Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19251 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19251 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 8208-2017 proposto da:
CONDIDORIO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO BELLINI;
– ricorrente contro

ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CILIBERTI, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D’APPELLO di
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GENOVA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

Rilevato che:

s.r.l. evocava davanti al Tribunale di Chiavari la Toro Ass.ni
S.p.A. esponendo di avere realizzato lavori di costruzione di
una autorimessa per la quale, in data 5 agosto 2004, la società
aveva stipulato una polizza assicurativa con la compagnia
Lloyd Italico Ass.ni S.p.A, successivamente incorporata dalla
Toro Ass.ni S.p.A, a copertura della responsabilità civile da
danni cagionati nell’esercizio dell’attività di costruzione di
edifici, aggiungendo di avere ricevuto, nel gennaio 2006, una
richiesta di risarcimento danni per i lavori di scavo all’interno di
un edificio limitrofo e che, a seguito del comportamento della
compagnia che aveva rifiutato di garantire tale evento, l’attrice
aveva sottoscritto un atto di transazione con il condominio, per
i danni in questione, per i quali richiedeva in giudizio di essere
garantita. Si costituiva la compagnia di assicurazione
deducendo la nullità della citazione, la prescrizione del diritto,
l’inoperatività della polizza -trattandosi di fattispecie
espressamente esclusa dalla garanzia per danni- e
l’infondatezza, nel merito, della domanda;
il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 25 gennaio 2011
respingeva la domanda della Condidorio s.r.l. tesa al
versamento dell’indennizzo pattuito nel contratto di
assicurazione, con compensazione delle spese di lite;
avverso tale decisione proponeva appello la Condidorio
s.r.l. deducendo la erroneità della cessione e richiedendo,

Ric. 2017 n. 08208 sez. M3 – ud. 30-01-2018
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con atto di citazione del 5 maggio 2008 la S.r.l. Condidorio

l’accoglimento delle domande proposte in primo grado. La
compagnia di assicurazione spiegava appello incidentale;
la Corte d’Appello di Genova con sentenza del 20 gennaio
2017 respingeva l’impugnazione principale e quella incidentale,
condannando l’appellante principale al pagamento delle spese

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la
società Condilorio sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio,
con controricorso, Generali Italia S.p.A. (già Toro Ass.ni)
Considerato che:
con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi
dell’articolo 360, n. 3 c.p.c, la violazione degli articoli 1418,
1325 1421 c.c. attesa la nullità della clausola prevista
dall’articolo 39, lettera K), del contratto di assicurazione nella
parte in cui esclude dalla garanzia i danni provocati da lavori di
scavi e, in genere, dovuti a cedimento, franamento o vibrazioni
del terreno. Secondo l’orientamento della giurisprudenza una
siffatta clausola esclude il rischio contrattuale incidendo
direttamente sulla causa del contratto di assicurazione. Tale
questione non è stata presa in esame dalla Corte territoriale
perché, secondo il giudice di secondo grado, l’eccezione
sarebbe stata dedotta per la prima volta solo in appello. Al
contrario, l’articolo 1421 c.c. consente al giudice di rilevare
d’ufficio i profili di nullità del contratto;
con il secondo motivo lamenta la violazione all’articolo
1341 c.c. evidenziando la natura vessatoria della citata
clausola del contratto di assicurazione e›, la relativa nullità,
poiché la stessa non era stata approvata per iscritto
dall’assicurato;
con il terzo motivo deduce la violazione dei principi che
riguardano l’adempimento dell’onere probatorio. La compagnia
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di lite;

di assicurazione ha eccepito in giudizio che il danno derivava
da vibrazioni, in quanto tali, escluse dalla copertura
assicurativa. La prova di tale elemento è stata raggiunta sulla
base delle risultanze di una consulenza di parte predisposta dal
fiduciario della compagnia il quale si sarebbe limitato ad

terreno. Al contrario il Tribunale ha ratificato le conclusioni del
perito di parte rilevando che l’esibizione di tale elaborato era
stato richiesta dall’attrice, con conseguente condivisione
dell’intero contenuto della perizia. Al contrario, l’istanza ai
sensi dell’articolo 210 c.p.c. riguardava il profilo della
quantificazione del danno, permanendo, a carico della
compagnia, l’onere di dimostrare la causa del sinistro;
il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo,
mentre il secondo e terzo sono assorbiti;
come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il potere
di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al
giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul
riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia
del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia
stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia
prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali
validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti
costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in
senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345
c.p.c. (Sez. U – , Sentenza Cass. n. 7294 del 22/03/2017, Rv.
643337 – 01);
il potere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità del
contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato
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elencare una serie di ipotesi, includendo anche le vibrazioni del

necessariamente con il principio dispositivo e con quello della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il
contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di
delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti
costitutivi dell’eccezione (ovvero l’esistenza della clausola, la

comparsa di risposta o con le memorie di cui all’art. 183 cod.
proc. civ. (Sez. 3, Cass. n. 5952 del 14/03/2014, Rv. 630558
– 01). Nel caso di specie la corte territoriale non ha preso in
esame il secondo motivo di appello, con il quale la società
Condidorio ha dedotto la nullità o, comunque, la vessatorietà
della clausola di cui all’articolo 39, lettera K, del contratto di
assicurazione, poiché la stessa è stata sollevata per la prima
volta con l’atto di appello, escludendo altresì, l’ipotesi della
nullità della clausola vessatoria in quanto la società appellante
non rientra nella nozione di consumatore;
al contrario deve rilevarsi, sulla base di quanto già statuito
da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8235/2010 e n.
395/2007), che nel contratto di assicurazione sono da
considerare clausole limitative della responsabilità, per gli
effetti dell’art. 1341 c.c, (con conseguente sottoposizione delle
stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per
iscritto) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa
o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito,
mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò,
assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma,
le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia
assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. Nella
fattispecie in esame, sotto il titolo “delimitazione
dell’assicurazione – esclusioni”, non si ricomprendono nel
rischio assicurato “i danni provocati da lavori di scavo, sterro e
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sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella

reinterro, a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose
in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del
terreno da qualsiasi causa determinati”;
con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro “predisponente” il contenuto
contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall’assicurato), ha previsto una così
ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da apparire

contrattuale, bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con
modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza
della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi
collegati all’attività imprenditoriale in questione;
alla luce di quanto precede, il primo motivo è fondato, non avendo la Corte
territoriale esaminato il profilo della nullità da valutare sulla base dei criteri
espressi da questa Corte (Sez. 1, Sentenza Cass. n. 17783 del 07/08/2014 – Rv.
632170 – 01);
il secondo e terzo motivo sono assorbiti;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza
va cassata, atteso che, la corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà attenersi al
criterio secondo cui configura una limitazione di responsabilità non consentita la
clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del
relativo rischio, ipotizza, in modo ampio ed indiscriminato, la non
“comprensione” dei danni “da qualsiasi causa determinati” nell’oggetto del
contratto stesso.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo e
terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di
Genova, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 30/1/2018
Il Presidente

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la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio

DEPP’»

Rorna,,,
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