Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19253 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17586-2018 proposto da:

LOS SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRACASSINI N. 18, presso lo

studio dell’avvocato BAILO FEDERICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PETRAROTA VITO;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA di BARI, in persona del legale rappresentante

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIPIERRO ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2591/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso depositato il 29.5.2013 la EOS sas impugnava il verbale di contestazione del Codice della strada n. (OMISSIS) elevato dagli agenti della Polizia Provinciale di Bari, con il quale veniva contestata alla società la violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 6 e 11 e art. 51 C.d.S., comma 2 lett. a), relativa all’installazione di insegne pubblicitarie.

Chiedeva al Giudice di Pace di Corato preliminarmente di ordinare la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del TAR Puglia al quale aveva richiesto una declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’allora Provincia di Bari sulle istanze formulate dalla società e finalizzate al rilascio di autorizzazioni; nel merito, di dichiarare illegittimo e di annullare il verbale di contestazione.

Il Giudice di Pace di Corato rilevava che il procedimento avrebbe dovuto essere incardinato presso il TAR Puglia e pertanto dichiarava la propria incompetenza.

2) La EOS sas proponeva appello presso il Tribunale di Trani lamentando con un primo motivo che era prevista in materia la competenza funzionale del Giudice di Pace e con un secondo motivo che il giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito.

Con sentenza 2591 del 4 dicembre 2017 il tribunale di Trani in riforma della sentenza di primo grado affermava la propria giurisdizione e, esaminata l’opposizione, rigettava l’appello e confermava il verbale opposto.

3) La EOS sas ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria.

La Città Metropolitana di Bari ha resistito con controricorso.

4) Avviata la trattazione della causa con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

5) Con il primo mezzo, parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3.

Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello di Bari, nel riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, ha deciso nel merito, anzichè rimettere al giudice di primo grado per la decisione nel merito, in coerenza con il dettato di cui agli artt. 353 e 354 del codice di rito.

La censura è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte “il giudice d’appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, non può decidere nel merito la causa, ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (Cass. 5020/09).

In particolare è stato precisato che il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo (S.0.31 maggio 2017, n. 13722; S.U. 20 maggio 2014, n. 11027, S.U. 17 gennaio 2006, n. 764).

Va rigettata la tesi esposta da parte controricorrente, secondo cui il giudice onorario del tribunale è stato indotto in errore dalla circostanza che era stata la stessa appellante a chiedere una pronuncia di merito, costringendo la appellata a difendersi chiedendo il rigetto dell’opposizione, pur riconoscendo al sussistenza del giudice ordinario.

Va infatti osservato che l’appello conteneva una specifica censura relativa alla sussistenza della competenza del giudice di pace – il che impediva il formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione (SU 26019/09 e 24883/08) – e che nell’accertare la fondatezza di tale rilievo il tribunale avrebbe dovuto rendere la decisione nel rispetto delle previsioni del codice di rito indipendentemente dalla sollecitazione contenuta nel secondo motivo di appello.

7) L’accoglimento della censura determina l’assorbimento dell’esame dell’altra doglianza articolata con il ricorso.

La causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Corato, che la deciderà in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Corato, in persona di diverso magistrato.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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