Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19252 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 28/09/2016), n.19252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.M., rapp.to e difeso dall’avv. Luigi Marrone;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 20/13/07 depositata il 17/4/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/1/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis;

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata

l’udienza del 21/1/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di

Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto dal P., notificato il 28/5/2014 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 9/10/2014.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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