Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19250 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19250 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25695-2016 proposto da:
REGIONI’, CU ,ABRIA, in persona del Presidente pro tempore,
clettivamente domiciliata in ROM \ VIA SABOTINO 12, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNAPAOLA 1)1;, :\ I ASI;
– ricorrente –

con tro
VPISCIO, ANTON IO;
– intimato avverso la sentenza n. 1322/2016 della (ORTI”, 1)’.\ PP111,0 di
CATANZARO, depositata il 13/10/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipau. del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
Antonio Vescio, dipendente della Regione Calabria, ha aderito alla

8 del 2005 (art. 7).
In forza di tale disposizione e della detta adesione ha percepito
un’indennità supplementare “pari ad otto mensilità della retribuzione
lorda spettante per ogni anno derivante dalla differenza fra a 65 anni e
l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”.
Lamenta che nella determinazione di tale indennità, e, quindi, della
retribuzione lorda da porre a base del calcolo, la Regione non ha inserito
la quota di 13″ mensilità.
Il Tribunale ha così accolto la domanda e condannato la Regione
Calabria a rideterminare l’indennità supplementare.
I,a sentenza è stata impugnata dalla Regione c la Corte d’appello di
Catanzaro ha rigettato l’appello ritenendo, anche in forza dell’intervento
della Corte costituzionale n. 271 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’art. 44 e. 2 della L. R. n. 15 del 2008 – nella parte in
cui disponeva che il rateo di 13″ mensilità non doveva essere computato
nella determinazione della retribuzione lorda da porre a .base
dell’indennità di esodo – che:
la clausola n. 5 della pattuizione individuale di risoluzione del rapporto,
ai fini della quantificazione dell’indennità di esodo, aveva fatto rinvio
all’art. 7 della 1,. R. n. 8 del 2005 ed alla delibera della Giunta 1Zegionale
n. 532 del 2005;

Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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proposta di esodo anticipato incentivato prevista dalla legge regionale n.

in forza di tale rinvio, la comune volontà delle parti era eluda di
includere ta,el concetto di “retri.buzione mensile lorda” la 13″ mensilità ^e
tale giudizio era supportato dalla decisi( me della Corte costituzionale, la
quale aveva precisato che la 13″ mensilità deve ritenersi ricompresa non
sono nel concetto di retribuzione mensile lorda di cui all’art. 7 ma anche

del 2005;
la scheda di calcolo allegata al contratto si limitava a riportare il dato
della retribuzione mensile, lorda e netta, e, sulla base di tale dato e
dell’età (anagrafica e di servizio), aveva indicato il totale lordo dovuto
dalla Regione senza altra specificazi(me delle voci retributive computate
nella base di calcolo della indennità;
la genericità del conteggio impediva di attribuire alla sottoscrizione
dell’accordo il significato di volontaria accettazione da parte del
lavoratore di una indennità di incentivo all’esodo in misura inferiore a
quella spettante sulla base delle disposizioni richiamate nello stesso
contratto di risoluzione consensuale;
la diversa interpretazione prospettata dalla Regione contrastava sia con
il dato letterale della clausola negoziale sia con il principio di
interpretazione del contratto secondo buona fede, i quali inducevano a
ritenere che il lavoratore avesse sottoscritto la clausola confidando nel
fatto che l’incentivo fosse stato quantificato in applicazione dei
parametri stabiliti dall’art. 7 della legge regionale n. 8 ed al punto 11 della
delibera della Giunta regi(male n. 532.
Contro la sentenza, la Regione Calabria propone ricorso per cassazione,
sostenuto da sei motivi; il lavoratore è rimasto intiniato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazi(me dell’adunanza
in camera di consigli() non partecipata;
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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nell’elencazione delle voci contenute nel punto 11 della delibera n. 532

Consideralo che:
• con il Kim() motivo la ric,orrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7, comma 6°, della legge regionale n. 8/2005, e
sostiene che nella nozione di retribuzione mensile lorda contenuta
nella norma citata non può essere ricompreso il rateo della 13a

effettuato avuto riguardo alla nozione di retribuzione individuale
mensile contenuta nella lett. c) del comma 2 dell’art. 52 del CCN1,
Regioni ed autonomie locali del 14/9/2000 e nella delibera di giunta
regionale n. 532 del 2005.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art.1322 del cod.civ., assumendo che con l’accettazione della
risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una
somma di denaro, il lavoratore aveva consapevolmente rinunciato
all’inclusione della 13′ nella base di calcolo, nell’ambito dell’autonomia
contrattuale e di diritti disponibili.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ. e lamenta
che il rilievo ufficioso della nullità parziale del contratto imponeva al
giudice di attivare il contraddittorio sulla questione non sollevata dalle
parti, al fine di sollecitare le loro difese su tale aspetto della
controversia.
1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1372 cod.civ., giacché la fonte del diritto di credito del
lavoratore era costituito dall’accordo sottoscritto dalle parti: la
sottoscrizione del contratto, con l’allegata scheda di calcolo,
involgendo anche il quantum della pretesa, precludeva al giudice ogni
provvedimento di rimozione o correzione del dato contrattuale,
versandosi nell’ambito di diritti disponibili.
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – od. 03-07-2018
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mensilità; precisa che il calcolo dell’indennità di esodo era stato

1.5. Il quinto motivo è invece fondato sulla violazione e falsa
applicazione degli artt,1418, 1339 e 141Q, comma 2°, cod..iv., e 4,
comma 5, 1,. n. 297/1982. Con tale motivo la parte sostanzialmente
ribadisce civanto già sostenuto, osservando che la rinuncia del
lavoratore alla inclusione del rateo di

– 13a riguardava un diritto

del 2005, nell’interpretazione datane dalla Corte territoriale, valenza di
norma imperativa inderogabile, con l’ulteriore conseguenza che non
poteva essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del
contratto.
1.6. 11 sesto motivo è invece incentrato sulla violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e
dell’art. 30 della l,. Cost. n. 87/1953, rilevando l’ininfluenza della
sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa
era intervenuta su un rapporto già esaurito essendo stato il contratto
stipulato prima della pronitncia del giudice delle leggi.
2. 11 secondo motivo e il quarto motivo di ricorso, che si affrontano
congiuntamente in considerazione della evidente connessione che li
lega, sono infondati, oltre a presentare evidenti profili di
inammissibilità. L’inammissibilità sta nel rilievo che nella sentenza
impugnata – in cui si dà atto che la domanda aveva ad oggetto “una
divergenza in ordine al significato da attribuire al contenuto della
clausola n. 5” (pag. 5 della sentenza) e, .dunque, l’interpretazione, sulla
base dei criteri posti dagli arti. 1362 e ss. cod.civ. del contenuto
dell’accordo – non vi traccia di cluestioni inerenti ad un’implicita
rinuncia del lavoratore alla inclusione del rateo di 13^, e la parte non
deduce in quale fase del giudizio, con cluale atto e in civali termini la
ciuestione, che involge un’indagine fattuale circa la reale volontà delle
Parti in un atto negoziale (v. Cass. 15/04/2013, n. 9054;
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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disponibile, non potendosi attribuire all’art. 7 della legge regionale n. 8

Cass.09/10/2012, n. 17168; Cass. 15/10/2001, n. 12518), è stata
sottoposta al giudice ii merito. infami principio pacifwo nella
giurisprudenza di cluesta Corte che civalora una determinata questione
giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in
alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la

statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non
solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice
di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di
tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.
18/10/2013, n. 23675; Cass. 28/07/2008, n. 20518; Cass. 02/04/2004,
n. 6542). A ciò deve aggiungersi che nel ricorso non risulta trascritta la
scheda in cui sarebbero state dettagliatamente indicate le voci entrate
nel calcolo, né il testo dell’accordo nella parte in cui sarebbe stata
esplicitata la rinuncia del lavoratore alla detta inclusione.
A tali carenze, che rilevano sotto il profilo dell’autosufficienza del
ricorso per cassazione, deve aggiungersi che, per orientamento
costante di questa Corte, ribadito anche dalla recente pronuncia che si
è espressa sulla medesima questione oggi in esame (Cass. 24/1/2017,
n. 1748), la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga
una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini
generici, ad una serie di titoli di pretese in Astratto ipotizzabili in
relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del
relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione,
che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113
c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione
del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitarne una

desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza
di diritti determinati odAibiettivamente dete,rminabili e con il cwsciente
intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (e.\.- multis Cass.
8293/2007, 11536/2006, 20156/2004, 9497/2001). LTn siffatto
accertamento non risulta essere stato compiuto dai giudici di merito né

conseguenza che i motivi in esame fondati sulla presunta rinuncia del
lavoratore devono ritenersi immeritevoli di accoglimento.
3.

altresì infondato il sesto motivo di ricorso. Anche di tale

questione si è occupata la recente sentenza di questa Corte (n.
1748/2017 citata), che ha ribadito che le pronunce di accoglimento del
giudice delle leggi — dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tune, con la conseguenza che essa
non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della
decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto
l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale,
procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto
costituzionale, fermo restando il principi() che gli effetti
dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega
il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate
preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente
investite, nei loro presupposti nomiativi, dalla pronuncia
d’incostituzionalita. (tra le più recenti, Cass.321/2016, 20100/2015,
289/2014, 355/2013). Nella fattispecie in esame l’effetto preclusivo
non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio
avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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risulta che la questione sia stata devoluta alla loro cognizione, con la

quantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla
legge.p. 8 del 2005 e successivamente illegittil,namente, secondo..quanto
statuito dalla Corte Costituzionale, modificati dall’ art. 44 c. 2 della l,.
R. n.8 del 2015 (in tal senso, (ass. n. 1748/2017, cit.).
4. 11 terzo ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili, dal

ha solo proceduto alla sua interpretazione alla luce dei criteri della
letteralità dell’accordo e della buona fede nella individuazione della
volontà delle parti. Non vi era dunque necessità di attivare alcun
contraddittorio, essendo la questione dell’interpretazione del contratto
l’oggetto stesso della causa.
5. Infine, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
_La Corte territoriale, nel prendere atto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 44, ha fatto propria l’interpretazione
del giudice delle leggi del citato art. 7 ed ha così affermato che nel
concetto di retribuzione lorda ivi previsto deve essere inclusa la 13a
mensilità: è dunque il dato stesso normative), nell’unica sua
interpretazione possibile (dato cui la Corte costituzionale aggiunge i
criteri elaborati dalla regione nella delibera della giunta), che depone
nel senso della fondatezza della pretesa del ricorrente, a nulla rilevando
che il contratto) non preveda espressamente il rateo della 13′ mensilità,
essendo quest’ultimo strettamente inerente alla nozione di stipendio o
salario ed è dunque compresa nella nozione di stipendio tabellare, di
cui anche alla delibera della giunta regionale.
In particolare, la (:,orte territoriale ha accertato) clic le parti si erano
limitate a pattuire che l’indennità incentivante sarebbe stata calcolata
con applicaziome dell’art. 7 e. 6 della L. R. n. 8 del 2005 e dei criteri
indicati dalla Giunta regionale nella delibera n. 532 del 2005, la quale
nell’elencare le voci utili per il computo dell’indennità, aveva fatto
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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momento) che la sentenza non ha dichiarato la nullità della clausola, ma

riferimento allo stipendio tabellare, di cui la 13^ mensilità costituiva
componente necessaria. Né l’inclusione del rateo della1 3” pué) essere
ostacolata dalla mera circostanza che il lavoratore abbia sottoscritto il
contratto e la scheda di calcolo adesso allegata.
La puntuale interpretazione del contratto di risoluzione consensuale

dell’allegato prospetto) contabile, nonché del principio di buona fede
nell’interpretazione dei contratti, non infirmata dalle censure
formulate dalla ricorrente, posto che, per civanto osservato, la Corte
territoriale non ha affatto superato la volontà delle parti manifestata
nel contratto che, come sopra evidenziato, quanto alla misura ed alla
indennità di esodo richiamano espressamente sia l’art. 7 c. 6 della legge
n. 8 del 2005 sia la delibera della Giunta n. 532 del 2005.
In tal senso si peraltro espressa ciuesta Corte con la già citata sentenza
numero 1748/2017, alle cui ampie motivazioni si rinvia in quanto
integralmente condivise.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessun
provvedimento sulle spese dell’essere adottato stante il mancato
svolgimento di attività difensiva del V esci°.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 cluater del D.P.R. n. 115 del 2002 , deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P Q.NI.
I ,a Gtrte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
cilia() dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I —bis dello
stesso art. 13
Ric. 2016 n. 25695 sez. ML – ud. 03-07-2018
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del rapporto, condotta alla luce del tenore letterale della pattuizione e

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

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