Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1925 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27627-2006 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato CACCESE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati ARONNE SALVATORE

CLAUDIO, RUSSO LUIGI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4409/2005 del GIUDICE DI PACE di CASERTA del

13.7.05, depositata il 15/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la sentenza n. 4409 del 2005 del Giudice di Pace di Caserta, con la quale veniva accolta la domanda nei suoi confronti proposta dall’avvocato P.C. per il pagamento di competenze professionali per Euro 1000,00. Deduce che erroneamente era stata dal Giudice di Pace ritenuta rituale la citazione introduttiva del giudizio, nel quale era rimasto contumace, per violazione del termine minimo di cui agli artt. 318, 163 bis e 164 c.p.c., posto che tra la notifica della citazione (avvenuta il 27 ottobre 2004) e la data della prima udienza (25 novembre 2004) era intercorso un termine inferiore a quello previsto per legge per la controversie avanti il Giudice di Pace.

Resiste con controricorso l’avvocatessa P., la quale eccepisce la tardività dell’impugnazione con riferimento al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. Eccepisce, altresì, che avverso la sentenza ero proponibile l’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c. per violazione norme del procedimento e non già ricorso per cassazione. Eccepisce infine la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per non aver il ricorrente esposto i fatti e le ragioni della decisione e per l’erroneo richiamo agli atti relativi alla notifica, essendo intervenuti tra le parti due distinti procedimenti e risultando quello definito con la sentenza impugnata regolarmente incardinato con il rispetto dei termini a comparire.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Le conclusioni della Procura Generale non possono essere accolte, risultando il ricorso infondato.

Quanto alle eccezione avanzate dalla controricorrente, occorre in primo luogo osservare che il ricorso è tempestivo, perchè proposto entro il termine lungo (1 anno e 37 giorni), dovendosi tener conto del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742. Inoltre, il ricorso in questione, in quanto proposto avverso sentenza resa in via equitativa dal Giudice di Pace, era soggetto, ratione temporis, all’impugnazione avanti questa Corte.

Quanto al difetto di autosufficienza, le circostanze allegate più che l’inammissibilità, comportano il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondata la censura, come emerge dall’esame degli atti, consentito in tema di errores in procedendo. Infatti i dati indicati da parte ricorrente con riguardo alla notifica della citazione non riguardano il giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata, risultando tra le parti all’epoca pendenti due distinti giudizi, introdotti con due distinte notifiche, recanti, rispettivamente il numero di cronologico 12616 e 12617. Agli atti della resistente risulta l’originale dell’atto di citazione relativo alla specifica causa decisa con la sentenza impugnata in questa sede e della notifica richiesta il 21 ottobre ed effettuata il 23 ottobre 2004, sicchè tra la data di notifica e quella di udienza intercorreva il termine di legge.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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