamento n.
0287034, emessa dalla Soget Spa in data 16.8.2011, per il

riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate
con verbali elevati dalla Polizia Municipale del Comune di
Martinsicuro.
A sostegno della spiegata opposizione, la ricorrente
assumeva, sostanzialmente, la mancata notifica dei verbali su
cui si fondava la pretesa sanzionatoria e la mancata
indicazione, nell’atto di ingiunzione notificato, delle norme
violate, nonché del luogo di commissione della presunta
violazione.
Il Comune di Martinsicuro non si costituiva in giudizio, si
costituiva, invece, la Soget spa, la quale nulla eccepiva nel
merito dell’opposizione proposta dalla ricorrente, nè sulla
validità del processo di notifica dei verbali oggetto di
impugnazione, limitandosi di fatto ad evidenziare la bontà del
suo operato in merito alla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
Il Giudice di Pace, con sentenza n.124/2012, accoglieva il
ricorso, ritenendo che l’Amministrazione convenuta, sebbene
regolarmente citata non si fosse costituita e non avesse
1

pagamento della complessiva somma di C 507,84 per la

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

depositato la documentazione atta a dimostrare la validità del
proprio operato; annullava i verbali emessi dal Comune di
Martinsicuro, condannando quest’ultimo al pagamento delle
spese del giudizio.

interponeva appello ritenendo la sentenza impugnata
erronea, in considerazione del fatto che il Giudice, nel
decidere l’opposizione, non avesse tenuto conto degli atti
relativi all’accertamento delle infrazioni impugnate, depositati
dall’amministrazione appellante in cancelleria in data
29.11.2011. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza
impugnata
Si costituiva in giudizio Delicati Ilaria eccepiva, in via
preliminare, l’inammissibilità dell’appello per essere stato
presentato oltre i termini di impugnazione, in quanto
proposto con ricorso e non con citazione e, comunque,
notificato oltre il termine di sei mesi previsto ex lege per
l’impugnazione.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 375 del 2014,
accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione proposta da
Delicati Ilaria, condannava la stessa al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio. Secondo il Tribunale di Teramo,
l’Amministrazione appellante aveva correttamente depositato
2

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Martinsicuro

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

in primo grado gli atti relativi all’accertamento delle violazioni
ed, in particolare, dei verbali di accertamento posti a base
dell’ordinanza ingiunzione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Delicati

Martinsicuro ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso Delicati Ilaria lamenta
violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art.
23 secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689 e 6
D.Igs. n. 150 del 2011 nonché 416 cod. proc. civ. Secondo la
ricorrente il Tribunale di Teramo nel ritenere corretta la
produzione dei documenti in primo grado da parte
dell’Amministrazione non avrebbe tenuto conto che
l’Amministrazione resistente nel giudizio di primo grado non
si era costituita né nelle forme di cui all’art. 23, secondo
comma della legge n. 689 del 1981 (cioè alla prima udienza
di comparizione) né nelle forme previste dalla normativa di
cui all’art. 416 cod. proc. civ., cioè, dieci giorni prima
dell’udienza di comparizione fissata per il giorno 18 novembre
2011.
1.1.= Il motivo è infondato.

3

Ilaria con ricorso affida( 0 ad un motivo. Il Comune di

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

E’ affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa
Corte quello secondo cui nel procedimento di opposizione ad
ordinanza ingiunzione, il termine di 10 giorni prima
dell’udienza di comparizione, fissato dalla L. 24 novembre

dell’amministrazione di documenti relativi all’infrazione e alla
sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella
norma una simile comminatoria. Pertanto, l’inosservanza
della norma stessa, che per la specialità della disciplina
preclude al riguardo l’applicabilità dell’ordinaria disciplina
dettata dal CPC per il giudizio innanzi al Giudice di Pace, non
implica decadenze, a prescindere dalla costituzione in giudizio
di detta autorità; nè preclude a quest’ultima la facoltà di
costituirsi e di depositare poi ogni altro documento ritenuto
opportuno per spiegare le proprie difese; nè, comunque,
dispensa il giudice dal dovere, di cui all’art. 116 c.p.c., di
compiere una valutazione completa di detti documenti,
ponendoli a sostegno dell’accertamento relativo alla
violazione commessa, senza che venga perciò in
considerazione il disposto dell’art. 87 disp. att. c.p.c., che
contempla la diversa ipotesi di documenti offerti in
comunicazione alle parti dopo la costituzione regolandone le
modalità; ne’, infine, fa venir meno la presunzione di
4

1981, n. 689, art. 23, comma 2, per il deposito da parte

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in
loro presenza (vedi al riguardo Cass. 8292 del 2005, Cass.
5379 del 2008 e Cass. n. 16853 del 2016).
Pertanto,

il

GdP,

correttamente,

ha

valutato

la

della decisione, ancorché, depositata oltre il termine di dieci
giorni previsto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981 e,
indipendentemente, dalla costituzione in giudizio dell’Ente
pubblico.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione
del principio di soccombenza, condannata al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione che vengono
liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono
i presupposti per il versamento, da parte dello.ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a
rimborsare a parte controricorrente le spese del presente
giudizio di cassazione che liquida in C. 845,00 di cui C. 200
per esborsi oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed
5

documentazione prodotta dal Comune di Martinsicuro ai fini

RG. 26561 del 2014 Delicati Ilaria – Comune di Martinsicuro

accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma

1

quater del DPR 115 del 2002 sussistono i

presupposti per il versamento da parte delk ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 2 febbraio 2018.
Il Presidente

(4,Lit

DEPOSITATO

IN CANCELLERIA

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

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