Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19251 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. III, 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19251
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11170-2009 proposto da:
C.N. (OMISSIS), G.M.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO M
ODUGNO 130, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CAMPANILE,
rappresentati e difesi dall’avvocato PALUMBO CIRO giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, (OMISSIS), in
persona del procuratore speciale Avvocato F.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.A. BAIAMONTI 10, presso lo
studio dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2442/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Quarta sezione civile, emessa il 06/06/2008, depositata il
19/06/2008; R.G.N. 4838/2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato PALUMBO CIRO;
udito l’Avvocato MAGALDI RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/6/2008 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, il gravame interposto dai sigg.ri G.M. e C.N. nei confronti della pronunzia Trib. Napoli 8/9/2003 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. M.L., che chiamava in garanzia la società Assitalia s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati all’esito della nascita del figlio G. con la grave malformazione della agenesia della mano destra, non diagnosticata dal suindicato medico, presso il cui studio la C. aveva effettuato una ecografia alla 24^ settimana.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. e la C. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la società Ina Assitalia s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano “erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 342 c.p.c.”.
Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.
Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.
Cass., 17/7/2007, n. 15949).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).
Orbene, nel caso il quesito di diritto recato dal ricorso non risulta informato allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolarè Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando invero la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.
Il formulato quesito in realtà nel caso si sostanzia in espressioni generiche ed astratte, prive di specificità e riferibilità al caso concreto, a tale stregua palesandosi privo di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla, disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.
Cass, Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011