Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19253 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27728/2009 proposto da:

EDIL CAPRINO a R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 59,

presso lo studio dell’avvocato DI RICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALENI Benito, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FISTA ITALI IMPIANTI S.P.A. (Società unipersonaLe soggetta ad

attività di direzione e coordinamento da parte di Impregilo S.P.A.),

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato MAGRI’

Ennio, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

21437/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI;

uditi gli avvocati Benito ALENI, Massimo AMBROSELLI per delega

dell’avvocato Ennio Magrì;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, in

camera di consiglio ed a Sezioni Unite, determinino la giurisdizione

del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Edil Caprino srl, assumendo di essere creditrice della somma di Euro 46.467,91 per l’attività di noleggio di mezzi caldo/freddo in favore della società Fisia Italimpianti spa, affidataria del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, chiedeva ed otteneva, dal tribunale di Napoli, decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultima.

Proponeva opposizione la Fisia Italimpianti spa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, eccependo, anche, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base del disposto del D.L. n. 80 del 2008, art. 4, convertito nella L. n. 123 del 2008.

La società opposta, viceversa, nel costituirsi, sosteneva che a giurisdizione spettasse al giudice ordinario, in base al principio del riparto della giurisdizione previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, modificato ed integrato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonchè in base ai principii espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 204 e 281 del 2004, e n. 191 del 2006.

Rilevava, inoltre, che il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione in cause aventi analoga natura, con la conseguenza della ricorrenza di un conflitto negativo di attribuzione della giurisdizione.

In pendenza del giudizio di merito, la Edil Caprino srl ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Fisia Italimpianti spa.

Il PG ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare, ai fini della decisione, è l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di merito, posto che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di legittimità, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta In giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (v. da ultimo Cass. ord. 25.6.2010 n. 15323).

Ora, la società Edil Caprino srl, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Fisia Italimpianti spa, affidataria del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania, per il pagamento della somma di Euro 46.467,91 per l’attività di noleggio di mezzi caldo/freddo; decreto nei confronti del quale la Fisia Italimpianti spa ha proposto opposizione chiedendone la revoca ed eccependo, anche, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base del disposto del D.L. n. 80 del 2008, art. 4, convertito nella L. n. 123 del 2008.

La controversia, quindi, ha ad oggetto il recupero di un credito vantato dalla Edil Caprino srl ed al giudice dell’opposizione spetterà di decidere solo se il credito azionato sussista o meno.

Al giudice del merito non è chiesto alcun sindacato sulla situazione soggettiva del soggetto privato a seguito dell’esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., ma solo la cognizione in ordine alla sussistenza del credito vantato.

E’ di tutta evidenza che si tratta di controversia in materia di pubblici servizi concernente canoni, indennità od altri corrispettivi, espressamente esclusa dalla giurisdizione del G.A. (Corte cost. n. 204 del 2004).

Una tale esclusione si argomenta dalle norme espresse in materia di concessioni ed appalti di pubblici servizi.

Nel primo caso, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità, contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (v. per tutte S.U. ord. 6.3.2009 n. 5456; S.U. 8.10.2008 n. 24785).

Quanto alla materia degli appalti pubblici, la controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto, appunto, di appalto di pubblici servizi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, ritenendosi applicabile il principio generale di cui all’art. 113 Cost., per il quale la tutela, dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario (per tutte S.U., ord. 22.8.2007 n. 17829; v. anche S.U. 18.11.2008 n. 27346).

Nè può essere seguito l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevato dalla società resistente con riferimento al D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123.

La norma posta a fondamento della tesi proposta non ne consente la sua condivisione, così come già deciso da queste Sezioni Unite con l’ordinanza 7.7.2010 n. 16032.

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 35 del 2010, ha dichiarato infondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 90 del 2008, art. 4 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata in riferimento all’art. 103 Cost., comma 1.

La norma prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati;

ed aggiunge che tale giurisdizione è estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

La Corte ha premesso la propria pregressa giurisprudenza (v. sent. n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007) in materia di caratteri, condizioni e limiti della giurisdizione amministrativa esclusiva, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie a tale giurisdizione, sui presupposti: a) del coinvolgimento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; b) dell’assegnazione, da parte del legislatore, al giudice amministrativo della cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; e c) che amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità, e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati, sia mediante atti unilaterali ed autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purchè questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.

Ha, quindi, affermato che la disposizione impugnata, interpretata alla luce delle condizioni prescritte, non viola l’art. 103 Cost., comma 1.

E ciò perchè il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia, rappresentata dalla gestione dei rifiuti, ed ha considerato l’attività amministrativa preordinata all’organizzazione od all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’espresso riferimento normativo ai comportamenti della pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di un’attività autoritativa.

Concludendo, che quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Nella specie, la controversia – come già rilevato – ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura di macchinari alla società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti. Trattasi, pertanto, all’evidenza di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio di tipo privatistico, nell’ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, come tali al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo anche sotto il profilo esaminato.

Conclusivamente, la controversia in esame, avente ad oggetto una domanda di pagamento somme, attiene a posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto fra le parti in causa e non è riconducibile ad un procedimento amministrativo.

Non configura neppure una controversia “comunque attinente alla gestione dei rifiuti”, presupponendo, quest’ultima, l’esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti ad essa equiparati) che è, invece, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e che ha la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolamentare gli aspetti patrimoniali della gestione (in questo senso v. anche S.U., ord. 11.6.2010, n. 14126 e precedenti ivi richiamati).

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

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