Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19252 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28589/2012 R.G. proposto da:
PENCOL s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Tesauro,
elettivamente domiciliata in Roma al largo Somalia n. 67 presso lo
studio dell’Avv. Rita Gradara, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del
territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 102/6/12 depositata il 27 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio
2017 dal Consigliere Carbone Enrico.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
CHE:
– Circa l’impugnazione dell’atto di classamento catastale di un suo fabbricato adibito a deposito ed esposizione di mobili, PENCOL s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ne ha respinto l’appello contro il rigetto di primo grado.
– Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione, per aver il giudice d’appello taciuto sulla controversa qualificazione erariale del fabbricato come “grandi magazzini”.
Il primo motivo è fondato: il giudice d’appello non ha espresso argomenti specifici su detta qualificazione, malgrado essa fosse oggetto di apposito motivo di gravame, corroborato da perizia giurata (motivo e perizia trascritti per autosufficienza).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. N. 1142 del 1949, art. 28 per aver il giudice d’appello dichiarato che “la normativa applicata non prevedeva la riduzione della rendita secondo la vetustà del fabbricato”.
Il secondo motivo è fondato: quando il capitale fondiario è stabilito in base al costo di ricostruzione (come nella specie), si procede “applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2).
– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese; trattandosi di valutazione in fatto, considererà il giudice di rinvio se l’abbattimento di valore che l’Agenzia assume di aver riconosciuto a fini perequativi abbia raggiunto lo scopo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017