Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19252 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 28/09/2016), n.19252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.M., rapp.to e difeso dall’avv. Luigi Marrone;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria n. 20/13/07 depositata il 17/4/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 21/1/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis;
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata
l’udienza del 21/1/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto dal P., notificato il 28/5/2014 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 9/10/2014.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016