Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1925 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1925 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 15608-2012 proposto da:
PRENCIPE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli
avvocati PAOLO ATTANASIO, STEFANO PIO FOGLIA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4072

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

Data pubblicazione: 25/01/2018

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6254/2011 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2011 R.G.N.

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3170/2010.

R.g.n. 15608/2012
Prencipe/lnail

Rilevato
Che con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’Appello di Bari ha
parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda
proposta nei confronti dell’INA1L da Nicola Prencipe tesa ad ottenere il totale
rimborso prestazioni sanitarie e degli apparecchi di protesi dentale già eseguiti
nonché ancora da eseguirsi che si erano resi necessari a seguito dell’infortunio sul
lavoro occorsogli il 7 aprile 2002;

all’infortunato erano quelle corrispondenti alle spese già sostenute e non quelle
future, trattandosi di rimborso ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. n. 1124/1965;
che Nicola Prencipe chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di due motivi,
relativi alla nullità della sentenza per omesse pronunce su quanto devoluto ed alla
violazione dell’art. 86 del d.p.r. n. 1124/1965 ;
che l’INAIL resiste con controricorso;
CONSIDERATO
Che i motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso è
improcedibile;
che il ricorrente, infatti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte, oltre il
termine di venti giorni dalla notifica, l’originale del ricorso risultando dagli atti che
l’impugnazione è stata notificata all’INAIL il 28 MAGGIO 2012 ed il deposito è
avvenuto solo il 25 GIUGNO 2012, quando già era decorso il termine previsto
dall’art. 369, 10 comma, cod. proc. civ.
che il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 369 cod. proc. civ.
determina, per espressa previsione della legge, la improcedibilità del ricorso, che
deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass. 10.7.2007 n.
15368; 24178/2016; 10748/2015; 19939/2017) e che non consente alcun esame
del ricorso stesso.

che le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.q.m.
La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del contro ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro
1500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.

che la predetta Corte ha rilevato che le uniche somme effettivamente dovute

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