Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19249 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10293-2015 proposto da:

M.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

395, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE VINCENTIIS RESTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO CARDELLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1827/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

26/09/2014, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..;

“Ritenuto che:

– M.L.M. convenne in giudizio A.G., chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di diritti del convenuto sui loculi cimiteriali a lei assegnati in uso esclusivo e la condanna dello stesso alla rimozione della salma di B.C., al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno;

– nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Asti rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto dalla M., la Corte di Appello di Torino confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.L.M. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso A.G.;

Atteso che:

– il primo e il secondo motivo di ricorso (con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto non proposta la domanda di adempimento dell’obbligazione assunta dal convenuto in sede di remissione della querela, circa lo spostamento altrove della salma della propria madre) appaiono manifestamente infondati, in quanto le censure afferiscono all’interpretazione della domanda giudiziale che è stata oggetto di attento esame da parte dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente espresso il loro convincimento sul punto, dovendosi peraltro ricordare che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da vizi logici e giuridici (Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196):

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto) appare inammissibile per non avere indicato la ricorrente le disposizioni di legge violate nè per avere svolto argomenti che consentano di individuarle con puntualità, dovendosi ritenere;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, dovendosi peraltro osservare che le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla qualificazione dei loculi come “sepolcro gentilizio”;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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