Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19253 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7158-2015 proposto da:

MARY GARDEN SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22429/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Giuseppe Vitolo difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Mary Garden s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale questa corte ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 272/39/12, depositata il 14 settembre 2012.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente – premesso che questa Corte aveva ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza, stante l’omessa trascrizione, nell’atto, dell’avviso di accertamento oggetto di lite – deduce l’errore revocatorio, risultante dagli atti di causa, in cui sarebbe incorsa questa Corte laddove l’avviso, effettivamente non trascritto integralmente in ricorso, era stato, comunque, allegato in atti, come documento autonomo del fascicolo di parte e di tale allegazione si era dato atto in calce al ricorso.

Il ricorso è inammissibile. In fattispecie analoghe alla presente è stato, infatti, statuito (cfr. Cass. n. 12154/2006; 11408/2000), il principio, che il Collegio condivide, secondo cui “l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Deve, pertanto, escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l’omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di Cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice dì legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva “veicolarli” (inammissibilità derivante, in particolare, dall’inosservanza del principio di autosufficienza con riferimento a documenti dei quali non era riportato il contenuto)”.

Nella specie, questa Corte ha espressamente statuito l’inammissibilità dei motivi di ricorso per la mancata “trascrizione” del contenuto dell’avviso di accertamento oggetto di lite.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1200, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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