Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19254 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 275-2016 proposto da:

AVV. L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SCIANNI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a sè medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELL ENTRATE – UFFICIO DI ASCOLI PICENO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24692/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 20/11/2014;

letta la memoria ex art. 380 – bis c.p.c. depositata da parte

ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio non partecipata dei 20/04/2017 dal Consigliere Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il contribuente chiede la revocazione dell’ordinanza impugnata per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere “nè la CTR di Ancona nè purtroppo la Suprema Corte investita della controversia debitamente considerato essere positivamente stabilito, anche per tabulas e fin dal primo grado del giudizio, un fatto che avrebbe dovuto indirizzare il giudizio all’accoglimento del nostro ricorso… che il sottoscritto non aveva diritto alla tassazione agevolata nella registrazione del trasferimento dell’appartamento da parte del tribunale per avere egli in precedenza usufruito di tassazione agevolata” (a titolo di cd. prima casa);

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il ricorso è palesemente inammissibile, poichè mira sostanzialmente ad una rivalutazione integrale del merito del giudizio, quando in realtà l’ordinanza impugnata si è limitata a rilevare l’inammissibilità dei motivi di ricorso originariamente proposti, “per inidoneità del quesito previsto dall’art. 366 bis c.p.c.”;

4. in assenza di difese della parte intimata non vi è necessità di pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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