Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19250 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19001/2012 R.G. proposto da:
Agenzia del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 136/1/11 depositata il 13 giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio
2017 dal Consigliere Carbone Enrico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
CHE:
– Circa l’atto di riclassamento (da ferroviario E1 ad abitativo A3) di unità immobiliari della Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., l’Agenzia del territorio ricorre per cassazione con quattro motivi avverso il rigetto del suo appello contro l’annullamento di primo grado.
Il primo motivo di ricorso denuncia ultrapetizione e violazione di giudicato, il secondo violazione del D.L. n. 298 del 1992, entrambi perchè il giudice d’appello avrebbe escluso la legittimazione passiva della società, legittimazione viceversa affermata dal primo giudice e non contestata con appello incidentale, oltre che conforme al regime di concessione: i motivi sono inammissibili, perchè non colgono la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, che non riguarda la legittimazione passiva del concessionario del servizio ferroviario, ma la prova del mutamento di destinazione delle unità immobiliari al servizio adibite.
Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, perchè il giudice d’appello si sarebbe limitato a richiamare la motivazione di primo grado: il motivo è infondato, perchè il giudice d’appello ha espresso una propria ratio decidendi, focalizzata sulla prova del mutamento di destinazione delle unità immobiliari riclassate.
Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello onerato l’Agenzia di provare i presupposti del riclassamento: il motivo è inammissibile, perchè il giudice d’appello, con motivazione non censurata, ha ritenuto provata l’assenza del mutamento di destinazione, facendo riferimento al verbale di sopralluogo del 17 dicembre 2007, sicchè il mezzo di censura si risolve nella richiesta di un apprezzamento alternativo del materiale probatorio, estraneo alla funzione istituzionale del giudice di legittimità (ex multis, Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017