Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19253 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19253 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 227-2014 proposto da:
VERONESE

ORIETTA,

CANAZZA

LORENZO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e
difesi dall’avvocato ADRIANA BATTISTUTTA;
– ricorrenti contro

2017
3171

E.M.E.

URSELLA ELEMENTI MODULARI EDILI S.p.A.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N.58,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

Data pubblicazione: 19/07/2018

TOFFOLI, SAVINA BOMBOI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 492/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 20/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale

LUIGI

SALVATO

che

ha

concluso

per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato ADRIANA BATTISTUTTA, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

BRUNO

COSSU,

difensore

della

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere VINCENZO

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10.11.2009 il Tribunale di Tolmezzo, decidendo sull’azione
proposta, in data 15.11.2006, da Canazza Lorenzo e Veronese Orietta
contro E.M.E. Ursella spa per l’eliminazione dei vizi, il risarcimento dei
danni ed, in subordine, la risoluzione del contratto in relazione ad un

“fondata sull’art. 1669 cc, causa prescrizione; dichiara inammissibile ogni
altra domanda; compensa per intero tra le parti le spese di lite”.
Proposto appello dai soccombenti, si costituì l’appellata Eme Ursella spa,
che chiese il rigetto del gravame e la Corte di appello di Trieste respinse
il gravame osservando che nelle raccomandate del 6 e 20 settembre
2004 i committenti avevano fatto analitico e compiuto riferimento ai vizi
riscontrati da tecnico di fiducia e quindi era corretto l’assunto del giudice
di primo grado sulla piena comprensione dei fenomeni da tale data nè
poteva essere invocata la categoria dell’aliud pro alio.
Ricorrono i soccombenti con tre motivi, resiste controparte.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 112 cpc, 24 e 26 dpr
380/2001, 86 l.r. 52/91 etc. in ordine alla insussistenza della gravità dei
vizi legittimanti l’accoglimento della domanda subordinata di risoluzione
criticando la sentenza per la dichiarata prescrizione ex art. 1669 cc e per
l’esclusione dell’aliud pro alio. 2) violazione degli artt. 112 cpc e 2907 cc
per omessa pronunzia sul motivo di appello n. 3 relativo all’impossibilità
di eliminare i vizi; 3) violazione degli artt. 112 e 116 cpc, 1669, 2043 cc.
per il mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna
della convenuta ai danni da fatto illecito e per avere la sentenza fatto

immobile acquistato dalla società convenuta, respinse la domanda

decorrere la prescrizione ex art. 1669 cc dal momento della
contestazione stragiudiziale.
Ciò premesso, si osserva:
Come dedotto, la sentenza ha respinto il gravame osservando che nelle
raccomandate del 6 e 20 settembre 2004 i committenti avevano fatto

quindi era corretto l’assunto del giudice di primo grado sulla piena
comprensione dei fenomeni da tale data nè poteva essere invocata la
categoria dell’aliud pro alio.
Questa motivazione, pur sintetica, non appare congruamente attaccata
dalle superiori censure posto che l’art. 1669 cc prevede il termine
prescrizionale di un anno dalla denunzia, donde l’effetto preclusivo di
ulteriori doglianze, essendo pacifico che la denunzia è del settembre 2004
e la citazione del 15.11.2006.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha disatteso la
domanda di risoluzione del contratto di compravendita per aliud pro allo
rilevando, in primo luogo, che nella specie non ricorreva una simile
ipotesi ed aggiungendo, che, comunque, i termini prescrizionali erano
decorsi pure con riferimento alla compravendita.
Tale seconda ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere in
modo autonomo la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione,
non ha costituito oggetto di censura da parte dei ricorrenti; il che rende
inammissibile il motivo in esame, alla luce dei principi fissati dalla
giurisprudenza ( per tutte S.U. n. 7931/2013).

I

analitico e compiuto riferimento ai vizi riscontrati da tecnico di fiducia e

Il secondo motivo è infondato in quanto la corte di appello si è
sostanzialmente pronunziata sul terzo motivo di gravame affermando per
un verso che ” i termini prescrizionali sono decorsi…pure con riferimento
alla compravendita: Tali termini si riferiscono a tutti i vizi denunciati” e
per altro verso che “infondato è pure il riferimento agli artt. 2042 e 2058

l’azione ex art. 1669 cc e nel caso in esame era esperibile (venditorecostruttore) ma prescritta”.
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronunzia, che è
configurabile solo ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della
domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo all’inesistenza di
una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un
provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto ( da
ultimo Cass. n. 7472/2017).
Il terzo motivo ripropone in parte gli argomenti già oggetto delle
precedenti fasi senza superare le logiche deduzioni della sentenza, che ha
fatto riferimento alla inapplicabilità degli artt. 2042 e 2058 cc ed ha
ritenuto assorbita ogni altra questione, e chiede un inammissibile riesame
del merito.
Non può ravvisarsi la violazione dell’art. 112 cpc, ferma
restando la necessità non assolta di riportare, sia pure sinteticamente, le
domande ed eccezioni proposte in primo grado ed in appello, dato il
sostanziale rigetto implicito di ogni questione incompatibile con il
decisum.

3

cc…. Tali norme sono applicabili allorquando non sia esperibile in concreto

In particolare il primo profilo della censura è inammissibile per difetto di
specificità ed autosufficienza in quanto i ricorrenti non trascrivono il
contenuto degli atti difensivi di primo grado contenenti eventuali specifici
riferimenti a comportamenti dolosi del venditore, tali da avvalorare il loro
assunto, secondo cui la domanda di risarcimento danni doveva intendersi

Il secondo profilo della censura è infondato in quanto la corte di appello
ha correttamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di
invio delle raccomandate del 6 e 20 settembre 2004, avendo accertato,
con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che il
contenuto di tali raccomandate comprovava come i committenti avessero
già acquisito la piena conoscenza dei vizi denunciati.
In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese e raddoppio
del contributo unificato ex dpr 11572002.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate
in euro 5200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori, spese forfettarie nel
15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato ex dpr 115/2002.
Roma 6 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Fiìarjo Giudiziario
rie NERI

\A

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

come proposta sin dall’inizio anche a titolo di responsabilità aquiliana.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA