Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19250 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 09/09/2010), n.19250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22194/2006 proposto da:

B.F. ((OMISSIS)), D.F.,

R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STEFANO

LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CARMELO,

rappresentati e difesi dall’avvocato D’AGOSTINO Nicola, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1512/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Domenico CALVETTA per delega dell’avvocato Nicola

D’Agostino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.F. e gli altri ricorrenti in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia con la quale, in relazione a crediti di lavoro risalenti al servizio pre-ruolo svolto in anni precedenti il 30.6.1998, il giudice del lavoro revocava – su opposizione della Regione – i decreti ingiuntivi emessi a loro favore e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

I motivi addotti dagli appellanti concernevano l’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in base al quale erano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti a un periodo di lavoro antecedente al 30.6.1998, se proposte, a pena di decadenza, entro il 15.9.2000.

A loro avviso, ove tali controversie non fossero state proposte entro il suddetto termine davanti al giudice amministrativo, le stesse avrebbero dovuto essere devolute comunque alla giurisdizione del giudice ordinario. Hanno pertanto chiesto alla Corte di sollevare la questione di costituzionalità del predetto art. 69 nel caso in cui la norma citata non potesse essere interpretata nel senso da loro auspicato.

Nel merito hanno chiesto la riforma della sentenza e il rigetto delle opposizioni proposte dalla Regione.

La Regione Calabria si è costituita respingendo le pretese degli appellanti.

Dopo le conclusioni delle parti, che si sono riportate alle richieste introduttive, le causa è stata decisa come da separato dispositivo.

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 15 dicembre 2005 – 27 dicembre 2005 ha rigettato gli appelli confermando la sentenza di primo grado.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione B. F. e gli altri ricorrenti in epigrafe con due motivi.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in via preliminare, che mancava una valida procura nell’atto di opposizione che pertanto doveva esser dichiarato inammissibile.

Sostengono poi, nel merito, che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello e dal giudice di primo grado – sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario e non già quella del giudice amministrativo.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Quanto alla possibilità di delega da parte della Giunta regionale in materia di liti attive e passive della Regione, questa Corte (Cass., sez. lav., 19 giugno 2007, n. 14186) ha affermato che nel regime precedente all’adozione dello statuto della regione Calabria con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, ai sensi dei vigente art. 123 Cost., l’attribuzione alla giunta regionale, prevista dall’art. 27, comma 1, lett. f), dello statuto del 1971, della facoltà di deliberare in materia di liti attive e passive della regione era delegabile al dirigente dell’avvocatura regionale, come peraltro previsto dalla L.R. n. 7 del 1996, art. 10, comma 5, sostituito dalla L.R. n. 12 del 2005, art. 1, comma 10; pertanto, a seguito del decreto del dirigente dell’avvocatura regionale, emesso in forza della suddetta delega, legittimamente il presidente della giunta, che rappresentava la regione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del medesimo statuto, poteva rilasciare la procura speciale a proporre ricorso per cassazione (con conseguente ammissibilità di quest’ultimo). Conf. Cass., sez. lav., 22 luglio 2008, n. 20177, nonchè Cass., sez. 3^, 11 gennaio 2008, n. 480, che ha ritenuto che, ove lo statuto regionale preveda che la regione è legittimata a promuovere le liti e a resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta regionale, i dirigenti regionali (nella specie, il dirigente dell’avvocatura regionale) non sono titolari del relativo potere, ma possono esservi delegati dalla giunta stessa con un proprio atto generale e, qualora abbiano autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, ben può la giunta ratificare il loro operato.

Deve poi aggiungersi che non è possibile contestare per la prima volta in cassazione la mancanza del potere sostanziale rappresentativo: cfr. Cass., sez. Lav., 1 luglio 2000, n. 8838 che ha affermato che non può tenersi conto della contestazione del potere rappresentativo in capo al delegato del legale rappresentante di una persona giuridica il quale abbia rilasciato al difensore la procura alle liti relativa al giudizio di cassazione ove la relativa eccezione sia sollevata per la prima volta in occasione della discussione orale avanti alla suprema corte (in motivazione si è altresì precisato che la stessa procura è valida quando – dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso – risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione dell’ente della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere il medesimo). La procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore rincarico di rappresentare e difendere la persona giuridica; ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale; sicchè, in mancanza di tempestiva contestazione della controparte, l’indicazione del potere rappresentativo derivante alla persona fisica dalla posizione occupata nella società è sufficiente ai fini della validità della procura.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo ratione temporis per essere pacifico che si controverte in causa di crediti retributivi maturati in epoca ampiamente antecedente al 1 luglio 1998. Cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 23 aprile 2008, n. 10454, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie promosse da dipendenti di p.a. per questioni attinenti a periodi del rapporto antecedenti al 30 giugno 1998 sussiste anche nel caso in cui il giudizio sia stato introdotto dopo il 15 settembre 2000, giacchè tale data è stata posta come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione al riguardo ai limiti interni della giurisdizione.

3. Il ricorso è pertanto nel suo complesso infondato e va quindi rigettato, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi a quale vanno rimesse le parti con gli effetti di traslatio iudici predicati da Cass., sez. un., 22 febbraio 2007. n. 4109, e nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione (principio poi espressamente sancito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59).

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo la Regione intimata svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale rimette le parti: nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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