Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19250 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 525-2012 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini 55, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Antonio Sinesio,
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Vincenzo Caponnetto;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO ATTIVITA PRODUTTIVE – DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
– intimato –
avverso il provvedimento del Tribunale di Agrigento, depositato il 16
settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7
luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con provvedimento in data 16 settembre 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal M.V. avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale l’Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1.750,00; che il Tribunale ha ritenuto che il ricorso, depositato il 2 agosto 2011, fosse tardivo atteso che l’ordinanza ingiunzione era stata notificata il 22 giugno 2011;
che per la cassazione di questo provvedimento il M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;
che questa Corte, all’udienza del 19 febbraio 2016, rilevato che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha disposto la rinnovazione della notificazione.
Considerato che dagli atti del procedimento risulta che il ricorrente non ha ottemperato all’ordine di rinnovo della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato;
che ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c.;
che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016