Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19254 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20259/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MONDELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE SEZ REGGIO

CALABRIA;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 1294/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con ricorso al Tribunale di Catanzaro, C.S., cittadino della (OMISSIS), impugnava il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione reso dalla competente Commissione territoriale di Crotone con provvedimento del 13 luglio 2017. Innanzi alla Commissione aveva dichiarato di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), nella regione (OMISSIS), e di essere espatriato perchè aveva il timore di essere ucciso dalla popolazione, avendo causato un incendio che si era propagato nei campi vicini a quello di sua proprietà. Previo annullamento del provvedimento impugnato, chiedeva al Tribunale in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria.

2. Con Decreto 8 maggio 2019, n. 1294, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato integralmente il ricorso. Circa il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, il Tribunale ha escluso che ne ricorressero i presupposti in considerazione del carattere complessivamente non credibile della storia narrata dal ricorrente, essendo “il racconto gravemente lacunoso, sommario e stereotipato, non espressivo di una vera vicenda personale”; ritenuta non credibile la storia, ha ritenuto superflua l’attivazione dei poteri istruttori ufficiosi circa la prospettata situazione persecutoria del Paese d’origine; ha poi reputato non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale (nè d’altro canto il ricorrente aveva specificamente dedotto – ha precisato il Tribunale – alcunchè circa la pericolosità specifica della sua zona di provenienza). Circa la protezione umanitaria, esclusa l’applicazione al caso di specie delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, il Tribunale ha rilevato la mancata allegazione di “situazioni vulnerabili o di altre gravi ragioni di protezione”.

3. Avverso il decreto C.S. propone ricorso per cassazione.

Gli intimati Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che vanno congiuntamente esaminati:

a) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 2008, art. 35-bis, commi 11, 8 e 16, nonchè dell’art. 115 c.p.c.”: il giudice istruttore, nonostante l’espressa richiesta di audizione del ricorrente formulata in ricorso, ha ignorato l’istanza e ha rimesso la causa al collegio per la decisione e questo nonostante la Commissione non avesse “messo nulla a disposizione del Tribunale”, che inoltre non ha fatto applicazione dell’art. 115 c.p.c..

b) Il secondo motivo “si sovrappone al primo” e denuncia “la nullità della sentenza e del procedimento” per la mancata audizione del ricorrente che, in mancanza di videoregistrazione, aveva diritto all’audizione innanzi al Tribunale.

I motivi sono infondati. La richiesta di audizione del ricorrente è stata accolta. Alla p. 1 del decreto impugnato, si legge che “all’udienza fissata per la comparizione delle parti, è stato sentito liberamente il ricorrente e alla p. 10 il giudice espressamente si riferisce alle dichiarazioni del ricorrente “nel corso dell’audizione”. Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c., essa non è pertinente al caso di specie, non trattandosi nel caso in esame di prova dei fatti allegati, ma della loro non credibilità e trovando, in ogni caso, la materia una specifica disciplina al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

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