Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19250 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19846/2019 proposto da:

S.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGIA D’AMICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA RIVADOSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2663/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia S.R.A., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, reso dalla competente Commissione territoriale. Innanzi alla Commissione il richiedente aveva dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione da parte del presidente dell’Unione (ossia il sindaco di una unione di villaggi), A.R., intenzionato a sottrargli un terreno di sua proprietà; temeva, quindi, in caso di rimpatrio di essere ucciso dal proprio persecutore, impossessatosi della sua proprietà, o di essere arrestato e condannato all’ergastolo a seguito di una falsa denuncia a proprio carico. Nel ricorso S.R.A. eccepiva, in via preliminare, la nullità della decisione adottata dalla Commissione in quanto notificata in lingua non nota al ricorrente e non preceduta dall’avviso di avvio del procedimento amministrativo e lamentava che l’audizione innanzi alla Commissione non era stata video registrata; nel merito obiettava che, a differenza di quanto stabilito dalla Commissione, le dichiarazioni rese erano coerenti e specifiche e che, comunque, dovevano essere valutate alla luce del grado di scolarizzazione e dei traumi subiti.

Con decreto n. 2663 del 22 maggio 2019 il Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso il decreto S.R.A. propone ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione di legge e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 (con riferimento alla mancata cooperazione del giudice nella verifica dei presupposti in fatto per la concessione di una misura di protezione), dei principi in tema di onere della prova, omessa attività istruttoria, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 122 c.p.c., sul parere del pubblico ministero, contraddittorietà della motivazione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: a fronte di dichiarazioni coerenti e plausibili, il Tribunale ha “omesso di attivare i propri poteri officiosi al fine di potere non solo cooperare, ma anche accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accoglimento del ricorso”, essendosi limitato alla parziale acquisizione di informazioni non aggiornate sul Bangladesh, informazioni “in parte addirittura trascritte in inglese, in aperta violazione dell’art. 122 c.p.c.”, perdipiù ignorando il parere del pubblico ministero.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente lamenta come il Tribunale, a fronte dell’allegazione di fatti credibili, non abbia svolto il proprio dovere di cooperazione. In tal modo non considera che, invece, il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente “si è palesato contraddittorio” con riguardo ad elementi essenziali, con incongruenze tra quanto affermato in sede di audizione e quanto dichiarato nel modello C3, e ha così escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in coerenza con l’orientamento di questa Corte secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario – per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – un approfondimento istruttorio officioso (v., ex multis, Cass. 15794/2019). Quanto alla protezione sussidiaria di cui dell’appena citato art. 14, lett. c), il Tribunale ha evidenziato che “il ricorrente non ha mai nemmeno lontanamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata o indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato” (v. al riguardo Cass. 3016/2019, per cui “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda”) e ha comunque “per completezza”, ad abundantiam, valutato la situazione del Bangladesh, sulla base di informazioni recenti e affidabili (v. l’elenco alle pp. 5 e 7 del provvedimento), anche trascrivendo l’estratto di un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, sì in lingua inglese (che peraltro è lingua ufficiale del Paese di provenienza del richiedente), che però ha mero valore rafforzativo dell’affermazione che in Bangladesh non vi è mai stata una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative e che pertanto non determina invalidità alcuna del decreto, come nessuna conseguenza comporta il non aver seguito il parere, non vincolante, del pubblico ministero.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e/o errata applicazione di legge in tema di valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo e della documentazione prodotta, errato o omesso esame e/o interpretazione di elementi decisivi della controversia e/o della documentazione rilevante ai fini della decisione oggetti di discussione tra le parti, contraddittorietà della motivazione e decisione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”: il ricorrente lamenta contraddizioni da parte del Tribunale in relazione all’allegazione della documentazione, in particolare le due (false) denunzie a suo carico, la “liquidazione” dei suoi rapporti con il suo persecutore come semplici questioni di vicinato, qualificazione che consegue all’omesso esame di elementi decisivi della controversia – le dichiarazioni rese dal ricorrente all’udienza del 26 marzo 2019 e innanzi alla Commissione il 15 marzo 2018 – dai quali emergerebbe l’effettivo rischio di potere essere condannato a morte o a trattamenti inumani e degradanti.

Il motivo non può essere accolto. Quanto alle denunzie (e va sottolineato che la denuncia non rientra negli atti di persecuzione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, che indica invece i provvedimenti di polizia o giudiziari “discriminatori per loro natura o attuati in modo discriminatorio” e le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie), il Tribunale precisa che l’essere destinatario di una denuncia (anche falsa) non fonda di per sè il diritto alla protezione internazionale a meno che non vi sia il rischio effettivo che il richiedente possa essere condannato alla pena di morte o a trattamenti inumani e degradanti, rischio effettivo che il Tribunale esclude sulla base di un accertamento in fatto fondato su una serie di elementi (l’imprecisione dei documenti, le modalità con le quali il richiedente ne sarebbe venuto in possesso, il fatto che non sia stato rintracciato dalle autorità bengalesi, l’aver ricollegato l’accanimento del personaggio politico a una questione di vicinato, la sottrazione della proprietà di un terreno, sottrazione peraltro già compiuta). Pertanto non sussistono le denunciate violazioni di legge; quanto al contestato vizio della motivazione le eventuali contraddizioni non la rendono inesistente o apparente e i fatti storici (i fatti dichiarati dal ricorrente) sono stati esaminati, ma sono stati valutati come non credibili.

c) Il terzo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione delle norme di diritto e in particolare delle disposizioni di legge sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per quanto concerne la protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul riconoscimento della protezione umanitaria e/o protezione per casi speciali, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”: circa il riconoscimento dello status di rifugiato, il ricorrente sarebbe accusato di gravi fatti penalmente perseguibili dallo Stato di origine e pertanto rischia di essere incarcerato per gravi reati mai commessi, non rilevando che l’agente persecutore non sia un soggetto statuale, così che sarebbe palese la violazione delle norme che regolano la concessione della protezione internazionale; quanto alla domanda di protezione sussidiaria, la definizione di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “ben si adatta alla situazione del ricorrente”; circa il permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero il permesso di soggiorno per casi speciali di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.L. n. 133 del 2018, il Tribunale “trascura del tutto la reale situazione descritta dal ricorrente”.

Il motivo, che in parte ripropone argomenti già avanzati nei primi due, non può essere accolto:

– circa il rischio di essere incarcerato v. sub b; la vicenda, va sottolineato, è una vicenda privata che, come si è già detto trae origine dalla sottrazione della proprietà di un terreno ad opera di un soggetto che il ricorrente qualifica come “non statuale” (p. 17 del ricorso), e al riguardo questa Corte afferma che “le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)” (così Cass. 9043/2019);

– si propone, in relazione al rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di ritorno in Bangladesh, la situazione personale, situazione personale che il Tribunale ha ritenuto non credibile;

– per la protezione umanitaria si deduce una situazione di pericolo in caso di rientro in relazione a una vicenda, come si è appena detto, privata e ritenuta non credibile dal Tribunale; si allude poi in modo del tutto generico, privo di alcun riferimento, al percorso di integrazione in Italia e a “trattamenti inumani e degradanti” subiti in Libia.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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