Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19253 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28969/2012 R.G. proposto da:

Agenzia del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Lomonaco,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla

piazza S. Agostino n. 29, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 229/5/12 depositata il 30 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

CHE:

Circa l’atto di classamento in gruppo D di un immobile di proprietà di S.A., l’Agenzia del territorio ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza d’appello che ha ridotto l’attribuita rendita catastale in parziale accoglimento del gravame del contribuente.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, D.M. 14 dicembre 1991, per aver il giudice d’appello applicato un saggio di fruttuosità pari all’1,60% in luogo del 2%: il motivo è fondato, poichè il saggio di fruttuosità è determinato normativamente per ciascun gruppo catastale senza margini di discrezionalità applicativa, quest’ultima riguardando la classificazione nel gruppo o il valore dell’immobile, ma non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2% (Cass. 24 giugno 2003, n. 10037, Rv. 564528; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25555, Rv. 633747).

Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione, per non aver il giudice d’appello indicato congrue ragioni di scelta del tasso applicato: il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

Il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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