Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19251 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 28/09/2016), n.19251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23378-2013 proposto da:

M.G., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI MARSIA, in persona del legale rappresentante il

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE

CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CESARE

PRIMERANO, giusta procura in calce al presente controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3939/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/06/2012 depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 23378/2013:

“La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da Guido M. avverso la sentenza del giudice di primo grado con la quale era sfato condannato al pagamento di Lire 1.104.871 dovute in relazione agli obblighi connessi alla proprietà di un immobile situato nel comprensorio consortile del Consorzio di Marsia.

La Corte d’Appello ha ritenuto pienamente valida le delibere con le quali sono stati determinati ed imputati i pagamenti in oggetto, rinvenendone sia il quorum costitutivo e deliberativo in via preventiva sia ritenendo che all’assemblea fisse attribuito il potere di assumere deliberazioni aventi tale oggetto.

Ha sottolineato che l’ordine del giorno prevedeva anche la voce “varie ed eventuali” con conseguente ricomprensione della deliberazione relativa all’approvazione dell’elevazione delle spese ordinarie di funzionamento del consorzio e ripartizione tra i consociati.

Ha ritenuto che la clausola statutaria che prevede l’esclusione dei soci morosi dalla partecipazione all’assemblea fosse valida in quanto i Consorzi, come associazioni non riconosciute, godono di ampia autonomia privata.

In ordine alla non avvenuta identificazione di un socio, ha evidenziato che non vi è prova di tale mancanza e che, trattandosi di un vizio del procedimento di costituzione dell’assemblea, esso doveva essere prospettato nel termine di legge.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il M.. Ha resistito con controricorso il Consorzio deducendo preliminarmente la tardività del ricorso.

L’eccezione preliminare è infondata. dal momento che il termine finale correttamente individuato nel 19/7/2013 cade di sabato, con conseguente applicazione della proroga ex art. 155 c.p.c., comma 5, applicabile alla fattispecie in quanto maturato dopo l’entrata in vigore della novella processuale (il 4/7/2009).

Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla rilevata sussistenza del potere deliberativo dell’assemblea dei delegati in ordine all’impegno di spesa assunto, dal momento che è stato ritenuto applicabile lo statuto modificato e non quello vigente alla data della deliberazione.

La censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo prodotti ritualmente ex art. 369 c.p.c. nè lo statuto ritenuto vigente nè quello qualificato come modificato così impedendo a questa Corte l’esame della censura. Non può, al riguardo, ritenersi sufficiente la mera riproduzione di una clausola statutaria senza alcuna possibilità di poter verificare a quale statuto si riferisca e se sia quello temporalmente vigente.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1105 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto sufficiente l’indicazione nell’ordine del giorno del punto “varie ed eventuali” al fine di ritenere inclusa anche la previsione di una maggiorazione delle spese.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2606 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile il termine di 30 giorni per l’impugnazione della delibera non considerando che nella specie trovano applicazione gli artt. 1117 e 1137 c.c..

Preliminarmente deve osservarsi che il Consorzio Marsia, alla luce delle scarne indicazioni rilevabili dagli atti processuali, essendo limitato ad essi l’esame in questa sede, è qualificabile come un consorzio volontario di urbanizzazione, con conseguente applicazione del regime giuridico delle associazioni non riconosciute e individuazione dell’autonomia privata come fonte regolatrice primaria. (Cass. 13417 del 2010). Da tale premessa consegue che, in mancanza dell’esame del tessuto regola avo statutario, non può essere ritenuta applicabile per analogia la disciplina della comunione o del condominio in ordine all’articolazione del potere deliberativo.

In ordine al secondo motivo, inoltre, non risulta che la dedotta irregolare predisposizione dell’ordine del giorno sia stata tempestivamente contestata dal ricorrente (Cass. 24456 del 2009, relativa al regime giuridico applicabile ratione temporis anche alla presente fattispecie). Trattandosi di una condizione dell’esercizio del potere d’impugnare doveva essere frutto di specifica deduzione.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto è stata censurata una sola delle rationes decidendi sulle quali si è fondata la decisione della Corte d’Appello, ovvero quella relativa alla mancanza di prova concreta della mancata identificazione del socio.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio osserva:

La memoria di parte ricorrente non fornisce nuovi elementi, ribadendo quanto già riportato nei motivi di ricorso, ed insistendo sulla natura condominiale del Consorzio con conseguente limitazione del potere di deliberare fuori da un ordine del giorno preventivamente stilato. Tali rilievi sono stati condivisibilmente affrontati e superati dalla relazione depositata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 1.500,00 per compensi e 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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