Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19252 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. II, 07/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21171/2016 proposto da:

R.B.C., DECEDUTA, B.G.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE LEO;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

SECOR SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, SOCIETA’ REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 43 del 2016, pubblicata il 25 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello proposto da B.G.L. e da R.B.C. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 773 del 2012, e nei confronti di T.L., SE.CO.R. s.r.l. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., e per l’effetto ha condannato SECOR srl a pagare in favore delle appellanti la somma di Euro 19.722,75 oltre interessi.

1.1. Riferisce la Corte d’appello che nel 2009 T.L. convenne in giudizio B.G.L. e R.B.C. per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà, ubicato al piano terra dello stabile che si trova in (OMISSIS), a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile di proprietà delle convenute, come accertato in sede di ATP.

Le convenute resistettero, contestarono la nullità della CTU e del rapporto di intervento dei Vigili del fuoco, e formularono domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni – quantificati in Euro 39.718,14 – in assunto derivati dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile della T., e di quelli subiti dopo l’espletamento dell’ATP; il ripristino dello stato dei luoghi; il risarcimento per l’indebita occupazione di aree comuni; la demolizione delle opere eseguite in violazione di legge; il risarcimento del danno morale patito per effetto delle iniziative giudiziarie dell’attrice. Infine, previo accertamento che i lavori eseguiti dall’attrice avevano compromesso il decoro architettonico dell’edificio, con conseguente riduzione del valore dell’immobile di loro proprietà, le convenute instarono perchè l’attrice fosse condanna a pagare il danno da svalutazione dell’immobile di loro proprietà e ad eliminare le staccionate che impedivano il transito a persone invalide, due pozzetti ed un cavo telefonico.

L’attrice chiamò in causa la SOCAR, società appaltatrice dei lavori, per essere tenuta indenne dalle pretese delle convenute, e la SOCAR a sua volta chiamò in causa la Reale Mutua di Assicurazioni.

1.2. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, condannò le convenute al pagamento della somma di Euro 5.919,90, oltre interessi dal 20 marzo 2007 al saldo, e rigettò la domanda riconvenzionale.

Rilevò il Tribunale che la consulenza espletata in sede di ATP aveva accertato che i danni verificatisi nell’appartamento dell’attrice erano riconducibili alla vetustà delle tubazioni di scarico di pertinenza delle convenute, e all’avanzato stato di deterioramento delle travi di legno e dell’assito. Quanto ai danni richiesti dalle convenute in via riconvenzionale, il Tribunale rilevò che la consulenza tecnica aveva accertato che erano stati prodotti dalla negligente esecuzione dei lavori da parte di SECOR, nei cui confronti però le convenute non avevano proposto domanda.

2. La Corte d’appello, dopo avere disposto CTU, ha accolto la domanda riconvenzionale con riferimento al risarcimento dei danni accertati nell’immobile di proprietà delle convenute, ritenendo che la domanda dovesse intendersi estesa automaticamente alla società appaltatrice, e quindi ha condannato la SOCAR al pagamento dei danni subiti dalle convenute, nonchè alla rifusione delle spese di lite dalle stesse sostenute nei due gradi di giudizio. Ha posto a carico della SOCAR i due terzi delle spese di CTU nonchè i due terzi delle spese di CTP sostenute dalle convenute-appellanti.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.G.L. e R.B.C., sulla base di nove motivi, ai quali resiste T.L. con controricorso. Non hanno svolto difese in questa sede SECOR srl e Reale Mutua di Assicurazioni spa. B.G.L. ha depositato memoria e documenti allegati, notificati alle controparti, per costituirsi anche nella qualità di erede di R.B.C., deceduta il (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza per travisamento del primo motivo di appello e della sentenza di primo grado.

Si lamenta che a fronte del primo motivo d’appello, che censurava la carenza di motivazione e conseguente omessa pronuncia del Tribunale su domande riconvenzionali, eccezioni e difese, la Corte d’appello avrebbe erroneamente preso in esame soltanto il denunciato difetto assoluto di motivazione, e “dissimulato l’omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali”, qualificandola erroneamente come pronuncia di rigetto.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha esaminato la questione della carenza di motivazione, ed ha ritenuto che la sentenza di primo grado, seppure sinteticamente, avesse argomentato anche il rigetto della domanda riconvenzionale, in ciò rimanendo assorbita la questione dell’omessa pronuncia sulla stessa domanda riconvenzionale.

La Corte ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia sulle questioni afferenti la nullità della CTU, evidenziando che non erano state eccepite nella prima difesa e che, comunque, dovevano ritenersi superate dal comportamento della parte convenuta, che non si era opposta all’utilizzo della CTU (pag. 20 sentenza appello), nè aveva mosso specifiche contestazione al CTU chiamato a chiarimenti.

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per travisamento della prova in violazione degli artt. 112,113,115,116,132,157,162,195 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. e art. 183 c.p.c., comma 3 e art. 11 preleggi, e si contesta che la Corte d’appello avrebbe “dissimulato” l’omessa pronuncia del Tribunale, ritenendo sussistente la motivazione implicita di rigetto della eccezione di nullità della consulenza espletata in sede di ATP. Nella fattispecie, secondo la parte ricorrente, il criterio della motivazione implicita non potrebbe trovare applicazione in quanto dalla sentenza di primo grado non sarebbero desumibili le ragioni addotte a sostegno del rigetto delle eccezioni indicate.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Oltre a cumulare vizi di tipo diverso, inestricabilmente correlati, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e sollecita il riesame della consulenza svolta in sede di ATP, non consentito in questa sede.

3. Con il terzo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 132 c.p.c., art. 1362 c.c., artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè del principio “di non rendere eccessivamente gravoso o impossibile il diritto alla prova” in relazione all’art. 1362 c.c. e si contesta il giudizio di inammissibilità della riproposizione delle eccezioni di nullità della CTU, assumendo che la Corte d’appello avrebbe gravato le appellanti di un onere probatorio eccessivo, esonerando nel contempo l’attrice dalla prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.

La ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte d’appello non abbia ritenuto ammessa dall’attrice la responsabilità del danneggiamento degli scarichi.

3.1. Il motivo è inammissibile oltre che per ragioni strutturali, in quanto cumula disordinatamente profili di censura di natura differente, perchè in definitiva attinge, da un lato, il contenuto della CTU e l’apprezzamento che ne ha fatto la Corte d’appello, e, dall’altro lato, l’affermazione contenuta a pag. 23 della sentenza secondo cui non vi era prova che l’appellata T. avesse riconosciuto la responsabilità per il danneggiamento degli scarichi.

Si tratta di apprezzamenti e valutazioni del quadro probatorio insindacabili in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per travisamento della sentenza di primo grado, del secondo motivo di appello e della prova in violazione degli artt. 112,115,346 c.p.c., e si lamenta che il Tribunale aveva liquidato all’attrice T. a titolo risarcitorio una somma superiore al quantum dalla stessa richiesto, e che la Corte d’appello avrebbe “travisato” le risultanze della CTU e su tale erronea ricognizione del significato della CTU avrebbe basato la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.

4.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha chiarito che l’attrice T. aveva domandato la somma di Euro 9.747,03, di cui Euro 5.091,90 per il ripristino del solaio (come da documentazione non contestata), e che il Tribunale aveva riconosciuto la somma complessiva di Euro 5.919,90 sulla base dei chiarimenti forniti dal CTU all’udienza del 12 giugno 2012, senza peraltro distinguere tra costi per il ripristino del solaio e costi per la sostituzione delle tubazioni.

Il CTU nominato in appello aveva quantificato tale seconda voce (costo per la sostituzione delle tubazioni) in Euro 1.130,33, somma che risultava inferiore a quella di Euro 900,00 riconosciuta dal Tribunale, sicchè doveva ritenersi congruo l’importo complessivamente liquidato dal Tribunale, pari ad Euro 5.919,90.

La sentenza impugnata risulta sul punto immune dalle censure prospettate, dovendosi ribadire che in questa sede non è consentito procedere ad un nuovo apprezzamento del quadro probatorio e delle risultanze peritali.

5. Con il quinto motivo è denunciata nullità sentenza per falsa applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’attrice T. aveva diritto al rimborso del costo dell’intervento di risanamento del solaio, a fronte della mancanza di prova dell’urgenza.

5.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha dato conto che la consulenza svolta in sede di ATP aveva evidenziato la “necessità” della sostituzione delle tavole del solaio danneggiate dallo stillicidio che proveniva dalla proprietà esclusiva B., sicchè l’attrice era sicuramente legittimata a provvedere all’intervento, stante l’inerzia delle convenute. La decisione risulta corretta anche nella prospettiva dell’art. 1134 c.c. (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9280; Cass. 23/09/2016, n. 18759), così come è corretto l’assunto secondo cui, poichè il danno alle cose comuni era ascrivibile alle convenute, non poteva trovare applicazione il criterio legale di riparto delle spese tra tutti i condomini.

6. Con il sesto motivo è denunciata nullità della pronuncia rigetto delle eccezioni di nullità della CTU disposta in grado di appello, per “travisamento delle istanze di nullità e travisamento della prova” in violazione degli artt. 61,101,112,115,132,189,190,101 c.p.c., nonchè dell’art. 195 c.p.c., comma 3 e art. 12 preleggi, sull’assunto che la Corte d’appello non avrebbe compreso la portata delle eccezioni di nullità della CTU disposta in appello.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in un inestricabile ed incomprensibile cumulo di censure riferite, contestualmente, alla ricognizione che la Corte d’appello ha fatto del contenuto delle eccezioni relative alla CTU, alla violazione del contraddittorio, all’esorbitanza dell’accertamento demandato al CTU, che sarebbe trasmodato in “compiti di natura giurisdizionale”, per finire all’erronea applicazione delle regole in materia di prova.

7. Con il settimo motivo è denunciata nullità della pronuncia di rigetto delle domande riconvenzionali sub. 2-3-4e relative sottonumerazioni, per violazione degli artt. 342 e 115 c.p.c. e si contesta che, a fronte dell’omessa pronuncia del Tribunale sulle “altre” richieste formulate in via riconvenzionale dalle convenute (relative all’illegittimità dell’operato dell’attrice sulle parti comuni, al danno non patrimoniale, alla lesione del decoro architettonico dell’edificio, all’alterazione dello stato dei luoghi), la Corte d’appello, pur avendo rilevato che non erano state esaminate, ha ritenuto che dovessero ritenersi rigettate, e che la riproposizione in appello era generica.

7.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, dopo avere dato atto che le domande riconvenzionali sub 2-3-4 non erano state esaminate dal Tribunale, ha rigettato l’appello sul rilievo che “non solo tali domande risultano meramente riproposte nell’atto di appello (…) ma la parte appellante non ha provveduto a contestare la mancata ammissione dei mezzi di prova attraverso un apposito motivo di gravame, ancorchè il primo giudice li avesse implicitamente rigettati ritenendo la causa matura per la decisione”.

L’argomento è privo di consistenza.

A fronte della sentenza di Tribunale, che non aveva neppure menzionato le domande riconvenzionali sub 2-3-4, e all’assenza di un provvedimento di esplicito rigetto delle prove dedotte a sostegno di dette domande, non si comprende cos’altro avrebbero dovuto fare le appellanti perchè tali domande venissero esaminate se non riproporle, unitamente alle prove dedotte in primo grado.

8. Con l’ottavo motivo è denunciata nullità della pronuncia in punto risarcimento danni dell’immobile di proprietà delle convenute, per violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione agli artt. 101,112 c.p.c., art. 155 c.p.c., comma 4.

8.1. Il motivo è inammissibile perchè, al pari di altri già esaminati, prospetta plurime e confuse censure, richiama esiti di CTU, atti e documenti dei giudizi di merito, senza riuscire a chiarire l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello.

9. Il nono motivo, che contesta la statuizione sulle spese processuali perchè non comprensiva delle spese sostenute per l’ATP, rimane assorbito nell’accoglimento del settimo motivo ricorso, che impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. La statuizione sulle spese, che ha carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento della sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (Cass. 06/02/2017, n. 3069).

Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbito il nono motivo, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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